TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 513
TAR
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza del Sindaco e violazione di legge

    L'ordinanza è un esercizio del potere sindacale extra ordinem per fronteggiare una situazione contingente di pericolo, non una modifica permanente alla disciplina della navigazione. La somministrazione itinerante, nel caso specifico, era fonte di rischio per i bagnanti.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di eguaglianza

    Il divieto di commercio itinerante è una misura di prevenzione proporzionata per eliminare la causa del pericolo (accosti pericolosi per il servizio) senza imporre un divieto generale di navigazione. Il carattere generale del divieto esclude la discriminazione, l'incidenza sulla ricorrente è dovuta a circostanze fattuali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, insussistenza dei presupposti

    L'ordinanza richiama numerose segnalazioni e trova riscontro in accertamenti di polizia che documentano condotte pericolose. Questi elementi soddisfano la soglia probatoria per l'esercizio del potere extra ordinem. Il pericolo non era fronteggiabile con rimedi ordinari e tempestivi.

  • Rigettato
    Impugnazione atti connessi

    Poiché l'ordinanza principale è stata ritenuta legittima, anche le censure relative agli atti connessi vengono respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 513
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 513
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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