Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all' articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', adottata a New York il 22 luglio 1946 ( decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068 ).
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all' articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', adottata a New York il 22 luglio 1946 ( decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068 ).