Sentenza 8 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02030/2026REG.PROV.COLL.
N. 05831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5831 del 2024, proposto dalla società Ecosan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore, in Milano, piazza Eleonora Duse 4;
il Comune di Seregno e la Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 8 gennaio 2024 n. 35, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 1054/2016 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti della Provincia di Monza e Brianza:
a) della nota senza data, prot. n.7.4/2010/00021, comunicata il giorno 20 marzo 2016, con cui il Dirigente del Settore parchi, paesaggio e sistemi verdi ha respinto le osservazioni alla modifica del perimetro del PLIS- Parco locale di interesse sovracomunale della Brianza Centrale presentate dalla Ecosan S.r.l.;
e in subordine:
b) del decreto 15 giugno 2015 n.62, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 2 marzo 2016, con il quale il Presidente si è pronunciato sulle modifiche del perimetro del PLIS Brianza Centrale richieste dal Comune di Seregno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. ES AT NI e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante è titolare di uno stabilimento situato a Seregno (Mb), in via San Giuseppe 31, nel quale esercita attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, a ciò autorizzata all’epoca dei fatti con l’autorizzazione integrata ambientale – AIA rilasciata con il provvedimento 23 novembre 2015 n.1835 del Direttore del Settore ambiente della Provincia di Monza-Brianza (doc. 4 ricorso I grado, p. 27 del file) e successivamente con il provvedimento 31 maggio 2022 n.1009 della stessa autorità (doc. 10 ricorso I grado); è altresì proprietaria di alcuni terreni confinanti con lo stabilimento, distinti al catasto di quel Comune al foglio 49, mappali 133, 142, 194 e 199 (cfr. doc. 5 ricorso I grado, osservazione, p. 35 del file) e ricompresi nel perimetro del Parco locale di interesse sovracomunale- PLIS allora denominato “Brianza Centrale”. In questa sua qualità, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, con i quali le è stato in sintesi negato lo stralcio dal PLIS di questi terreni.
2. Per migliore comprensione, va riassunta la normativa rilevante.
2.1 Il PLIS- Parco locale di interesse sovracomunale è istituto esclusivo della Regione Lombardia, previsto in via generale già dall’art. 34 della l.r. 30 novembre 1983 n.86, secondo il quale “ I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati ” (comma 1).
2.2 Ai sensi del citato art. 34, per quanto qui interessa, “ I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d’uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato ” (comma 3). Inoltre, “ Il riconoscimento dell’interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell’area in esame, nonché la perimetrazione del PLIS ” (comma 4).
2.3 La Regione, ciò posto, ha delegato alle Province le relative funzioni amministrative già con d.G.R. 1° ottobre 2001 n. VII/6296 ed ha aggiornato i criteri per l’esercizio di questa delega da ultimo con la d.G.R. 12 dicembre 2007 n.VIII/6148; di quest’ultimo provvedimento, rileva anzitutto il § 7.6 dell’allegato, per cui “ La Provincia: a) riconosce con Deliberazione l’istituzione del PLIS o la modifica del perimetro previa verifica della valenza sovracomunale. In difetto, assume un analogo provvedimento che motiva il mancato riconoscimento. Trasmette al competente servizio regionale gli atti assunti… ”.
2.4 Rileva anche il successivo § 8, che chiarisce come “ Il PLIS è un istituto che viene previsto e regolato dallo strumento urbanistico comunale ” e come tale “ trova la propria previsione fondante negli atti del PGT ”, ovvero del Piano di governo del territorio, come è notoriamente denominato nella Regione Lombardia lo strumento urbanistico generale comunale. Ciò sta a significare, secondo logica, che le modifiche nel perimetro di un PLIS, come quelle per cui è causa, vengono proposte nell’ambito delle modifiche della pianificazione urbanistica comunale e vengono assentite o respinte dalla Provincia.
2.5 Rileva ancora l’art. 36 comma 4 delle norme tecniche di attuazione- NTA del Piano territoriale provinciale di coordinamento- PTPC della Provincia di Monza-Brianza, che nel testo in vigore all’epoca dei fatti (doc. 5 ricorso I grado, p. 36 del file) prevedeva: “ Le modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS costituiscono proposta di modifica o integrazione del PTCP. Le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione motivata della Giunta provinciale. La Provincia, in caso di assenso alla modifica, approva le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6 ”.
2.6 Va infine ricordato che le funzioni appena descritte sono attualmente esercitate dal Presidente della Provincia, sulla base dell’art. 1 comma 55 della l. 7 aprile 2014 n.56, che come è noto ha soppresso la Giunta e modificato la struttura e le competenze degli organi dell’ente. La Provincia comunque mantiene le competenze in materia ambientale, ai sensi dell’art. 1 comma 85 lettera a) della stessa legge, che si riferisce alla “ tutela e valorizzazione dell'ambiente ”.
2.7 Il PLIS per cui è causa, all’epoca denominato PLIS “Brianza Centrale” è stato istituito con deliberazione 30 gennaio 2001 n.31 del Consiglio comunale di Seregno; successivamente ai fatti di causa, è stato poi accorpato al contiguo PLIS “Grugnotorto Villoresi” con atto costitutivo 19 dicembre 2019, dando vita all’attuale PLIS “GruBria”; come si precisa per chiarezza, ciò peraltro non ha inciso sulla classificazione delle aree della ricorrente appellante.
3. Sulla base del contesto normativo appena descritto, è accaduto quanto segue.
3.1 La ricorrente appellante è intervenuta nel procedimento di formazione del nuovo PGT di Seregno presentando un’osservazione, registrata come n.90, con la quale ha chiesto di modificare la destinazione delle aree citate, da “ uso agricolo nel PLIS ” a “ produttivo ”.
3.2 Su questa osservazione, il Comune si è espresso in senso favorevole, “ viste le motivazioni addotte, considerata la valenza dell'azienda nel contesto economico di Seregno, considerato pure che il Documento di piano individua tra gli obiettivi fondanti il sostegno al sistema produttivo locale ” ed ha quindi inserito la richiesta “ nella proposta di variante al PLIS (da effettuarsi con la procedura semplificata di cui agli artt. 3-4-5-6 delle NTA del PTCP) demandando, in caso di esito positivo, ad un successivo atto la variante di destinazione d'uso richiesta ” (doc. 5 ricorso I grado, p. 35 del file, cit.).
3.3 Su questa e su altre proposte di variante nella perimetrazione del PLIS, non rilevanti ai fini di causa, si è di conseguenza espressa la Provincia, con il decreto del Presidente 15 giugno 2015 n.62 (doc. 2 ricorso I grado p. 5 del file), e per quanto interessa ha respinto questa richiesta, con la motivazione che di seguito si sintetizza.
3.3.1 La Provincia, nel dispositivo del decreto, ha deliberato di “ riconoscere i nuovi confini del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brianza Centrale in Comune di Seregno, comprensivi delle rettifiche cartografiche e delle sole parti in ampliamento, così come individuati nella relazione istruttoria ”, allegata all’atto quale parte integrante; non ha quindi accolto la proposta di stralcio delle aree della ricorrente appellante.
3.3.2 Le ragioni del diniego sono esposte nella citata relazione istruttoria, ove le aree della ricorrente appellante sono denominate “ Area 4 ”. La relazione su quest’area 4 e sulle altre escluse osserva anzitutto che la scelta di stralciarla dal PLIS non risulta “ supportata da valutazioni di natura ecologica o paesaggistica entrando anzi in contraddizione con le stesse scelte del PGT e con le analisi contenute nel Piano stesso ” dal momento che l’area in questione è classificata come a “ Sensibilità molto elevata ”, è compresa negli “ Ambiti agricoli strategici " anche per la presenza di anche la presenza di " arbusteti e filari ” e fa parte dell’areale paesaggistico-ambientale.
3.3.3 Secondo la relazione, quindi “ viene … a mancare il supporto di conoscenza analitica alle motivazioni proposte; in particolare, tutte le aree proposte in riduzione presentano caratteristiche identiche a quelle delle aree adiacenti interne al PLIS, … riguardo all'area 4, inoltre, non corrisponde alla realtà l'affermazione che " non costituisce elemento essenziale di congiunzione e/o continuità del territorio ", in quanto venendo meno tale area si creerebbe una totale cesura del corridoio che lascerebbe isolata la porzione di PLIS posta ad ovest della stessa. Il fattore di contiguità delle aree in oggetto con edifici esistenti è infine irrilevante in quanto tautologico per ambiti inseriti in un contesto fortemente urbanizzato .”
3.3.4 La relazione osserva ancora che la proposta di stralcio è posteriore alla VAS- valutazione ambientale strategica del piano, che quindi non ne ha potuto tener conto.
3.3.5 La relazione osserva infine che lo stralcio dell’Area 4 nemmeno è coerente con il PTCP, dal momento che esso classifica l’area come parte di un corridoio ecologico primario.
3.4 A fronte di ciò, la società ha indirizzato alla Provincia una nota di osservazioni 17 marzo 2016 (doc. 8 ricorso I grado p. 40 del file), nella quale ha chiesto sostanzialmente di rivedere questa decisione.
3.5 La risposta è costituita dalla nota prot. n.7.4/2010/00021, comunicata il giorno 20 marzo 2016 di cui in epigrafe (doc. 1 ricorso I grado, p. 2 del file), che respinge in sintesi la richiesta evidenziando che i confini del PLIS sono quelli di cui al decreto presidenziale citato.
3.5.1 Più in dettaglio, il senso della nota è il seguente. La società, nella nota di osservazioni 17 marzo 2016 ha interpretato il decreto del Presidente 62/2015 come atto di adozione di una variante al PTPC, che in tesi avrebbe ad oggetto la modifica dei confini del PLIS; su questa pretesa adozione di variante, la società ha ritenuto di presentare osservazioni, appunto allo scopo di far stralciare dal PLIS le proprie aree.
3.5.2 Diversamente, la nota 20 marzo 2016 evidenzia che l’atto di delimitazione del PLIS e l’adozione di una variante al PTCP sono atti distinti e che non necessariamente al primo consegue il secondo, come risulta anche dal decreto 62/2015, che parla di una variante al PTCP solo eventuale, da effettuare se del caso in un secondo tempo. Nel frattempo, i confini del PLIS rimangono quelli assunti dal decreto 62/2015 stesso, e quindi la nota 20 marzo 2016 non controdeduce nel merito all’osservazione, perché attinente ad un procedimento di variante al PTCP in realtà mai avviato.
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dalla società contro il decreto 62/2015 e la nota 20 marzo 2016 citati, ritenendo che l’interesse alla decisione fosse venuto meno per effetto della sopravvenuta nuova autorizzazione integrata ambientale, ovvero del provvedimento 31 maggio 2022 n.1009 di cui si è detto.
5. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, come segue.
5.1 Con il primo di essi, deduce propriamente violazione dell’art. 84 comma 4 c.p.a. Pacifica la mancanza di una dichiarazione espressa in tal senso, sostiene infatti, in sintesi estrema, che il rilascio della nuova autorizzazione, oltretutto non pertinente ai terreni per cui è causa (p. 8 sesto rigo dell’atto) possa integrare un “ intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ” ovvero un comportamento delle parti idoneo a costituire “ argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto che, per costante giurisprudenza, il relativo accertamento va condotto con particolare rigore.
5.2 Con il secondo motivo, deduce incompetenza e comunque eccesso di potere nella nota 20 marzo 2016; sostiene in proposito che il decreto presidenziale 62/2015 costituirebbe in via automatica anche un atto di adozione di variante al PTCP, che andrebbe approvata con facoltà degli interessati di presentare prima dell’approvazione le proprie osservazioni, sulle quali quindi l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi; sostiene comunque l’incompetenza del dirigente a pronunciare un atto come quello impugnato.
5.3 Con il terzo motivo, deduce infine eccesso di potere per illogicità nel decreto 62/2015, che avrebbe respinto la richiesta di stralcio delle aree di proprio interesse senza una congrua motivazione, e senza consentire una partecipazione procedimentale. Chiede contestualmente la disapplicazione del § 7.6 della d.G.R. 12 dicembre 2007, che a suo avviso avrebbe natura regolamentare, nella parte in cui questa partecipazione non prevede.
6. La Provincia ha resistito, con atto 9 settembre 2024, ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
7. Con memorie 22 dicembre 2025 e repliche 7 gennaio 2026, le parti hanno infine illustrato ulteriormente le rispettive tesi. In particolare, la Provincia, pur ritenendo corretta la decisione di improcedibilità, ha difeso la motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
8. All’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
9. È fondato il primo motivo di appello, che critica la decisone di inammissibilità adottata dal Giudice di I grado. Così come si è detto, tale decisione è motivata con il rilascio della nuova AIA 31 maggio 2022 n.1009, che però, come del tutto pacifico in causa, riguarda lo stabilimento gestito dalla ricorrente appellante e non i terreni per i quali è causa. Non è dato capire quindi come un provvedimento che incide su un oggetto del tutto diverso da quello per cui si controverte possa far venire meno l’interesse ad una decisione che riguarda esclusivamente quest’ultimo, ovvero, come si ripete per chiarezza, i terreni confinanti con lo stabilimento della ricorrente appellante, distinti al catasto del Comune di Seregno al foglio 49, mappali 133, 142, 194 e 199 (cfr. sopra § 1).
10. L’accoglimento di questo primo motivo comporta che si debbano esaminare i due motivi successivi, che riguardano il merito della causa, ma sono entrambi infondati.
11. È infondato il secondo motivo, che muove da un’errata qualificazione del più volte citato decreto del Presidente della Provincia 62/2015.
11.1 A dire della parte appellante, il decreto 62/2015 in questione sarebbe da qualificare come atto di adozione di una variante al PTCP; come tale comporterebbe che la decisione dalla parte stessa avversata, ovvero il mancato stralcio delle proprie aree dal PLIS, non si sarebbe ancora consolidata e potrebbe essere rivista in sede di approvazione di questa ipotetica variante; comporterebbe ancora che sul punto la parte potrebbe intervenire con le osservazioni da essa in concreto presentate e che su di esse non sarebbe competente a pronunciarsi il dirigente, ma l’organo provinciale preposto ad approvare la variante stessa.
11.2 Si tratta però di una ricostruzione non corretta. Come si è detto sopra (§ 2.5) ai sensi dell’art. 36 comma 4 NTA del PTPC, La Provincia, in caso di assenso alla modifica, approva le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6”. A sua volta, l’art 3 stabilisce sul punto una regola ed un’eccezione. La regola è contenuta nel comma 3, per cui “ le modifiche concernenti lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano, sono approvati con le modalità semplificate procedimentali di cui ai successivi commi… ” e costituiscono quindi varianti al PTCP stesso, ancorché soggette ad una procedura meno gravosa delle varianti ordinarie.
11.3 L’eccezione si ricava invece a contrario dal comma 3 bis , e per quanto interessa dalla lettera d) di esso, per cui è soggetto alla predetta procedura semplificata di variante “ il riconoscimento di modifiche al perimetro dei Parchi locali di interesse sovracomunale che comportano riduzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica ai sensi dell’art.36, a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l’ampiezza ”. Se ne deduce, per implicito, ma inequivocabilmente, che le modifiche al perimetro dei PLIS che non rientrano in questa fattispecie non costituiscono variante al PTCP e quindi si possono approvare puramente e semplicemente.
11.4 Ciò posto, nel caso di specie, il decreto 62/2015 in questione, come risulta a semplice lettura (cfr. sopra § 3.3) chiude il procedimento di modifica della perimetrazione del PLIS ampliandone per certi versi il perimetro, e per quanto qui interessa rifiutando di stralciarne i terreni di proprietà della ricorrente appellante. Correttamente quindi, alla stregua delle norme appena illustrate, il decreto stesso non ha ritenuto di adottare alcuna variante al PTCP, perché non dovuta. La prospettazione della parte appellante si qualifica quindi errata, perché non vi era alcuno spazio per ulteriori sue osservazioni, né per rivedere le determinazioni assunte, ciò che, all’evidenza, anche il dirigente era competente a render noto, trattandosi di un effetto di legge.
12. Da ultimo, è infondato anche il terzo motivo di appello proposto, sotto entrambi i profili che esso prospetta.
12.1 In primo luogo, sotto il profilo del presunto difetto di motivazione, la decisione di non stralciare le aree di proprietà della ricorrente appellante è all’evidenza connotata dalla discrezionalità di cui, in generale, dispongono gli organi preposti al governo del territorio, discrezionalità che per pacifico principio, che come tale non necessita di puntuali citazioni, è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici, che però nel caso di specie non sussistono. A semplice esame della mappa Google Earth disponibile in rete, si riscontra infatti che, ove le aree stesse fossero stralciate, verrebbe effettivamente meno la, pur limitata, continuità delle aree verdi che vanno a costituire il PLIS, così come detto nella motivazione dell’atto, e pertanto l’intento di salvaguardare questa continuità espresso nella motivazione stessa va considerato non illogico.
12.2 In secondo luogo, sotto il profilo della presunta lesione del diritto alla partecipazione procedimentale, la censura parte dal presupposto di cui si è appena dimostrata l’infondatezza, ovvero che il decreto 62/2015 costituisca adozione di una variante al PTCP, rispetto alla quale una partecipazione procedimentale ulteriore sarebbe dovuta. Il decreto in questione invece costituisce semplicemente la chiusura del procedimento di modifica in quanto tale, che è parte del più ampio procedimento di formazione del PGT. Rispetto a quest’ultimo procedimento, la partecipazione è prevista – si veda l’art. 13 comma 4 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n.12- e in concreto vi è stata, dato che la parte, come si è detto sopra al § 3.1, ha presentato le proprie osservazioni.
13. In conclusione quindi, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di I grado va respinto nel merito, così come da dispositivo
14. Le spese fra le parti costituite seguono la soccombenza nel merito e si liquidano a loro volta così come da dispositivo, in misura comunque prossima agli gli importi minimi stabiliti dai parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e di difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.5831/2024 R.G.), lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge nel merito il ricorso di I grado (T.a.r. Lombardia Milano, n. 1054/2016 R.G.)
Condanna la ricorrente appellante a rifondere alla Provincia intimata appellata le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI ON, Presidente
ES AT NI, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AT NI | UI ON |
IL SEGRETARIO