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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6017/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005258000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230023526086000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500005258000, fascicolo n. 2024/000144797, notificata in data
14.7.2025 relativa a tassa rifiuti TARES, anno 2013 per l'importo complessivo di Euro 1.755,91. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente eccepisce la cointestazione del mezzo sul quale risulta applicata la misura cautelare e la mancata notifica della cartella sottesa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che insiste per il rigetto del ricorso alla luce della notifica della cartella sottesa al provvedimento impugnato ed alla presunta non estraneità del cointestatario dell'automezzo al debito d'imposta.
Con successive memorie la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e ulteriormente argomenta alla luce delle controdeduzioni di AdER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L' Agenzia Entrate Riscossione - pur avendo documentato la notifica della cartella indicata nel provvedimento impugnato, notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, in relazione alla questione della sostenuta illegittimità del provvedimento per essere il veicolo da sottoporre a fermo cointestato ad altro soggetto estraneo ai debiti - si limita ad affermare che non risulta in atti provata l'estraneità della contitolare del mezzo alla realizzazione del presupposto di fatto, senza fornire alcuna prova in tal senso. Appare dirimente, con assorbimento delle altre questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti, la fondatezza della censura sull'illegittimità della comunicazione in relazione alla cointestazione del veicolo. Difatti, come da visura del PRA allegata da parte ricorrente, il veicolo risulta cointestato fin dalla data di acquisto dello stesso. Sul punto la resistente ha rappresentato che occorreva provare che il cointestatario fosse estraneo al debito, a tal proposito si chiarisce che, proprio dalla produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il deposito della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo, non risulti indicato alcun soggetto coobbligato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese del giudizio per Euro 350,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. Reggio Calabria, 27.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6017/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500005258000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230023526086000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500005258000, fascicolo n. 2024/000144797, notificata in data
14.7.2025 relativa a tassa rifiuti TARES, anno 2013 per l'importo complessivo di Euro 1.755,91. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la ricorrente eccepisce la cointestazione del mezzo sul quale risulta applicata la misura cautelare e la mancata notifica della cartella sottesa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che insiste per il rigetto del ricorso alla luce della notifica della cartella sottesa al provvedimento impugnato ed alla presunta non estraneità del cointestatario dell'automezzo al debito d'imposta.
Con successive memorie la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e ulteriormente argomenta alla luce delle controdeduzioni di AdER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L' Agenzia Entrate Riscossione - pur avendo documentato la notifica della cartella indicata nel provvedimento impugnato, notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, in relazione alla questione della sostenuta illegittimità del provvedimento per essere il veicolo da sottoporre a fermo cointestato ad altro soggetto estraneo ai debiti - si limita ad affermare che non risulta in atti provata l'estraneità della contitolare del mezzo alla realizzazione del presupposto di fatto, senza fornire alcuna prova in tal senso. Appare dirimente, con assorbimento delle altre questioni prospettate dalle parti nei rispettivi scritti, la fondatezza della censura sull'illegittimità della comunicazione in relazione alla cointestazione del veicolo. Difatti, come da visura del PRA allegata da parte ricorrente, il veicolo risulta cointestato fin dalla data di acquisto dello stesso. Sul punto la resistente ha rappresentato che occorreva provare che il cointestatario fosse estraneo al debito, a tal proposito si chiarisce che, proprio dalla produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il deposito della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo, non risulti indicato alcun soggetto coobbligato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese del giudizio per Euro 350,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. Reggio Calabria, 27.1.2026