Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026REG.PROV.COLL.
N. 00440/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2026, proposto da
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Enna, Commissione Elettorale Circondariale di Enna, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS- nella qualità di Candidato della Lista Denominata Democratici e Progressisti Sindaco Crisafulli, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Agostino Fulvio Licari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1355/2026, resa tra le parti, pubblicata in data 6 maggio 2026 , con cui era accolto il ricorso proposto per l'annullamento:
1. del provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al verbale n. 98 del 29 aprile 2026, notificato il 30 aprile 2026, che ha escluso “ il candidato (omissis), dalla lista dei candidati e dalla competizione elettorale ”;
2. del provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al verbale n. 108 del 30 aprile 2026 che ha rigettato “ la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione ”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 12 maggio 2026 il Cons. EI IA e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con la sentenza di primo grado era accolto il ricorso presentato da un candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Sindaco del Consiglio del Comune di Enna avverso la propria esclusione, motivata in ragione della mancanza dell’autenticazione sul modulo 5 quater, recante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura (verbale n. 98 del 29 aprile 2026), avendo ritenuto la Commissione elettorale circondariale di Enna che l’assenza dell’indicazione nominativa e della firma del pubblico ufficiale autenticatore integrasse un difetto radicale di autenticazione e quindi di un requisito essenziale delle candidature e che, inoltre, tale carenza fosse insanabile mediante soccorso istruttorio (decisione confermata in riscontro ad un’istanza di autotutela, di cui al verbale n. 108 del 30 aprile 2026).
In particolare il T.A.R., nell’accogliere il ricorso ha ritenuto rilevante la circostanza che “ la carenza della sottoscrizione e identificazione del soggetto autenticatore è rilevabile soltanto nell’allegato 5 quater – dichiarazione di accettazione di consigliere comunale, da questi sottoscritta in data 28 aprile 2026 ”, sottolineando che tale dichiarazione era stata depositata contestualmente ad altri due modelli e precisamente l’allegato 6 bis (modello di dichiarazione alla carica di consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale – art. 7, co. 8, della l. r. n. 7/1992), recante il contrassegno (della lista di appartenenza, regolarmente sottoscritto e autenticato in data 28 aprile 2026) e la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992 e s.m., anch’essa sottoscritta e regolarmente autenticata in data 28 aprile 2026. Dunque le dichiarazioni in questione, raccolte contestualmente dal pubblico ufficiale che ne ha attestato la regolarità, costituirebbero atti di un’unica sequenza documentale.
Avverso siffatta sentenza l’Amministrazione propone appello per i seguenti motivi:
1 – erronea dichiarazione di contumacia della Commissione Elettorale Circondariale di Enna, da come emergerebbe dalla semplice lettura della memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato di Catania depositata in data 5 maggio 2025 spiegata per la “ la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna e la Commissione Elettorale Circondariale di Enna, in persona dei rispettivi Legali Rappresentanti pro tempore ”;
2 - violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 9, n. 2 del T.U. n. 570 del 1960, dell’art 7, comma 8, l. r. n. 7/92, degli artt. 18 e 17 del decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, dell’art. 14 della l. 21 marzo 1990, n. 53 e dell’art. 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ragione dell’essenzialità della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione alla candidatura, evidenziando le norme regionali di cui al d.lgs. P.Reg. n. 3/1960 e alla l. reg. n. 7/1992, integrate da quelle nazionali (d.lgs n. 267/2000 e d.lgs. n. 235/2012) che prevedono i casi di esclusione dei candidati; a supporto della propria tesi, invoca la giurisprudenza amministrativa in ordine requisito prescritto ad substantiam , siccome funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2013, n. 2500 e 11 febbraio 2013, n. 779, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1998, n. 282 e CGARS, nn. 390/2024 e n. 263/2014); ancora, da un lato non sarebbe configurabile un affidamento incolpevole, dall’altro non potrebbe escludersi l’assenza di colpa in capo al candidato (Cons. di Stato, n. 2244/2016);
3 - erronea qualificazione dei fatti, travisamento dei fatti per omissione, carenza di elementi di contesto posti a fondamento della sanatoria, laddove la sentenza appellata attribuisce efficacia certificativa della dichiarazione di accettazione dalla candidatura a mezzo di dichiarazioni rese ad altri fini; precisa che anche ad ammettere la sanabilità del richiamo contenuto dichiarazione di cui all’art. 7/1992 ”, siccome riferito solo alla accettazione alla candidatura , resterebbe ferma la carenza di autentica con riferimento alle altre dichiarazioni;
4 – quanto ai motivi assorbiti, in caso di riproposizione da pare degli appellati, sarebbe infondata, innanzi tutto, l’asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione di “ una carenza di completamento formale ”, in considerazione dell’attestazione del Segretario comunale nel modello 9 CS/1 bis , neppure potrebbe dirsi violato il principio di autoresponsabilità.
Si è costituito l’appellato che ha ribadito le proprie difese, richiamandosi ai principi del favor partecipationis e di proporzionalità.
All’udienza pubblica del 12 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
I – In via del tutto preliminare, deve darsi atto della costituzione, già in primo grado della Commissione elettorale con la memoria con cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha spiegato anche per la Commissione elettorale una memoria difensiva.
II – Nel merito, l’appello è fondato sulla base dei principi affermati da questo Consiglio (cfr. sent. n. 390/24) secondo cui “l’autenticazione costituisce un elemento essenziale” di tale ché “non può considerarsi la sua assenza quale mero vizio formale sanabile ex post con il soccorso istruttorio” e dai quali non vi è motivo di discostarsi.
In particolare, questo Consiglio ha avuto modo di precisare che: “ … nel procedimento elettorale, i requisiti di forma sono diretti a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, sicché non ne è condivisibile una generalizzata stigmatizzazione in virtù di un invocato approccio sostanzialistico alla materia (Cons. Stato, Sez. V, n. 2391 del 9 maggio 2014, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369)”.
Con particolare riferimento alla fattispecie che occupa, “ In materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio, le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili (Consiglio di Stato, Sez. II, 25.05.2022 n. 4198; Sez. III, 07/05/2019, n. 2941).
Sono, dunque, elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2490 del 15/05/2015; anche Sez. III, sentenza n. 3022 del 09/05/2019).
Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono, di conseguenza, essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.
Le invalidità che, quindi, inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3022 del 09/05/2019) ”.
III - Ancora la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. III, n. 5261 del 27 agosto 2020) ha oltremodo ribadito che l’autenticazione non può venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella, appunto, di " attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza ", come prevede l'art. 1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 445 del 2000, ricalcando la definizione dell’art. 2703, comma secondo, c.c. (che recita: " l'autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive ").
Non possono quindi condividersi le contrarie argomentazioni dell’originario ricorrente le quali, nel tentativo di incrinare la solida ragione escludente posta a base del provvedimento gravato, vorrebbero depotenziare la mancanza dell’elemento essenziale dell’autenticazione: sicché la relativa “ assenza, qualsiasi ne sia la causa (dimenticanza, erronea valutazione del pubblico ufficiale o altre ipotesi), fa sì che la firma oggetto dell’autenticazione invalida giuridicamente non esista, tamquam si non essent, e che la presentazione della candidatura, nel caso di specie, non sia ammissibile " (Cons. Stato, sez. III, n. 2470/2017 e n. 2354/2017).
IV – Peraltro, nel procedimento elettorale la facoltà d’integrazione prevista dall’ordinamento è riferibile soltanto alle ipotesi di mere imperfezioni formali relative a documenti presentati in termini, mentre non è estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste, giacché altrimenti si verificherebbe una sostanziale elusione dei termini perentori stabiliti dalla legge e una altrettanto sostanziale violazione della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2354/2017 e n. 3019/2019).
Tali principi, sopra richiamati, sono condivisi dal Collegio, in quanto la necessaria celerità del procedimento elettorale richiede che esso si svolga attraverso il rispetto di rigorose regole, anche formali, e che, pertanto, in questo peculiare procedimento siano da escludere àmbiti di valutazioni e interpretazioni opinabili, che inevitabilmente allungherebbero i tempi da assegnare agli Uffici elettorali.
V - Tutto ciò che si è affermato è sufficiente all’accoglimento dell’appello; tuttavia, per completezza, deve precisarsi ancora che la giurisprudenza ha altresì chiarito (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 2244/2016 e 3019/2019) che la mancanza di un elemento essenziale dell’autenticazione costituisce difformità che la parte non può colpevolmente ignorare, stante la sua primaria essenzialità e trattandosi di uno dei pochi, semplici elementi ictu oculi rilevabili, con un minimo di diligenza, da un candidato che chieda l'autenticazione della propria sottoscrizione; né pare possibile ritenere che un legittimo affidamento valga a completare la fattispecie di un elemento costitutivo e a essa essenziale, ove mancante.
VI – Per tutto quanto sin qui ritenuto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
VII - La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee a identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de FR, Presidente
EI IA, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EI IA | AN de FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.