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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/07/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2053/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, assistita e difesa dall'Avv. Vittorio Grosso del Foro di Biella e da C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Stefania Fontana del Foro di Biella,
avente ad oggetto: separazione personale e contestuale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto cumulativo per separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio del 23.05.2024 nonché come da note di trattazione scritta del 19.06.2025
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza del Tribunale di Biella n. 53/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con contestuale omologa e presa d'atto degli accordi intervenuti tra le parti.
A seguito di istanza dep. in data 3.4.2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio “alle condizioni indicate nel ricorso depositato”.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente sentenza di separazione passata in giudicato e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Il Collegio prende atto ed omologa le ulteriori statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Biella il 18/01/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Biella al N. 7, Parte II, Serie B, Anno
1981 tra , nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. ; Parte_2 C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Biella (BI) di provvedere alle incombenze di legge;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, assistita e difesa dall'Avv. Vittorio Grosso del Foro di Biella e da C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Stefania Fontana del Foro di Biella,
avente ad oggetto: separazione personale e contestuale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto cumulativo per separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio del 23.05.2024 nonché come da note di trattazione scritta del 19.06.2025
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza del Tribunale di Biella n. 53/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con contestuale omologa e presa d'atto degli accordi intervenuti tra le parti.
A seguito di istanza dep. in data 3.4.2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio “alle condizioni indicate nel ricorso depositato”.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente sentenza di separazione passata in giudicato e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Il Collegio prende atto ed omologa le ulteriori statuizioni concordemente raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Biella il 18/01/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Biella al N. 7, Parte II, Serie B, Anno
1981 tra , nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F. ; Parte_2 C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Biella (BI) di provvedere alle incombenze di legge;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore