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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VENZA Parte_1
GIUSEPPE
ri corrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 6/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso :
• dichiara prescritto il credito di di € 1.999,02 relativo alla CP_2 indennità di disoccupazione percepita da nel Parte_1 periodo 1.1.2002 -31.12.2002 di cui alle note datate 7.5.2015 e
18.03.2022; • condanna a rifondere all'erario le spese di lite liquidate in CP_2
€ 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a.
CONCISA ESPOZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2022, - premesso che Parte_1 con plico raccomandato ricevuto il 5.4.2022, gli chiedeva la CP_2 restituzione delle somme “…indebitamente percepite sulla prestazione
Disoccupazione n. DS”, - ha convenuto in giudizio l' al Controparte_3 fine di sentire dichiarare la prescrizione del diritto di credito, considerato che dall'esame dell'estratto conto contributivo l'ultima indennità di disoccupazione percepita risal iva all'anno 2010, quindi ben oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Si è costituito in giudizio , il quale ha precisato che la pretesa CP_2 creditoria ha ad oggetto le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione erogata il 14/7/2003 riferite al periodo dal
01/01/2002 al 31/12/2002, avendo il ricorr ente maturato 26 giorni di lavoro retribuiti a fronte del minimo di 78 giorni allora necessari per ottenere la prestazione. Quanto alla eccezione di prescrizione, ha CP_2 dedotto di essere venuta a conoscenza del credito il 15.12.2009 a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza del 30.11.2009, momento che segna la decorrenza del termine decennale di prescrizione, interrotto dapprima con lettera di sollecito del 7/05/2015 e poi ulteriormente con la nota del 18.03.2022. Da qui la infondatezza della eccezione di prescrizione. ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Istruita con documenti, la causa è stata dunque decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Come chiarito da in memoria, la pretesa creditoria ha ad CP_2 oggetto l'indennità di disoccupazione erogata il 14.7.2003 relativa all'anno 2002. Ebbene, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, era onere di fornire prova di avere validamente interrotto CP_2 il termine ordinario di prescrizione di dieci anni di cui all' art 2946 c.c.
Siffatta prova non è stata fornita.
Il primo atto interruttivo in atti è costituito dalla lettera di sollecito del pagamento dell'indebito di € 1.199,02 (cfr. doc. allegata in memoria) spedita il 14.5.2015, e ricevuta dal ricorrente il 18.5.2015, quando già il termine di prescrizione decennale era già spirato, ragion per cui era già esti nto il credito di alla dat a dell a successiva l ettera di sol lecit o CP_2
ricevut a il 5.4.2022 (dat at a 18.3.2022)
Privo di fondamento è l'assunto di secondo cui l'esordio del CP_2 termine prescrizionale del credito in questione va individuato nel il
15.12.2009, allorquando ricevette la nota della Guardia di finanza CP_2 che segnalava un elenco di soggetti, tra cui il ricorrente, che indebitamente avevano percepito la indennità di disoccupazione.
L'articolo 2935 c.c. stabilisce infatti che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ora nel caso di speci e, il fat to geneti co dell a pretesa credit ori a è dato dal mancato possesso del requisito del numero minimo di giornate lavorative ratione temporis necessario per ottenere la indennità di disoccupazione, sicché in assenza di qualsiasi e lemento utile atto a dimostrare che alla date della erogazione della indennità, l'Ente era nella impossibilità di conoscere l'insussistenza del requisito, l'exordium praescriptionis non può che coincidere con il momento in cui l'indebito si
è concretizzato, vale a dire con la materiale erogazione della somma ossia il 14.7.2003
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, la decorrenza della prescrizione risulta infatti impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di acce rtamento del diritto medesimo;
è stato infatti affermato (ex multis Cass. 14193/2021) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quell a che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto (Cass. nn. 340/1967; 1482/1971;
4191/1975);
Alla stregua di tale orientamento, la circostanza che l'ente previdenziale sia venuto a conoscenza dell'indebito solo a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza, non appare idonea ad integrare un'ipotesi di impossibilità nell'esercizio del diri tto di agire per la riscossione del credito, tale da procrastinare il dies a quo del termine prescrizionale. Deve peraltro osservarsi che l'Ente non ha dedotto alcunché in ordine alle cause che avrebbero reso impossibile la conoscenza dell'insussistenza del requisito, prima della segnalazione della GDF, sicché neppure può discorrersi di una eventuale condotta dolosa del ricorrente tale da integrare una ipotesi di sospensione del termine prescrizionale ex art. 2941 n.8) c.c., fattispecie invero neppure evoca ta dall'ente convenuto, né alcuna utile informazione è ricavabile dalla segnalazione della Guardia di Finanza in atti, la quale si limitava a comunicare all'Ente un elenco di soggetti che a “vario titolo” avevano indebitamente percepito la indennità di dis occupazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, va dichiara la prescrizione del credito di cui alle note del 7.5.15 e del 18.3.2022 riferito alla indennità di disoccupazione CP_2 percepita da nel 2002. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in virtù dell'ammissione a gratuito patrocinio del ricorrente, a favore dell'erario nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 06/02/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VENZA Parte_1
GIUSEPPE
ri corrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 6/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso :
• dichiara prescritto il credito di di € 1.999,02 relativo alla CP_2 indennità di disoccupazione percepita da nel Parte_1 periodo 1.1.2002 -31.12.2002 di cui alle note datate 7.5.2015 e
18.03.2022; • condanna a rifondere all'erario le spese di lite liquidate in CP_2
€ 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a.
CONCISA ESPOZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2022, - premesso che Parte_1 con plico raccomandato ricevuto il 5.4.2022, gli chiedeva la CP_2 restituzione delle somme “…indebitamente percepite sulla prestazione
Disoccupazione n. DS”, - ha convenuto in giudizio l' al Controparte_3 fine di sentire dichiarare la prescrizione del diritto di credito, considerato che dall'esame dell'estratto conto contributivo l'ultima indennità di disoccupazione percepita risal iva all'anno 2010, quindi ben oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Si è costituito in giudizio , il quale ha precisato che la pretesa CP_2 creditoria ha ad oggetto le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione erogata il 14/7/2003 riferite al periodo dal
01/01/2002 al 31/12/2002, avendo il ricorr ente maturato 26 giorni di lavoro retribuiti a fronte del minimo di 78 giorni allora necessari per ottenere la prestazione. Quanto alla eccezione di prescrizione, ha CP_2 dedotto di essere venuta a conoscenza del credito il 15.12.2009 a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza del 30.11.2009, momento che segna la decorrenza del termine decennale di prescrizione, interrotto dapprima con lettera di sollecito del 7/05/2015 e poi ulteriormente con la nota del 18.03.2022. Da qui la infondatezza della eccezione di prescrizione. ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Istruita con documenti, la causa è stata dunque decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Come chiarito da in memoria, la pretesa creditoria ha ad CP_2 oggetto l'indennità di disoccupazione erogata il 14.7.2003 relativa all'anno 2002. Ebbene, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, era onere di fornire prova di avere validamente interrotto CP_2 il termine ordinario di prescrizione di dieci anni di cui all' art 2946 c.c.
Siffatta prova non è stata fornita.
Il primo atto interruttivo in atti è costituito dalla lettera di sollecito del pagamento dell'indebito di € 1.199,02 (cfr. doc. allegata in memoria) spedita il 14.5.2015, e ricevuta dal ricorrente il 18.5.2015, quando già il termine di prescrizione decennale era già spirato, ragion per cui era già esti nto il credito di alla dat a dell a successiva l ettera di sol lecit o CP_2
ricevut a il 5.4.2022 (dat at a 18.3.2022)
Privo di fondamento è l'assunto di secondo cui l'esordio del CP_2 termine prescrizionale del credito in questione va individuato nel il
15.12.2009, allorquando ricevette la nota della Guardia di finanza CP_2 che segnalava un elenco di soggetti, tra cui il ricorrente, che indebitamente avevano percepito la indennità di disoccupazione.
L'articolo 2935 c.c. stabilisce infatti che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ora nel caso di speci e, il fat to geneti co dell a pretesa credit ori a è dato dal mancato possesso del requisito del numero minimo di giornate lavorative ratione temporis necessario per ottenere la indennità di disoccupazione, sicché in assenza di qualsiasi e lemento utile atto a dimostrare che alla date della erogazione della indennità, l'Ente era nella impossibilità di conoscere l'insussistenza del requisito, l'exordium praescriptionis non può che coincidere con il momento in cui l'indebito si
è concretizzato, vale a dire con la materiale erogazione della somma ossia il 14.7.2003
Per orientamento consolidato della Suprema Corte, la decorrenza della prescrizione risulta infatti impedita solo da cause giuridiche che impediscano l'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di acce rtamento del diritto medesimo;
è stato infatti affermato (ex multis Cass. 14193/2021) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quell a che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto (Cass. nn. 340/1967; 1482/1971;
4191/1975);
Alla stregua di tale orientamento, la circostanza che l'ente previdenziale sia venuto a conoscenza dell'indebito solo a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza, non appare idonea ad integrare un'ipotesi di impossibilità nell'esercizio del diri tto di agire per la riscossione del credito, tale da procrastinare il dies a quo del termine prescrizionale. Deve peraltro osservarsi che l'Ente non ha dedotto alcunché in ordine alle cause che avrebbero reso impossibile la conoscenza dell'insussistenza del requisito, prima della segnalazione della GDF, sicché neppure può discorrersi di una eventuale condotta dolosa del ricorrente tale da integrare una ipotesi di sospensione del termine prescrizionale ex art. 2941 n.8) c.c., fattispecie invero neppure evoca ta dall'ente convenuto, né alcuna utile informazione è ricavabile dalla segnalazione della Guardia di Finanza in atti, la quale si limitava a comunicare all'Ente un elenco di soggetti che a “vario titolo” avevano indebitamente percepito la indennità di dis occupazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, va dichiara la prescrizione del credito di cui alle note del 7.5.15 e del 18.3.2022 riferito alla indennità di disoccupazione CP_2 percepita da nel 2002. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in virtù dell'ammissione a gratuito patrocinio del ricorrente, a favore dell'erario nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 06/02/2025
Il Giudice
Leonardo Modica