Articolo 20 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 19Articolo 22
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Art. 20. (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) ((1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno)) 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221 .
((11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti)) 12. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3)) .
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
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