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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 641/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 74/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ALTRO 1995 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRAP 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRAP 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni di riforma totale della sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni volte alla conferma integrale della sentenza appellata, con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, 4 cartelle di pagamento, indicate coi nn. 11020010379157352000, 11020020161556238000, 11020020161556339000
e n. 11020020200251316000 risalenti, rispettivamente, al 17 gennaio 2003, al 19 novembre 2002 e al 21 gennaio 2005 eccependo: a) l'integrale prescrizione del debito tributario per decorso di oltre dieci anni dalla loro notifica a quella dell'unico atto validamente notificato in data successiva, l'intimazione di pagamento n. 11020219004216255/000 avvenuta il 24 gennaio 2022; b) -comunque- la sicura prescrizione di interessi e sanzioni, che hanno prescrizione quinquennale e che nemmeno la notifica di una “proposta di compensazione” ex articolo 28 -ter D.P.R. n. 602/1973 avvenuta il 15.7.2009 – in disparte la sua inidoneità a costituire un efficace atto di messa in mora - era idonea a far rivivere;
c)
l'assenza dei criteri di calcolo di interessi e compensi di riscossione.
Costituitosi il contraddittorio e depositate rispettive memorie, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di
Torino respingeva il ricorso del contribuente condannandolo alle spese (liquidate in euro 1.500,00), sostenendo in buona sostanza che il termine di prescrizione del debito è decennale anche per interessi e sanzioni, che vi erano atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, e che il motivo su tasso di interessi e compensi di riscossione era generico.
Avverso la predetta pronuncia ha interposto appello Ricorrente_1, che ha articolato quattro motivi di gravame, concernenti i) la intercorsa prescrizione decennale;
ii) la sicura prescrizione quantomeno per sanzioni e iii) interessi;
infine iv) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento carente del calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione. ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente).
Ha resistito in lite l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che ha ribadito la piena legittimità della sentenza appellata.
La causa viene oggi a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
È fondato (ed ha natura assorbente rispetto agli altri motivi) il primo motivo di appello, con il quale l'appellante chiede che l'impugnata sentenza venga riformata per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115, 1° comma del codice di procedura civile o, comunque, per errato esame della documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate - Riscossione in prime cure e per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020. In effetti, nel giudizio di primo grado, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha dato prova solo delle notifiche delle 4 presupposte cartelle esattoriali numeri:
11020010379157352000, 11020020161556238000, 11020020161556339000 e n.
11020020200251316000 risalenti, rispettivamente, al 17 gennaio 2003, al 19 novembre 2002 e al 21 gennaio 2005.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non possono ritenersi validi atti interruttivi della prescrizione né la “proposta di compensazione” ex art. 28-ter D.P.R. n. 602/1973 del 15 luglio 2009, né i 4 avvisi di pagamento numeri: 11020109006378510000, 11020109006379015000,
11020109006379116000 e 11020109006379217000, asseritamente notificati il 13 ottobre 2010, ma dei quali l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito la prova della notifica, avendo prodotto solo gli estratti di ruolo.
Quanto alla “proposta di compensazione” ex articolo 28 -ter D.P.R. n. 602/1973, va osservato che tale atto è inidoneo ad interrompere la prescrizione, non presentando alcuno dei caratteri, in tal senso, previsti dalla normativa in materia. Perché un atto possa avere efficacia interruttiva della prescrizione, esso deve presentare oltre all'elemento relativo alla esatta individuazione del soggetto debitore, anche la chiara definizione di una pretesa e una intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato. Nel caso presente, poiché la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione contiene solo il semplice invito a comunicare l'accettazione o meno del debito con il credito di imposta, ma non anche gli elementi di una “messa in mora”, essa non può costituire un valido atto interruttivo della prescrizione. Ed in ogni caso, anche se rivestisse la valida funzione che qui si nega, essa risale al 15 luglio 2009 e, di conseguenza, il termine di prescrizione decennale del credito erariale ha ricominciato a decorrere da tale data e nuovamente è spirato, in ogni caso, il 15 luglio 2019, mentre l'intimazione di pagamento – opposta in questa sede - è stata notificata solo in data 24 gennaio
2022.
Né possono costituire validi atti interruttivi della prescrizione i 4 avvisi di intimazione nn.
11020109006378510000, 11020109006379015000, 11020109006379116000 e 11020109006379217000, atteso che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha fornito la prova che i sopra indicati atti di riscossione sono stati effettivamente e regolarmente notificati il 13 ottobre 2010, avendo prodotto soltanto le semplici copie dei relativi estratti di ruolo.
Gli estratti di ruolo costituiscono infatti un mero documento interno elaborato dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, inidoneo ad interrompere la prescrizione, non contenendo un'esplicita richiesta di pagamento e non rivestendo natura recettizia. La prova della notifica dei 4 avvisi di intimazione di cui sopra spetta all'Agenzia delle Entrate Riscossione e può essere fornita soltanto, mediante la esibizione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r o delle ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna.
Tanto basta a far considerare fondata l'impugnazione del contribuente. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.
In considerazione dell'esito altalenante del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite dei due gradi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello del contribuente, dichiara estinte per prescrizione il debito tributario oggetto del giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali dei due gradi.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 641/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 74/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ALTRO 1995 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRAP 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRAP 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020219004216255/000 IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni di riforma totale della sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni volte alla conferma integrale della sentenza appellata, con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, 4 cartelle di pagamento, indicate coi nn. 11020010379157352000, 11020020161556238000, 11020020161556339000
e n. 11020020200251316000 risalenti, rispettivamente, al 17 gennaio 2003, al 19 novembre 2002 e al 21 gennaio 2005 eccependo: a) l'integrale prescrizione del debito tributario per decorso di oltre dieci anni dalla loro notifica a quella dell'unico atto validamente notificato in data successiva, l'intimazione di pagamento n. 11020219004216255/000 avvenuta il 24 gennaio 2022; b) -comunque- la sicura prescrizione di interessi e sanzioni, che hanno prescrizione quinquennale e che nemmeno la notifica di una “proposta di compensazione” ex articolo 28 -ter D.P.R. n. 602/1973 avvenuta il 15.7.2009 – in disparte la sua inidoneità a costituire un efficace atto di messa in mora - era idonea a far rivivere;
c)
l'assenza dei criteri di calcolo di interessi e compensi di riscossione.
Costituitosi il contraddittorio e depositate rispettive memorie, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di
Torino respingeva il ricorso del contribuente condannandolo alle spese (liquidate in euro 1.500,00), sostenendo in buona sostanza che il termine di prescrizione del debito è decennale anche per interessi e sanzioni, che vi erano atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, e che il motivo su tasso di interessi e compensi di riscossione era generico.
Avverso la predetta pronuncia ha interposto appello Ricorrente_1, che ha articolato quattro motivi di gravame, concernenti i) la intercorsa prescrizione decennale;
ii) la sicura prescrizione quantomeno per sanzioni e iii) interessi;
infine iv) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento carente del calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione. ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente).
Ha resistito in lite l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che ha ribadito la piena legittimità della sentenza appellata.
La causa viene oggi a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
È fondato (ed ha natura assorbente rispetto agli altri motivi) il primo motivo di appello, con il quale l'appellante chiede che l'impugnata sentenza venga riformata per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115, 1° comma del codice di procedura civile o, comunque, per errato esame della documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate - Riscossione in prime cure e per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020. In effetti, nel giudizio di primo grado, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha dato prova solo delle notifiche delle 4 presupposte cartelle esattoriali numeri:
11020010379157352000, 11020020161556238000, 11020020161556339000 e n.
11020020200251316000 risalenti, rispettivamente, al 17 gennaio 2003, al 19 novembre 2002 e al 21 gennaio 2005.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non possono ritenersi validi atti interruttivi della prescrizione né la “proposta di compensazione” ex art. 28-ter D.P.R. n. 602/1973 del 15 luglio 2009, né i 4 avvisi di pagamento numeri: 11020109006378510000, 11020109006379015000,
11020109006379116000 e 11020109006379217000, asseritamente notificati il 13 ottobre 2010, ma dei quali l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito la prova della notifica, avendo prodotto solo gli estratti di ruolo.
Quanto alla “proposta di compensazione” ex articolo 28 -ter D.P.R. n. 602/1973, va osservato che tale atto è inidoneo ad interrompere la prescrizione, non presentando alcuno dei caratteri, in tal senso, previsti dalla normativa in materia. Perché un atto possa avere efficacia interruttiva della prescrizione, esso deve presentare oltre all'elemento relativo alla esatta individuazione del soggetto debitore, anche la chiara definizione di una pretesa e una intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato. Nel caso presente, poiché la proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione contiene solo il semplice invito a comunicare l'accettazione o meno del debito con il credito di imposta, ma non anche gli elementi di una “messa in mora”, essa non può costituire un valido atto interruttivo della prescrizione. Ed in ogni caso, anche se rivestisse la valida funzione che qui si nega, essa risale al 15 luglio 2009 e, di conseguenza, il termine di prescrizione decennale del credito erariale ha ricominciato a decorrere da tale data e nuovamente è spirato, in ogni caso, il 15 luglio 2019, mentre l'intimazione di pagamento – opposta in questa sede - è stata notificata solo in data 24 gennaio
2022.
Né possono costituire validi atti interruttivi della prescrizione i 4 avvisi di intimazione nn.
11020109006378510000, 11020109006379015000, 11020109006379116000 e 11020109006379217000, atteso che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha fornito la prova che i sopra indicati atti di riscossione sono stati effettivamente e regolarmente notificati il 13 ottobre 2010, avendo prodotto soltanto le semplici copie dei relativi estratti di ruolo.
Gli estratti di ruolo costituiscono infatti un mero documento interno elaborato dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, inidoneo ad interrompere la prescrizione, non contenendo un'esplicita richiesta di pagamento e non rivestendo natura recettizia. La prova della notifica dei 4 avvisi di intimazione di cui sopra spetta all'Agenzia delle Entrate Riscossione e può essere fornita soltanto, mediante la esibizione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r o delle ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna.
Tanto basta a far considerare fondata l'impugnazione del contribuente. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.
In considerazione dell'esito altalenante del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite dei due gradi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello del contribuente, dichiara estinte per prescrizione il debito tributario oggetto del giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese giudiziali dei due gradi.