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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2712/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130207780720000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150064395508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160093512773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170083972673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170223364212000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190050402366000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1052/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad AdER e alla Regione Lazio, Ricorrente_1 ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 10.1.24 e relativo, per la parte impugnata dalla contribuente a 6 cartelle di pagamento per omesso pagamento bollo auto.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle in questione e comunque l'avvenuta prescrizione del credito.
Si costituiva AdER, osservando come il ricorso fosse inammissibile, atteso che era stato proposto oltre i
60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Aggiungeva altresì come il ricorso fosse comunque infondato. Si costituiva altresì la regione Lazio, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, l'art. 21, comma 1, d. lgs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Tale inammissibilità, peraltro sollevata da parte resistente, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio a norma dell'art. 22 del d.lgs 546/92.
Ciò premesso, il ricorso è all'evidenza tardivo: e invero lo stesso risulta proposto dalla contribuente in data
17.12.24, sebben la notifica dell'atto impugnato sia avvenuta, per stessa ammissione di parte ricorrente, il
10.1.24, con pacifica, (e neppure contestata da parte ricorrente), consumazione del termine di cui all'art. 21 comma 1 d.lgs 546/92.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 600,00 per ciascuna parte, oltre oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 673886710208 BOLLO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130207780720000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150064395508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160093512773000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170083972673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170223364212000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190050402366000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1052/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad AdER e alla Regione Lazio, Ricorrente_1 ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 10.1.24 e relativo, per la parte impugnata dalla contribuente a 6 cartelle di pagamento per omesso pagamento bollo auto.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle in questione e comunque l'avvenuta prescrizione del credito.
Si costituiva AdER, osservando come il ricorso fosse inammissibile, atteso che era stato proposto oltre i
60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Aggiungeva altresì come il ricorso fosse comunque infondato. Si costituiva altresì la regione Lazio, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, l'art. 21, comma 1, d. lgs, 546/92, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Tale inammissibilità, peraltro sollevata da parte resistente, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio a norma dell'art. 22 del d.lgs 546/92.
Ciò premesso, il ricorso è all'evidenza tardivo: e invero lo stesso risulta proposto dalla contribuente in data
17.12.24, sebben la notifica dell'atto impugnato sia avvenuta, per stessa ammissione di parte ricorrente, il
10.1.24, con pacifica, (e neppure contestata da parte ricorrente), consumazione del termine di cui all'art. 21 comma 1 d.lgs 546/92.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 600,00 per ciascuna parte, oltre oneri e accessori se dovuti.