Art. 10. Comunicazioni del beneficiario
I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:
a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;
b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una breve relazione conclusiva.
2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.
I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:
a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;
b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una breve relazione conclusiva.
2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.