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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Canicatti' - C.so Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005962865 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, presente in aula, si riporta agli scritti in atti.
Parte resistente costituita ADER si riporta alle controdeduzioni e alla memoria depositata il 31/12/25.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 719/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 291 2024 0005962865 000, relativa a TARI - IMU per gli anni 2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del
Comune di Canicattì.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 24/01/2025, relativa a TARI - IMU per gli anni 2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) Nullità della cartella di pagamento e del ruolo impugnato per difetto di motivazione;
3) Inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione dei tributi pretesi;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Richiede la partecipazione all'udienza mediante collegamento a distanza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
15/12/2025. Eccepisce l'estraneità di ADER in ordine ai motivi di ricorso inerenti l'inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata e l'inesistenza della pretesa tributaria, motivi unicamente riguardanti l'operato dell'ente impositore, Comune di Canicattì. Rileva l'infondatezza delle eccezioni riguardanti il difetto motivazionale e l'avvenuta prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Canicattì, chiamato in causa con PEC del 25/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 22/12/205, la parte ricorrente replica sulla controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Con memoria illustrativa depositata in data 31/12/2025, si costituisce il nuovo procuratore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Avv. Difensore_2. Insiste per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica degli avvisi di accertamento n. 2842, e n. 2790, entrambi indicati con la data di notifica delle 15/01/2020, né l'ente impositore regolarmente chiamato in causa e non costituito in giudizio, né l'agente della riscossione hanno fornito prova della regolare notifica.
Ne segue che l'iscrizione a ruolo è priva di titolo per carenza di prova della notifica dei prodromici avvisi di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Ente Impositore. Irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1. Spese di giudizio irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Canicatti' - C.so Umberto I 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005962865 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, presente in aula, si riporta agli scritti in atti.
Parte resistente costituita ADER si riporta alle controdeduzioni e alla memoria depositata il 31/12/25.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 719/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 291 2024 0005962865 000, relativa a TARI - IMU per gli anni 2014 e 2015, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del
Comune di Canicattì.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 24/01/2025, relativa a TARI - IMU per gli anni 2014 e 2015.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
2) Nullità della cartella di pagamento e del ruolo impugnato per difetto di motivazione;
3) Inesistenza della pretesa tributaria ed intervenuta decadenza e/o prescrizione dei tributi pretesi;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Richiede la partecipazione all'udienza mediante collegamento a distanza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data
15/12/2025. Eccepisce l'estraneità di ADER in ordine ai motivi di ricorso inerenti l'inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata e l'inesistenza della pretesa tributaria, motivi unicamente riguardanti l'operato dell'ente impositore, Comune di Canicattì. Rileva l'infondatezza delle eccezioni riguardanti il difetto motivazionale e l'avvenuta prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Canicattì, chiamato in causa con PEC del 25/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 22/12/205, la parte ricorrente replica sulla controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Con memoria illustrativa depositata in data 31/12/2025, si costituisce il nuovo procuratore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Avv. Difensore_2. Insiste per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica degli avvisi di accertamento n. 2842, e n. 2790, entrambi indicati con la data di notifica delle 15/01/2020, né l'ente impositore regolarmente chiamato in causa e non costituito in giudizio, né l'agente della riscossione hanno fornito prova della regolare notifica.
Ne segue che l'iscrizione a ruolo è priva di titolo per carenza di prova della notifica dei prodromici avvisi di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico dell'Ente Impositore. Irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1. Spese di giudizio irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione.