Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 11Articolo 13
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13 marzo 1992
Art. 12. 1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:
a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 ;
d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982 ".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992