TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2073 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Serralta 2, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata dall' C.F._1 avv. Antonella BAFFA, del foro di Cosenza, P.I. C.F. : , -l.mail- P.IVA_1 C.F._2
PEC : , presso la quale elegge domicilio in Luzzi (CS) alla Via C. Firrao, 1, Email_1
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv. Gilda Avena e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22/03/2024, rep. N. 37875 ed elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Loreto n. 22/a presso la sede provinciale resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 12.5.2025, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha opposto l'avviso di addebito nr. 33420250000388288000 con cui l' le ha intimato il pagamento della somma di euro CP_2
2.018,75, indebitamente corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021. A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica del verbale ispettivo, per omessa notifica del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro, per omessa notifica della comunicazione dell'indebito; nel merito, sosteneva di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione evidenziando che è onere dell' provare la CP_2 legittimità della cancellazione;
infine, eccepiva la decadenza per l'avvenuta cancellazione a distanza di molti anni;
su tali assunti, rassegnava le seguenti conclusioni: DICHIARARE , illegittima e/o inefficace
e/o nullità dell'impugnato provvedimento stante il difetto e/o carenza e/o inesistenza della motivazione
e/o per l'effetto dichiarare non dovute le somme indicate e/o illegittima la cancellazione dagli elenchi del lavoratore agricolo e/o l'inefficacia e/o la decadenza e/o la prescrizione e/o revocare il provvedimento impugnato per una o più motivazioni di cui sopra e/o -DICHIARARE l'illegittimità, e/o la nullità e/o l'infondatezza e/o inesistenza, e/o l'inefficacia e/o il difetto di motivazione e/o la carenza dei presupposti di legge del provvedimento di revoca e di ogni ulteriore precedente e conseguente e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati da intendersi integralmente trascritti e/o -In tutti i casi, con vittoria spese competenze ed onorari di giudizio.
L' , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha diffusamente argomentato in ordine CP_2 all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Oggetto dell'odierna opposizione è l'avviso di addebito nr. 33420250000388288000, notificato il
22.04.2025 (come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) con cui l'istituto ha intimato alla CP_2 ricorrente la restituzione della somma di euro 2.018,75 erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola nell'anno 2021.
Valga premettere che dagli atti di causa si evince che, a seguito degli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti di , titolare di azienda agricola denominata Valle Crati corrente in Parte_2
Bisignano (prov. CS), l' ha disconosciuto i rapporti di lavoro agricolo formalmente instaurati alle CP_2 dipendenze del soggetto ispezionato per gli anni 2017/2021, tra cui il rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente (cfr. verbale ispettivo allegato dall' ); in particolare, i funzionari ispettivi, accertata la CP_2 fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura, instaurati al solo fine di lucrare indebitamente prestazioni previdenziali (senza che il “datore di lavoro” abbia versato contributi, risultando un debito contributivo del 100 per cento nei confronti dell' , a partire dall'anno 2017 e fino al 2021, pari ad euro CP_2
623.248,39) hanno disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici delle giornate denunciate tra cui, per l'anno 2021, le 51 giornate relative alla ricorrente.
L' ha pertanto comunicato alla ricorrente l'avvenuta cancellazione dagli elenchi del comune di CP_2 residenza (San Martino di Finita) delle 51 giornate per l'anno 2021, con missiva del 31.03.2023, ricevuta personalmente dalla ricorrente in data 13.4.2023 come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria (cfr. provvedimento di comunicazione di cancellazione, spedito con raccomandata ricevuta dalla ricorrente); l' ha pertanto richiesto, con missiva del 17.03.2023, CP_2 ricevuta personalmente il 17.04.2023, la restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, divenuta indebita e, quindi, non spettante a causa dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
infine, in assenza di restituzione spontanea, l' in data 22.04.2025 ha notificato l'avviso di addebito per cui è causa. CP_2
La ricorrente ha opposto l'avviso di addebito con ricorso del 12.5.2025, nel rispetto del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica (cfr. art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99).
L'opposizione, pur ammissibile, si rivela del tutto infondata per le seguenti ragioni.
Valga rilevare che parte ricorrente contesta la sussistenza dell'indebito, asserendo – sia pure in termini del tutto generici – che Il ricorrente aveva e tutt'ora possiede tutti i requisiti propri per l'erogazione del beneficio di legge e nessuna somma deve essere ripetuta.
Inoltre, invoca il messaggio n.71 del 2021 dell' , eccependo un non meglio precisato CP_2 temporale di accertamento> mentre il disconoscimento operato dall'Istituto che arriva a cancellare le giornate lavorative fino a molti anni precedenti, in violazione dei principi generali di decadenza e di affidamento dell'azione amministrativa. Dunque, nel caso di specie, il disconoscimento è intervenuto oltre i termini di legge e pertanto inefficace e nullo nei confronti dell'istante alla quale neppure è stato notificato>.
In disparte da ogni considerazione in ordine all'assenza di argomentazioni in diritto a sostegno di tali assunti, si osserva che la cancellazione della ricorrente è divenuta definitiva in ragione dell'omessa tempestiva opposizione avverso il provvedimento con cui l' ha comunicato tale cancellazione CP_2 all'esito degli accertamenti ispettivi.
Invero, parte ricorrente è incorsa in decadenza per omessa impugnazione del provvedimento di cancellazione per come eccepito dall' (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. CP_2
9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005
n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità
d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' CP_1 mentre non rilevano ai fini di causa ratione temporis le novità introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' ” a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: CP_2
"l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo CP_2 raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso».
La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020
n. 184).
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la cancellazione della CP_1 CP_2 ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l' annualità qui di interesse (2021) a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro. La cancellazione della ricorrente, nello specifico, è avvenuta con l'elenco di variazione annuale e oggetto di comunicazione individuale, ricevuta in data 13.04.2023.
Non risulta che nei 120 successivi giorni al momento in cui l'interessata ha avuto conoscenza della cancellazione dagli elenchi – avvenuta, come detto, con la ricezione del provvedimento di comunicazione individuale a mezzo di raccomandata ricevuta dalla ricorrente in persona- sia stata proposta azione giudiziaria contro detta cancellazione e l'omessa impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, per l'effetto, l'incontestabilità CP_1 dell'indebito previdenziale in ragione dell'accertata insussistenza del requisito contributivo.
Ed allora, posto che In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si CP_2 rivela fondata.
Trattasi di orientamento consolidato, da ultimo ribadito da Cass. n. 1294/2023, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22,
d.l. n. 7/1970 (così tra le più recenti Cass. n. 6229 del 2019).
Peraltro, anche ove fosse stata ammissibile la contestazione della fondatezza della pretesa restitutoria, si osserva che, obliterando i principi ripetutamente affermati dalla SC – parte ricorrente sostiene che sia a carico dell' la prova della insussistenza del rapporto di lavoro. CP_2
Tale assunto è del tutto infondato sia in quanto in materia di ripetizione di indebito previdenziale sin da
Sezioni Unite n. 18046/2010 è consolidato il principio secondo cui In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nel caso di specie, parte ricorrente non allega né prova il suo buon diritto alla prestazione percepita, non premurandosi neppure di indicare “i requisiti di legge” di cui sarebbe in possesso.
Inoltre, l'assunto attoreo secondo cui l'onere della prova grava sull' è in contrasto anche con il CP_2 ripetuto e consolidato insegnamento della SC secondo cui Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, osservandosi che L'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' CP_2 disconosca la sussistenza dei requisiti di legge;
in tal caso, nel giudizio avente ad oggetto l'attribuzione di prestazioni previdenziali, lo "status" di bracciante agricolo può essere accertato "incidenter tantum", con onere della prova a carico del lavoratore.
Rilevata, infine, l'infondatezza della doglianza attorea che fa leva sul difetto contenutistico dell'atto
(mancata indicazione delle motivazioni di revoca delle giornate agricole) che peraltro è stata tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., osservandosi che l'avviso è pienamente conforme alla prescrizioni dell'art. 30, comma 2, del DL n. 78/2010 (conv. dalla legge n.
122/2010). Non consta ed invero non è indicata la norma che prescriverebbe l'allegazione del verbale ispettivo all'avviso di addebito, come pure non è indicato il fondamento giuridico dell'asserito diritto del lavoratore a ricevere la notifica del verbale ispettivo nei confronti dell'azienda ispezionata da cui, a dire della ricorrente, discenderebbe la nullità dell'avviso di addebito.
In ordine alla pur generica doglianza di carenza di motivazione delle ragioni della cancellazione con lesione del suo diritto di difesa, valga richiamare l'insegnamento della SC (n. 3129/2023) che, nel ritenere infondata la censura, che s'incentra sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ha affermato che
Anche a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina, negata dalla Corte d'appello e propugnata dalla parte ricorrente, si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi
a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, richiamati nelle conclusioni motivate del Pubblico Ministero
(pagina 2), si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604).
Nel resto, le doglianze attoree facenti leva sull'omessa notifica del provvedimento di cancellazione e di comunicazione dell'indebito sono smentite dall'allegata documentazione.
Il ricorso, pertanto, è palesemente infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza non potendo trovare applicazione l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 16676/2020 ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nel caso di specie, si tratta di opposizione ad avviso di addebito per il recupero coattivo di indebito esulante dall'ambito applicativo – di stretta interpretazione – dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
In ogni caso, l'esonero dal pagamento non trova applicazione anche in ragione della palese infondatezza del ricorso, posto che la norma in questione prevede il limite dell'art. 96 comma 1 c.p.c. e, nel caso di specie, parte ricorrente ha agito con la piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, avendo negato la ricezione di atti al contrario regolarmente ricevuti e proposto generiche contestazioni nel merito del tutto inammissibili per come rilevato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.620,00 oltre accessori ove dovuti come per legge. Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2073 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Serralta 2, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata dall' C.F._1 avv. Antonella BAFFA, del foro di Cosenza, P.I. C.F. : , -l.mail- P.IVA_1 C.F._2
PEC : , presso la quale elegge domicilio in Luzzi (CS) alla Via C. Firrao, 1, Email_1
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv. Gilda Avena e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22/03/2024, rep. N. 37875 ed elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Loreto n. 22/a presso la sede provinciale resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 12.5.2025, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha opposto l'avviso di addebito nr. 33420250000388288000 con cui l' le ha intimato il pagamento della somma di euro CP_2
2.018,75, indebitamente corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021. A fondamento dell'opposizione ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica del verbale ispettivo, per omessa notifica del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro, per omessa notifica della comunicazione dell'indebito; nel merito, sosteneva di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare della prestazione evidenziando che è onere dell' provare la CP_2 legittimità della cancellazione;
infine, eccepiva la decadenza per l'avvenuta cancellazione a distanza di molti anni;
su tali assunti, rassegnava le seguenti conclusioni: DICHIARARE , illegittima e/o inefficace
e/o nullità dell'impugnato provvedimento stante il difetto e/o carenza e/o inesistenza della motivazione
e/o per l'effetto dichiarare non dovute le somme indicate e/o illegittima la cancellazione dagli elenchi del lavoratore agricolo e/o l'inefficacia e/o la decadenza e/o la prescrizione e/o revocare il provvedimento impugnato per una o più motivazioni di cui sopra e/o -DICHIARARE l'illegittimità, e/o la nullità e/o l'infondatezza e/o inesistenza, e/o l'inefficacia e/o il difetto di motivazione e/o la carenza dei presupposti di legge del provvedimento di revoca e di ogni ulteriore precedente e conseguente e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati da intendersi integralmente trascritti e/o -In tutti i casi, con vittoria spese competenze ed onorari di giudizio.
L' , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha diffusamente argomentato in ordine CP_2 all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Oggetto dell'odierna opposizione è l'avviso di addebito nr. 33420250000388288000, notificato il
22.04.2025 (come da avviso di ricevimento prodotto dall' ) con cui l'istituto ha intimato alla CP_2 ricorrente la restituzione della somma di euro 2.018,75 erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola nell'anno 2021.
Valga premettere che dagli atti di causa si evince che, a seguito degli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti di , titolare di azienda agricola denominata Valle Crati corrente in Parte_2
Bisignano (prov. CS), l' ha disconosciuto i rapporti di lavoro agricolo formalmente instaurati alle CP_2 dipendenze del soggetto ispezionato per gli anni 2017/2021, tra cui il rapporto di lavoro dell'odierna ricorrente (cfr. verbale ispettivo allegato dall' ); in particolare, i funzionari ispettivi, accertata la CP_2 fittizietà dei rapporti di lavoro in agricoltura, instaurati al solo fine di lucrare indebitamente prestazioni previdenziali (senza che il “datore di lavoro” abbia versato contributi, risultando un debito contributivo del 100 per cento nei confronti dell' , a partire dall'anno 2017 e fino al 2021, pari ad euro CP_2
623.248,39) hanno disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici delle giornate denunciate tra cui, per l'anno 2021, le 51 giornate relative alla ricorrente.
L' ha pertanto comunicato alla ricorrente l'avvenuta cancellazione dagli elenchi del comune di CP_2 residenza (San Martino di Finita) delle 51 giornate per l'anno 2021, con missiva del 31.03.2023, ricevuta personalmente dalla ricorrente in data 13.4.2023 come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria (cfr. provvedimento di comunicazione di cancellazione, spedito con raccomandata ricevuta dalla ricorrente); l' ha pertanto richiesto, con missiva del 17.03.2023, CP_2 ricevuta personalmente il 17.04.2023, la restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, divenuta indebita e, quindi, non spettante a causa dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
infine, in assenza di restituzione spontanea, l' in data 22.04.2025 ha notificato l'avviso di addebito per cui è causa. CP_2
La ricorrente ha opposto l'avviso di addebito con ricorso del 12.5.2025, nel rispetto del termine perentorio di giorni 40 dalla notifica (cfr. art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99).
L'opposizione, pur ammissibile, si rivela del tutto infondata per le seguenti ragioni.
Valga rilevare che parte ricorrente contesta la sussistenza dell'indebito, asserendo – sia pure in termini del tutto generici – che Il ricorrente aveva e tutt'ora possiede tutti i requisiti propri per l'erogazione del beneficio di legge e nessuna somma deve essere ripetuta.
Inoltre, invoca il messaggio n.71 del 2021 dell' , eccependo un non meglio precisato CP_2 temporale di accertamento> mentre il disconoscimento operato dall'Istituto che arriva a cancellare le giornate lavorative fino a molti anni precedenti, in violazione dei principi generali di decadenza e di affidamento dell'azione amministrativa. Dunque, nel caso di specie, il disconoscimento è intervenuto oltre i termini di legge e pertanto inefficace e nullo nei confronti dell'istante alla quale neppure è stato notificato>.
In disparte da ogni considerazione in ordine all'assenza di argomentazioni in diritto a sostegno di tali assunti, si osserva che la cancellazione della ricorrente è divenuta definitiva in ragione dell'omessa tempestiva opposizione avverso il provvedimento con cui l' ha comunicato tale cancellazione CP_2 all'esito degli accertamenti ispettivi.
Invero, parte ricorrente è incorsa in decadenza per omessa impugnazione del provvedimento di cancellazione per come eccepito dall' (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. CP_2
9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.
111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005
n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa
Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità
d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528).
È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell' CP_1 mentre non rilevano ai fini di causa ratione temporis le novità introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' ” a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: CP_2
"l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo CP_2 raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso».
La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del comunicato su GU 23.7.2020
n. 184).
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la cancellazione della CP_1 CP_2 ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l' annualità qui di interesse (2021) a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro. La cancellazione della ricorrente, nello specifico, è avvenuta con l'elenco di variazione annuale e oggetto di comunicazione individuale, ricevuta in data 13.04.2023.
Non risulta che nei 120 successivi giorni al momento in cui l'interessata ha avuto conoscenza della cancellazione dagli elenchi – avvenuta, come detto, con la ricezione del provvedimento di comunicazione individuale a mezzo di raccomandata ricevuta dalla ricorrente in persona- sia stata proposta azione giudiziaria contro detta cancellazione e l'omessa impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, per l'effetto, l'incontestabilità CP_1 dell'indebito previdenziale in ragione dell'accertata insussistenza del requisito contributivo.
Ed allora, posto che In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell' si CP_2 rivela fondata.
Trattasi di orientamento consolidato, da ultimo ribadito da Cass. n. 1294/2023, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto di tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22,
d.l. n. 7/1970 (così tra le più recenti Cass. n. 6229 del 2019).
Peraltro, anche ove fosse stata ammissibile la contestazione della fondatezza della pretesa restitutoria, si osserva che, obliterando i principi ripetutamente affermati dalla SC – parte ricorrente sostiene che sia a carico dell' la prova della insussistenza del rapporto di lavoro. CP_2
Tale assunto è del tutto infondato sia in quanto in materia di ripetizione di indebito previdenziale sin da
Sezioni Unite n. 18046/2010 è consolidato il principio secondo cui In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nel caso di specie, parte ricorrente non allega né prova il suo buon diritto alla prestazione percepita, non premurandosi neppure di indicare “i requisiti di legge” di cui sarebbe in possesso.
Inoltre, l'assunto attoreo secondo cui l'onere della prova grava sull' è in contrasto anche con il CP_2 ripetuto e consolidato insegnamento della SC secondo cui Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, osservandosi che L'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' CP_2 disconosca la sussistenza dei requisiti di legge;
in tal caso, nel giudizio avente ad oggetto l'attribuzione di prestazioni previdenziali, lo "status" di bracciante agricolo può essere accertato "incidenter tantum", con onere della prova a carico del lavoratore.
Rilevata, infine, l'infondatezza della doglianza attorea che fa leva sul difetto contenutistico dell'atto
(mancata indicazione delle motivazioni di revoca delle giornate agricole) che peraltro è stata tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., osservandosi che l'avviso è pienamente conforme alla prescrizioni dell'art. 30, comma 2, del DL n. 78/2010 (conv. dalla legge n.
122/2010). Non consta ed invero non è indicata la norma che prescriverebbe l'allegazione del verbale ispettivo all'avviso di addebito, come pure non è indicato il fondamento giuridico dell'asserito diritto del lavoratore a ricevere la notifica del verbale ispettivo nei confronti dell'azienda ispezionata da cui, a dire della ricorrente, discenderebbe la nullità dell'avviso di addebito.
In ordine alla pur generica doglianza di carenza di motivazione delle ragioni della cancellazione con lesione del suo diritto di difesa, valga richiamare l'insegnamento della SC (n. 3129/2023) che, nel ritenere infondata la censura, che s'incentra sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ha affermato che
Anche a prescindere dall'applicabilità di tale disciplina, negata dalla Corte d'appello e propugnata dalla parte ricorrente, si deve ribadire che la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 37971, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi
a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza n. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804). Tali principi, richiamati nelle conclusioni motivate del Pubblico Ministero
(pagina 2), si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2019, n. 31954; nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20604).
Nel resto, le doglianze attoree facenti leva sull'omessa notifica del provvedimento di cancellazione e di comunicazione dell'indebito sono smentite dall'allegata documentazione.
Il ricorso, pertanto, è palesemente infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza non potendo trovare applicazione l'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 16676/2020 ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nel caso di specie, si tratta di opposizione ad avviso di addebito per il recupero coattivo di indebito esulante dall'ambito applicativo – di stretta interpretazione – dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
In ogni caso, l'esonero dal pagamento non trova applicazione anche in ragione della palese infondatezza del ricorso, posto che la norma in questione prevede il limite dell'art. 96 comma 1 c.p.c. e, nel caso di specie, parte ricorrente ha agito con la piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, avendo negato la ricezione di atti al contrario regolarmente ricevuti e proposto generiche contestazioni nel merito del tutto inammissibili per come rilevato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.620,00 oltre accessori ove dovuti come per legge. Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti