TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
19/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERZILLI Parte_1 C.F._1
MONIA, elettivamente domiciliato in SAN NICOLÒ A TORDINO - VIA PALOMBIERI, 32
64100 TERAMO presso il difensore avv. TERZILLI MONIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA e avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato C/O l'Ufficio periferico legale di TERAMO, in c.so San Giorgio 14,16 presso il difensore avv. GAMBINO CP_1
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2023 ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 40820220002680616000, notificato dall' di CP_1
Teramo in data 13.02.2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma
1 di € 9.405,65 a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per gli anni 2016 e 2021 rassegando le seguenti conclusioni:
“Previo accertamento della illegittimità/erroneità della iscrizione della ricorrente nella gestione dei contributi dei commercianti, annullare l'avviso addebito n° 40820220002680616000 emesso nei confronti della Sig.ra e, conseguentemente disporre la relativa cancellazione Parte_1 della suddetta ricorrente dalla gestione esercenti attività commerciali e per l'effetto annullare ogni
e qualsivoglia richiesta di pagamento contributivo;
- In ogni caso accertare e dichiarare che la ricorrente esercente l'attività professionale di fisioterapista (codice ATECO 86.90.21) è esclusa dall'applicazione della L. n. 662 del 1996 e che per la stessa è prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
- In ogni caso accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per poter procedere alla iscrizione della gestione dei commercianti”.
A sostegno della domanda contenuta in ricorso la ricorrente deduce di essere socia nella misura del
33,33% della società Nereidi s.n.c., con sede in San Nicolò a Tordino (Te) e di esercitare la propria attività professionale in seno alla stessa;
di possedere la qualifica professionale di fisioterapista e di
CP_ essere già iscritta dall'01.01.1999 alla gestione separata così come previsto dalla L. 335/95 con iscrizione alla Camera di commercio con il codice ATECO 86.90.21 al cospetto della normativa di rifermento e non a quella dei commercianti, non essendo prevista per la figura professionale di fisioterapista una propria cassa di previdenza cui versare i propri contributi, ritenendo, pertanto, che l'avviso di addebito fosse illegittimo e inesistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti richiesta d'ufficio dall' ai sensi dell'art. 1 comma 203° della Legge n. CP_1
662/1996.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda in quanto la ricorrente, per CP_1
l'attività svolta in favore della società dalla stessa amministrata, era tenuta all'iscrizione alla
Gestione Commercianti sulla scorta di quanto accertato in occasione delle visure presso la CCIA di
Teramo dove si evince la qualità di amministratore della società Nereidi s.n.c. nel cui ambito si estrinseca il lavoro dei tre soci, tra cui quello dell'opponente che è finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale, l'assenza di dipendenti, nonché il patto di divieto di concorrenza tra i soci.
Istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e con l'assunzione di prova testimoniale, la causa veniva discussa e decisa alla presente udienza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni, argomentazioni e motivazioni.
2 Va premesso che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 203° della Legge n.
662/96, i soggetti esercenti attività commerciali sono obbligati all'iscrizione alla Gestione contributiva Commercianti (IVS) qualora ricorrano i seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (tale requisito, tuttavia, non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché, come nel caso in esame, per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Peraltro, al comma 208° del citato art. 1 della Legge n. 662/96 veniva precisato che, qualora i predetti soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, devono essere iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale “in misura prevalente”.
Il quadro normativo originario è mutato in virtù dell'art. 12 comma 11° del D. L. 31.5.2010 n.78, convertito in Legge n.122 del 30.7.2010, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 208° dell'art. 1 della Legge 23.12.1996 n.662, in base alla quale le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre CP_1 restano esclusi dall'ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26° della L.
8.8.1995 n. 335.
Emblematica è stata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SSUU con la Sentenza nr.
3240/2010 in ordine alla necessità del requisito della “prevalenza e abitualità” dell'attività lavorativa del lavoratore socio la quale ha espressamente stabilito che “in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella
3 gestione di cui all'art. 2, comma 26, l. n.335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento
"de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In definitiva, al cospetto di tale principio il socio di una s.r.l. (applicabile mutatis mutandi al caso di specie) non può essere assoggettato alla doppia iscrizione il socio che svolga un'attività nel settore commerciale e sia anche amministratore della stessa società, percependo per ciò apposito compenso assoggettato alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione Separata in relazione all'incarico amministrativo, per il quale percepisca un compenso, soltanto nel caso in cui l'attività svolta nel settore commerciale non avvenga in modo abituale e, quindi, non sussistano i requisiti per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti.
Secondo l'attuale normativa, dunque, affinché scatti l'obbligo di iscrizione oltre che alla
Gestione separata (obbligatoria in presenza di determinati tipi di reddito, tra cui i redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall'ufficio di amministratore), anche ad una delle Gestioni dei CP_1
lavoratori autonomi, non è più richiesta la verifica della mera prevalenza, ma occorre altresì la verifica dei requisiti previsti dalle discipline normative di settore cioè degli elementi della personalità della prestazione lavorativa e dell'abitualità dell'apporto conferito.
In altri termini affinché il socio di società commerciale sia obbligato alla iscrizione di che trattasi, è necessario che sia verificata o che l'attività organizzativa e/o direzionale della società sia svolta prevalentemente dai soci e dai loro familiari, o che il lavoro prestato dal socio sia abituale e prevalente;
il lavoro prestato dal socio può consistere tanto in un'attività di tipo esecutivo quanto in un'attività di coordinamento, quale è l'organizzazione o la direzione della società. Queste due tipologie di attività lavorativa possono essere svolte tanto in maniera esclusiva quanto in maniera congiunta.
4 Con la circolare n. 78/2013 l' , in sede di interpretazione e concreta applicazione della CP_1 disposizione contenuta nella legge n. 662/1996, ha ritenuto che per “attività autonome”, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.
L'applicazione del criterio della prevalenza è stata, pertanto, sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995.
Le attività riconducibili all'alveo dell'amministrazione d'impresa non sono da considerare partecipazione diretta all'attività esecutiva e, pertanto, non può essere richiesta ulteriore iscrizione previdenziale , se non quella relativa alla Gestione Separata. (Trib. Milano, sez. lav., Sent. n. CP_1
334 del 24 gennaio 2024).
Atteso che spetta all' l'onere della prova circa la sussistenza dei richiamati requisiti di CP_1 partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione offerta dal ricorrente non risulta perseguito l'onere probatorio in capo alla resistente.
Ciò posto, ritiene questo Giudicante come la ricorrente debba ritenersi esclusa dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti presso l' in quanto non è stata raggiunta la prova che la CP_1 stessa svolgesse concretamente l'attività di socio lavoratore con i suddetti caratteri all'interno della società Nereidi snc la quale non ha quale oggetto sociale un'attività d'impresa di natura commerciale.
Dalla documentazione depositata ed in particolare dall'iscrizione all'albo dei fisioterapisti e dalla visura con evidenza codice ATECO 86.90.21 (codice che identifica i professionisti che svolgono le attività di fisioterapia mettendo in pratica terapie per la rieducazione di problemi motori, psicomotori e cognitivi), e dalla prova testimoniale espletata, emerge che non possono essere ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione alla IVS gestione commercianti.
(Docc. 5 e 6 fasc. ricor.)
Il teste di parte resistente interrogata al capitolo ammesso risponde: "la sig.ra Testimone_1
ha rapporti con i fornitori per quanto riguarda l'acquisto di materiale necessario per il Pt_1
nostro lavoro, materiale di consumo, olio per massaggi, gel per ultrasuoni e non ha rapporti con gli informatori scientifici in quanto non li tratta e non lavoriamo con loro. Ha rapporti con i
5 pazienti"; sullo stesso capitolo risponde: "sì ha rapporti con i Testimone_2 Parte_1 pazienti e con i fornitori". (Verb. D'ud. Del 27/03/2024).
E' stata raggiunta la prova sul fatto dell'assenza di qualsivoglia partecipazione personale dell'amministratrice al lavoro aziendale in maniera prevalente e abituale, posto che l'attività di fisioterapista è stata svolta prevalentemente come attività professionale, ma anche dell'inesistenza dello svolgimento di alcuna attività commerciale in senso stretto della ricorrente all'interno del contesto societario e le prove acquisite al processo hanno offerto solo fondamento alle argomentazioni difensive poste a sostegno del ricorso emergendo che la ricorrente non si occupasse, in modo abituale, continuativo e personale della gestione diretta della società sotto il profilo operativo.
Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarando insussistente l'obbligo di parte ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti presso l' e di provvedere al versamento dei contributi CP_1 previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano al minimo - con riferimento al valore della controversia risultante dal ricorso, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti - come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, in Parte_1
accoglimento del ricorso così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione in favore della Gestione Commercianti dell' e per l'effetto: CP_1
- dichiara l'insussistenza del debito che l' ha fatto valere con riferimento di addebito nr. CP_1
40820220002680616000, notificato dall' di Teramo in data in data 13.02.2023; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 2.843,00 di cui € 2.800,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il 19 Marzo 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
19/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TERZILLI Parte_1 C.F._1
MONIA, elettivamente domiciliato in SAN NICOLÒ A TORDINO - VIA PALOMBIERI, 32
64100 TERAMO presso il difensore avv. TERZILLI MONIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA e avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato C/O l'Ufficio periferico legale di TERAMO, in c.so San Giorgio 14,16 presso il difensore avv. GAMBINO CP_1
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.03.2023 ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 40820220002680616000, notificato dall' di CP_1
Teramo in data 13.02.2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma
1 di € 9.405,65 a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per gli anni 2016 e 2021 rassegando le seguenti conclusioni:
“Previo accertamento della illegittimità/erroneità della iscrizione della ricorrente nella gestione dei contributi dei commercianti, annullare l'avviso addebito n° 40820220002680616000 emesso nei confronti della Sig.ra e, conseguentemente disporre la relativa cancellazione Parte_1 della suddetta ricorrente dalla gestione esercenti attività commerciali e per l'effetto annullare ogni
e qualsivoglia richiesta di pagamento contributivo;
- In ogni caso accertare e dichiarare che la ricorrente esercente l'attività professionale di fisioterapista (codice ATECO 86.90.21) è esclusa dall'applicazione della L. n. 662 del 1996 e che per la stessa è prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
- In ogni caso accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per poter procedere alla iscrizione della gestione dei commercianti”.
A sostegno della domanda contenuta in ricorso la ricorrente deduce di essere socia nella misura del
33,33% della società Nereidi s.n.c., con sede in San Nicolò a Tordino (Te) e di esercitare la propria attività professionale in seno alla stessa;
di possedere la qualifica professionale di fisioterapista e di
CP_ essere già iscritta dall'01.01.1999 alla gestione separata così come previsto dalla L. 335/95 con iscrizione alla Camera di commercio con il codice ATECO 86.90.21 al cospetto della normativa di rifermento e non a quella dei commercianti, non essendo prevista per la figura professionale di fisioterapista una propria cassa di previdenza cui versare i propri contributi, ritenendo, pertanto, che l'avviso di addebito fosse illegittimo e inesistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti richiesta d'ufficio dall' ai sensi dell'art. 1 comma 203° della Legge n. CP_1
662/1996.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda in quanto la ricorrente, per CP_1
l'attività svolta in favore della società dalla stessa amministrata, era tenuta all'iscrizione alla
Gestione Commercianti sulla scorta di quanto accertato in occasione delle visure presso la CCIA di
Teramo dove si evince la qualità di amministratore della società Nereidi s.n.c. nel cui ambito si estrinseca il lavoro dei tre soci, tra cui quello dell'opponente che è finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale, l'assenza di dipendenti, nonché il patto di divieto di concorrenza tra i soci.
Istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e con l'assunzione di prova testimoniale, la causa veniva discussa e decisa alla presente udienza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni, argomentazioni e motivazioni.
2 Va premesso che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 203° della Legge n.
662/96, i soggetti esercenti attività commerciali sono obbligati all'iscrizione alla Gestione contributiva Commercianti (IVS) qualora ricorrano i seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (tale requisito, tuttavia, non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché, come nel caso in esame, per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Peraltro, al comma 208° del citato art. 1 della Legge n. 662/96 veniva precisato che, qualora i predetti soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, devono essere iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale “in misura prevalente”.
Il quadro normativo originario è mutato in virtù dell'art. 12 comma 11° del D. L. 31.5.2010 n.78, convertito in Legge n.122 del 30.7.2010, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 208° dell'art. 1 della Legge 23.12.1996 n.662, in base alla quale le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' , mentre CP_1 restano esclusi dall'ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26° della L.
8.8.1995 n. 335.
Emblematica è stata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SSUU con la Sentenza nr.
3240/2010 in ordine alla necessità del requisito della “prevalenza e abitualità” dell'attività lavorativa del lavoratore socio la quale ha espressamente stabilito che “in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella
3 gestione di cui all'art. 2, comma 26, l. n.335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento
"de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In definitiva, al cospetto di tale principio il socio di una s.r.l. (applicabile mutatis mutandi al caso di specie) non può essere assoggettato alla doppia iscrizione il socio che svolga un'attività nel settore commerciale e sia anche amministratore della stessa società, percependo per ciò apposito compenso assoggettato alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione Separata in relazione all'incarico amministrativo, per il quale percepisca un compenso, soltanto nel caso in cui l'attività svolta nel settore commerciale non avvenga in modo abituale e, quindi, non sussistano i requisiti per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti.
Secondo l'attuale normativa, dunque, affinché scatti l'obbligo di iscrizione oltre che alla
Gestione separata (obbligatoria in presenza di determinati tipi di reddito, tra cui i redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall'ufficio di amministratore), anche ad una delle Gestioni dei CP_1
lavoratori autonomi, non è più richiesta la verifica della mera prevalenza, ma occorre altresì la verifica dei requisiti previsti dalle discipline normative di settore cioè degli elementi della personalità della prestazione lavorativa e dell'abitualità dell'apporto conferito.
In altri termini affinché il socio di società commerciale sia obbligato alla iscrizione di che trattasi, è necessario che sia verificata o che l'attività organizzativa e/o direzionale della società sia svolta prevalentemente dai soci e dai loro familiari, o che il lavoro prestato dal socio sia abituale e prevalente;
il lavoro prestato dal socio può consistere tanto in un'attività di tipo esecutivo quanto in un'attività di coordinamento, quale è l'organizzazione o la direzione della società. Queste due tipologie di attività lavorativa possono essere svolte tanto in maniera esclusiva quanto in maniera congiunta.
4 Con la circolare n. 78/2013 l' , in sede di interpretazione e concreta applicazione della CP_1 disposizione contenuta nella legge n. 662/1996, ha ritenuto che per “attività autonome”, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.
L'applicazione del criterio della prevalenza è stata, pertanto, sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995.
Le attività riconducibili all'alveo dell'amministrazione d'impresa non sono da considerare partecipazione diretta all'attività esecutiva e, pertanto, non può essere richiesta ulteriore iscrizione previdenziale , se non quella relativa alla Gestione Separata. (Trib. Milano, sez. lav., Sent. n. CP_1
334 del 24 gennaio 2024).
Atteso che spetta all' l'onere della prova circa la sussistenza dei richiamati requisiti di CP_1 partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione offerta dal ricorrente non risulta perseguito l'onere probatorio in capo alla resistente.
Ciò posto, ritiene questo Giudicante come la ricorrente debba ritenersi esclusa dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti presso l' in quanto non è stata raggiunta la prova che la CP_1 stessa svolgesse concretamente l'attività di socio lavoratore con i suddetti caratteri all'interno della società Nereidi snc la quale non ha quale oggetto sociale un'attività d'impresa di natura commerciale.
Dalla documentazione depositata ed in particolare dall'iscrizione all'albo dei fisioterapisti e dalla visura con evidenza codice ATECO 86.90.21 (codice che identifica i professionisti che svolgono le attività di fisioterapia mettendo in pratica terapie per la rieducazione di problemi motori, psicomotori e cognitivi), e dalla prova testimoniale espletata, emerge che non possono essere ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione alla IVS gestione commercianti.
(Docc. 5 e 6 fasc. ricor.)
Il teste di parte resistente interrogata al capitolo ammesso risponde: "la sig.ra Testimone_1
ha rapporti con i fornitori per quanto riguarda l'acquisto di materiale necessario per il Pt_1
nostro lavoro, materiale di consumo, olio per massaggi, gel per ultrasuoni e non ha rapporti con gli informatori scientifici in quanto non li tratta e non lavoriamo con loro. Ha rapporti con i
5 pazienti"; sullo stesso capitolo risponde: "sì ha rapporti con i Testimone_2 Parte_1 pazienti e con i fornitori". (Verb. D'ud. Del 27/03/2024).
E' stata raggiunta la prova sul fatto dell'assenza di qualsivoglia partecipazione personale dell'amministratrice al lavoro aziendale in maniera prevalente e abituale, posto che l'attività di fisioterapista è stata svolta prevalentemente come attività professionale, ma anche dell'inesistenza dello svolgimento di alcuna attività commerciale in senso stretto della ricorrente all'interno del contesto societario e le prove acquisite al processo hanno offerto solo fondamento alle argomentazioni difensive poste a sostegno del ricorso emergendo che la ricorrente non si occupasse, in modo abituale, continuativo e personale della gestione diretta della società sotto il profilo operativo.
Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarando insussistente l'obbligo di parte ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti presso l' e di provvedere al versamento dei contributi CP_1 previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano al minimo - con riferimento al valore della controversia risultante dal ricorso, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti - come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, in Parte_1
accoglimento del ricorso così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione in favore della Gestione Commercianti dell' e per l'effetto: CP_1
- dichiara l'insussistenza del debito che l' ha fatto valere con riferimento di addebito nr. CP_1
40820220002680616000, notificato dall' di Teramo in data in data 13.02.2023; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 2.843,00 di cui € 2.800,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il 19 Marzo 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
6