CASS
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2024, n. 42328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42328 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe DI che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42328 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale presentata nell'interesse di OV RI, attualmente in regime di semilibertà e in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio continuato in concorso, estorsione, reato in materia di armi e ricettazione commessi tra il 1990 e il 1992. Richiamati i precedenti penali, il Tribunale ha segnalato la condizione di persona socialmente pericolosa del detenuto, giusta nota della Questura di Lecce del 6 maggio 2024 e stante la sua appartenenza alla Sacra Corona Unita, in uno con la mancata emersione di elementi tali da escludere possibili collegamenti con la criminalità organizzata. La relazione comportamentale della Casa Circondariale di Lecce ha evidenziato alcune violazioni commesse in regime di detenzione e la fruizione di permessi per fare visita alla madre che ha dato la propria disponibilità ad accogliere il figlio. E' stato avviato un procedimento disciplinare a causa della contestazione di alcune violazioni inerenti l'uscita dal carcere per fare visita alla madre, anche nel periodo in cui quest'ultima si trovava presso una parente. In conclusione, il Tribunale ha rigettato l'istanza motivando la decisione con il mancato «sicuro ravvedimento» e la «condotta violenta» ascrivibile al ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OV RI, per mezzo del proprio difensore, Avv. Gabriele Valentini, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 176 cod. pen. La nota della Questura non ha segnalato la presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino degli stessi. I rilievi disciplinari sono stati di modesta entità. Arbitrariamente, quindi, si sarebbe evocata la natura «violenta» della condotta del condannato. Il riferimento al mancato «sicuro ravvedimento» è stato inteso come relativo alle contestazioni disciplinari in merito al programma di trattamento, alle modalità dì visita alla madre e a quelle di corresponsione dello stipendio. Queste ultime sono state ritenute non ascrivibili al detenuto, mentre, con riguardo alle altre, il ricorrente ha indicato circostanze fattuali idonee a giustificare le contestate violazioni, oltre che vizi del procedimento disciplinare I 1 avviato nei confronti del detenuto. Piuttosto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare i progressi del programma trattamentale, il positivo conformarsi del condannato alle prescrizioni impostegli in occasione della fruizione dei permessi premio e nel periodo di semilibertà, essendo stato assegnato rilievo pressoché esclusivo ad alcune isolate e modeste sanzioni disciplinari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini dell'esame della domanda di liberazione condizionale, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, in termini completi ed esaustivi, il comportamento del condannato nel periodo di esecuzione della pena, ai fini espressamente indicati dal legislatore e consistenti - quanto al profilo qui in rilievo - nell'apprezzamento del presupposto del «sicuro ravvedimento». Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte. Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, «in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; conformi, fra le altre, Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365). Inoltre, nella valutazione del percorso trattamentale, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di competenza, il Tribunale di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 53761 del 2 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029). Come è stato già precisato da Sez. 1, n. 19818 del 2021 cit., la valutazione non si deve limitare alla sola verifica della partecipazione all'opera rieducativa, ma «implica un esame particolarmente attento e approfondito volto ad accertare l'esistenza di un effettivo e irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime». 3. Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a tali principi avendo compiuto una verifica parziale del percorso detentivo del ricorrente, considerando elementi connotati da genericità (quale, ad esempio, la pericolosità sociale a causa della mancata recisione dei rapporti con la criminalità organizzata) ovvero estremamente vaghi (quale si presenta, nella parte finale del provvedimento, il riferimento alla «condotta violenta» non altrimenti circostanziata). Invero, non è dato comprendere quali siano gli elementi concreti, al netto dei fatti per i quali il detenuto sta scontando la pena dell'ergastolo, che hanno consentito ai giudici di merito di affermare che, all'attualità, RI tiene condotte del genere. Né, d'altra parte, può essere oggetto di valutazione la sola condotta delittuosa che, innegabilmente, si è sostanziata nella commissione di azioni di estrema violenza confinate, tuttavia, in un arco temporale particolarmente lontano che non ha impedito, peraltro, allo stesso detenuto di beneficiare di attenuazioni del rigore tratta mentale mediante i permessi. In relazione, poi, alle contestazioni disciplinari sollevate al detenuto proprio con riferimento a condotte poste in essere in occasione di tale fruizione, non emerge dal provvedimento che il Tribunale si sia preoccupato di motivare sulla effettiva gravità di tali violazioni e sulla loro incidenza sul concetto di «sicuro ravvedimento». Ciò, in particolare, in rapporto a quanto evidenziato dall'esperto psicologo nel passaggio della relazione riportato proprio nella motivazione dell'ordinanza ove si indica il compimento, da parte del condannato, di «un vero e proprio lavoro di riflessione e di rielaborazione dei reati commessi». 4. Alla luce di quanto esposto, conformemente a quanto chiesto anche dal 3 Procuratore generale nella propria requisitoria, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per rinnovato ed autonomo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso il 19/09/2024
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe DI che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42328 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale presentata nell'interesse di OV RI, attualmente in regime di semilibertà e in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio continuato in concorso, estorsione, reato in materia di armi e ricettazione commessi tra il 1990 e il 1992. Richiamati i precedenti penali, il Tribunale ha segnalato la condizione di persona socialmente pericolosa del detenuto, giusta nota della Questura di Lecce del 6 maggio 2024 e stante la sua appartenenza alla Sacra Corona Unita, in uno con la mancata emersione di elementi tali da escludere possibili collegamenti con la criminalità organizzata. La relazione comportamentale della Casa Circondariale di Lecce ha evidenziato alcune violazioni commesse in regime di detenzione e la fruizione di permessi per fare visita alla madre che ha dato la propria disponibilità ad accogliere il figlio. E' stato avviato un procedimento disciplinare a causa della contestazione di alcune violazioni inerenti l'uscita dal carcere per fare visita alla madre, anche nel periodo in cui quest'ultima si trovava presso una parente. In conclusione, il Tribunale ha rigettato l'istanza motivando la decisione con il mancato «sicuro ravvedimento» e la «condotta violenta» ascrivibile al ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OV RI, per mezzo del proprio difensore, Avv. Gabriele Valentini, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 176 cod. pen. La nota della Questura non ha segnalato la presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino degli stessi. I rilievi disciplinari sono stati di modesta entità. Arbitrariamente, quindi, si sarebbe evocata la natura «violenta» della condotta del condannato. Il riferimento al mancato «sicuro ravvedimento» è stato inteso come relativo alle contestazioni disciplinari in merito al programma di trattamento, alle modalità dì visita alla madre e a quelle di corresponsione dello stipendio. Queste ultime sono state ritenute non ascrivibili al detenuto, mentre, con riguardo alle altre, il ricorrente ha indicato circostanze fattuali idonee a giustificare le contestate violazioni, oltre che vizi del procedimento disciplinare I 1 avviato nei confronti del detenuto. Piuttosto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare i progressi del programma trattamentale, il positivo conformarsi del condannato alle prescrizioni impostegli in occasione della fruizione dei permessi premio e nel periodo di semilibertà, essendo stato assegnato rilievo pressoché esclusivo ad alcune isolate e modeste sanzioni disciplinari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini dell'esame della domanda di liberazione condizionale, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, in termini completi ed esaustivi, il comportamento del condannato nel periodo di esecuzione della pena, ai fini espressamente indicati dal legislatore e consistenti - quanto al profilo qui in rilievo - nell'apprezzamento del presupposto del «sicuro ravvedimento». Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazioni nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte. Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, «in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02; conformi, fra le altre, Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365). Inoltre, nella valutazione del percorso trattamentale, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di competenza, il Tribunale di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 53761 del 2 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029). Come è stato già precisato da Sez. 1, n. 19818 del 2021 cit., la valutazione non si deve limitare alla sola verifica della partecipazione all'opera rieducativa, ma «implica un esame particolarmente attento e approfondito volto ad accertare l'esistenza di un effettivo e irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime». 3. Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a tali principi avendo compiuto una verifica parziale del percorso detentivo del ricorrente, considerando elementi connotati da genericità (quale, ad esempio, la pericolosità sociale a causa della mancata recisione dei rapporti con la criminalità organizzata) ovvero estremamente vaghi (quale si presenta, nella parte finale del provvedimento, il riferimento alla «condotta violenta» non altrimenti circostanziata). Invero, non è dato comprendere quali siano gli elementi concreti, al netto dei fatti per i quali il detenuto sta scontando la pena dell'ergastolo, che hanno consentito ai giudici di merito di affermare che, all'attualità, RI tiene condotte del genere. Né, d'altra parte, può essere oggetto di valutazione la sola condotta delittuosa che, innegabilmente, si è sostanziata nella commissione di azioni di estrema violenza confinate, tuttavia, in un arco temporale particolarmente lontano che non ha impedito, peraltro, allo stesso detenuto di beneficiare di attenuazioni del rigore tratta mentale mediante i permessi. In relazione, poi, alle contestazioni disciplinari sollevate al detenuto proprio con riferimento a condotte poste in essere in occasione di tale fruizione, non emerge dal provvedimento che il Tribunale si sia preoccupato di motivare sulla effettiva gravità di tali violazioni e sulla loro incidenza sul concetto di «sicuro ravvedimento». Ciò, in particolare, in rapporto a quanto evidenziato dall'esperto psicologo nel passaggio della relazione riportato proprio nella motivazione dell'ordinanza ove si indica il compimento, da parte del condannato, di «un vero e proprio lavoro di riflessione e di rielaborazione dei reati commessi». 4. Alla luce di quanto esposto, conformemente a quanto chiesto anche dal 3 Procuratore generale nella propria requisitoria, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per rinnovato ed autonomo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso il 19/09/2024