Sentenza 24 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2018, n. 40971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40971 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2017 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona il 17.10.2017 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a RE FA la pena di giustizia, con i benefici di legge e con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante la recidiva nel biennio, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, cod. strada.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in riferimento alla revoca della patente di guida. Sostiene l'insussistenza nel caso della "recidiva nel biennio", atteso che il primo ritiro della patente è avvenuto il 1.6.2013 ed il secondo ritiro è avvenuto il 24.11.2015, quindi oltre il biennio.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il motivo dedotto in ricorso non è accoglibile, in quanto è erroneo il presupposto da cui muove. Infatti, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, Da Rin Spaletta, Rv. 26737701). Ai fini del calcolo della recidiva non rileva, quindi, la data in cui è avvenuto il primo ritiro della patente ma quella di irrevocabilità della relativa sentenza di condanna, trattandosi di presupposto che consegue all'accertamento di un fatto (guida in stato di ebbrezza), il cui verificarsi deve essere stabilito dopo un vaglio giudiziale il cui esito non sia più contestabile. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si evince che la data di passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna è quella del 19.12.2013, mentre il fatto per cui si procede è stato commesso il 24.11.2015, per cui a tale ultima data non era ancora trascorso il biennio previsto dalla legge ai fini della recidiva, che pertanto è stata correttamente ritenuta sussistente dal giudice di merito. Non ricorre, quindi, la dedotta violazione di legge, con conseguente rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales an ro Ranaldi FrancescolAaria