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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0379387D20210007838 CONTRIBUTO 630 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'ingiunzione di pagamento n. 0379387D20210007838, notificatagli il 7 gennaio
2025 dalla società CR S.p.A. in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio Terre d'Apulia.
Con tale atto veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 226,03, comprensiva di quota consortile per l'anno 2017, cod. 630, aggio di riscossione e diritti di notifica, relativa a terreni e fabbricati di proprietà del ricorrente situati nel comprensorio consortile.
Il ricorrente articolava tre motivi di impugnazione.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'ingiunzione in quanto emessa ai sensi del R.D. n. 639 del
1910, sostenendo che per i contributi consortili la riscossione dovesse avvenire esclusivamente mediante ruolo, come stabilito dall'art. 17 comma 4 della legge regionale pugliese n. 4 del 2012 e conforme alla normativa nazionale di settore, e richiamava a sostegno la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1362 del 2024 che dichiarava inammissibile l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per i contributi di bonifica.
Nel merito contestava la legittimità del piano di classifica provvisorio approvato con delibera commissariale n. 470 del 17 dicembre 2012, poi ratificato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1148 del 2013, assumendo che il presupposto impositivo richiedesse non solo l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza ma anche la dimostrazione di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica effettivamente realizzate e manutenute, beneficio che nel caso di specie sarebbe del tutto insussistente perché nessuna opera sarebbe stata eseguita nell'agro di Luogo_1 per l'anno 2017 e perché il Piano Generale di Bonifica previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2012 non era mai stato approvato, circostanza che rendeva illegittima la pretesa contributiva facendo venire meno il presupposto del vantaggio fondiario.
Il ricorrente citava numerose pronunce di merito favorevoli a contribuenti in situazioni analoghe, per avvalorare la tesi secondo cui la mera inclusione nel perimetro non bastava a giustificare il prelievo in assenza di opere concrete e di un vantaggio individualizzato.
Sotto il profilo della motivazione lamentava la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, perché l'ingiunzione non conteneva alcuna indicazione circa gli immobili specificamente interessati, le modalità di calcolo del tributo, il tipo di beneficio e gli interventi eseguiti, né era stato rispettato l'obbligo di indicare motivatamente il beneficio secondo l'elencazione dell'art. 18 della legge regionale n. 4 del 2012.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'ingiunzione e, nel merito, l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia con controdeduzioni depositate il 28 gennaio 2026. Il resistente, premessa la legittimità della propria successione nei rapporti dei soppressi consorzi e l'operatività del nuovo ente dal 1° gennaio 2024, contestava integralmente le avverse deduzioni. A supporto delle proprie tesi il Consorzio produceva una consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Nominativo_1 in data 12 gennaio 2026, articolata in due distinte relazioni relative alle Unità Territoriali Omogenee Identificativo_2 e Identificativo_1, nelle quali si descriveva l'estensione e le caratteristiche della rete idraulica consortile, si accertava che i fondi del ricorrente, sebbene ricadenti nell'U.T.O. Identificativo_1, drenavano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico gestito dal Consorzio, e si concludeva per l'esistenza di un beneficio diretto e specifico di difesa idraulica in ragione della regimazione idraulica del territorio, che impediva allagamenti e ristagni.
Il Consorzio allegava altresì un prospetto dei lavori eseguiti dal 2012 al 2017, il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l'elenco degli interventi sino al 2021, a dimostrazione dell'effettiva attività manutentiva svolta nel comprensorio. Contestava infine la perizia di parte prodotta dal ricorrente, ritenendola generica, priva di specifico riferimento all'anno 2017 e basata su mere osservazioni visive non supportate da dati tecnici, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Si costituiva altresì la società CR S.p.A. con memoria parimenti depositata il 28 gennaio 2026, svolgendo difese distinte e articolate. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo sosteneva che il ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il sollecito di pagamento n. 0379385D20210007838, notificatogli il 24 novembre 2021, atto prodromico all'ingiunzione e avente natura di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, divenuto definitivo per mancata opposizione, il credito si era cristallizzato e ogni eccezione di merito relativa al presupposto tributario era ormai preclusa, potendo l'ingiunzione essere contestata solo per vizi propri. In secondo luogo eccepiva la carenza di legittimazione passiva della concessionaria con riguardo alle contestazioni di merito, assumendo che CR fosse mera concessionaria del servizio di riscossione e potesse essere parte del giudizio solo per vizi formali dell'atto di riscossione (quali errori di notifica o di compilazione), mentre ogni questione attinente alla fondatezza della pretesa tributaria doveva essere rivolta esclusivamente all'ente impositore, cioè al Consorzio di Bonifica.
Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso per inammissibilità e, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di merito, con vittoria di spese e maggiorazione del 50% ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546 del 1992.
A seguito delle costituzioni delle parti resistenti, il ricorrente depositava memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 in data 6 febbraio 2026.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della Creset
S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Sotto altro angolo visuale, a prescindere dalla pur fondata eccezione di tardività, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, occorre sgombrare il campo dall'eccezione preliminare di inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, che il ricorrente assume essere stata emessa in violazione della normativa nazionale e regionale in quanto basata sul R.D. n. 639 del 1910 anziché sul procedimento di riscossione mediante ruolo. Tale eccezione non può trovare accoglimento, atteso che il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Puglia n. 1362 del 2024, pur prestando il fianco a un orientamento minoritario, non è sufficiente a scalfire la consolidata prassi operativa e normativa che legittima l'utilizzo dello strumento ingiunzionale per la riscossione dei contributi consortili, i quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale pugliese n. 4 del 2012, hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali sugli immobili, potendo essere riscossi mediante ruolo ma anche attraverso versamento diretto su avviso del consorzio o del concessionario, il che implica la facoltà per l'ente impositore di avvalersi di procedure di riscossione coattiva diverse dal ruolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario.
La Creset S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione, ha legittimamente agito sulla base delle norme che regolano l'esazione coattiva dei tributi locali e dei contributi consortili, e l'ingiunzione ex R.D. n.
639 del 1910 costituisce atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva, la quale risulta adeguatamente motivata per relationem mediante il richiamo agli atti generali del Consorzio, quali il piano di classifica e le delibere di approvazione del riparto, sicché non sussiste alcuna violazione degli articoli
3 della legge n. 241 del 1990 e 7 dello statuto del contribuente.
Nel merito, la questione centrale verte sulla sussistenza del presupposto impositivo del contributo di bonifica, che il ricorrente contesta sostenendo l'illegittimità del piano di classifica adottato in via provvisoria, la mancata approvazione del piano generale di bonifica e l'assenza di benefici diretti e specifici in capo ai propri immobili.
Tali censure non hanno pregio giuridico e si scontrano con un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, sia di legittimità che di merito, che riconosce la piena legittimità dell'imposizione consortile fondata sul piano di classifica regolarmente approvato, anche in assenza del piano generale di bonifica, il quale costituisce uno strumento di pianificazione territoriale di più ampio respiro ma non condiziona la possibilità per il
Consorzio di ripartire tra i consorziati le spese di manutenzione e gestione delle opere già esistenti.
Ed invero, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha documentalmente provato l'intero iter di formazione e approvazione del piano di classifica, che, adottato con delibera commissariale n. 470 del 17 ottobre 2012,
è stato successivamente approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di giunta regionale n. 1148 del
18 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 10 luglio 2013, acquistando così piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, ivi compreso il ricorrente.
Il piano di classifica, come emerge dalla sua struttura tecnica, individua le unità territoriali omogenee, tra cui quelle denominate Identificativo_2 e Identificativo_1, nelle quali risultano formalmente compresi i terreni del sig. Ricorrente_1, e definisce, attraverso l'utilizzo di indici di beneficio idraulico e di altri parametri oggettivi, la misura del contributo dovuto da ciascun consorziato in ragione del vantaggio che gli immobili traggono o possono trarre dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con particolare riferimento alle sentenze delle Sezioni Unite
n. 26009 del 2008 e alla successiva giurisprudenza conforme, ha chiarito che l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica determinano una presunzione relativa di esistenza del beneficio, con la conseguenza che l'onere della prova circa l'insussistenza di tale vantaggio si ribalta sul contribuente, il quale deve dimostrare in modo specifico e circostanziato che il proprio immobile non riceve alcuna utilità, nemmeno potenziale, dalle opere e dalle attività del Consorzio.
Tale principio è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, che ha precisato come il beneficio possa essere anche solo potenziale o mediato, e non necessariamente diretto e immediato nel senso di una fruizione diretta delle opere sul singolo fondo, potendo consistere nella difesa idraulica dell'intero comprensorio, nella regimazione delle acque, nella prevenzione di allagamenti e ristagni, e nella conseguente conservazione o incremento del valore degli immobili, come espressamente previsto dall'articolo 860 del codice civile e dall'articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a produrre una perizia di parte che, per quanto dettagliata nella descrizione dello stato dei luoghi e nella documentazione fotografica, si rivela inidonea a contrastare le risultanze del piano di classifica e a dimostrare l'assenza di qualsivoglia beneficio a livello di comprensorio, poiché si concentra esclusivamente sulla mancanza di interventi manutentivi nelle immediate vicinanze dei propri fondi e sulla distanza dai canali principali, senza considerare che l'efficienza del reticolo idrografico complessivo, gestito e manutenuto dal Consorzio, garantisce comunque un beneficio fondiario di carattere generale a tutte le proprietà insistenti nel perimetro, indipendentemente dalla prossimità fisica a un singolo canale. A ciò si aggiunga che la perizia del geom. Nominativo_2, depositata dal ricorrente, contiene affermazioni apodittiche circa l'assenza di canali nelle vicinanze e il totale abbandono delle opere, ma non fornisce elementi tecnici idonei a escludere che i fondi del sig. Ricorrente_1 possano comunque risentire positivamente della presenza della rete di bonifica, né tanto meno dimostra che la funzionalità idraulica del comprensorio sia compromessa al punto da far venir meno ogni possibile vantaggio, circostanza che peraltro non trova riscontro nelle richieste di danni o segnalazioni di disservizi che il consorziato avrebbe potuto presentare e che invece risultano del tutto assenti.
Al contrario, il Consorzio resistente ha prodotto una corposa e analitica documentazione, costituita dalle delibere di approvazione del piano di classifica e dei ruoli, dai piani triennali delle opere pubbliche, dai prospetti riepilogativi degli interventi eseguiti nel periodo 2012-2017 e dalla consulenza tecnica del dott. Nominativo_1, dalla quale emerge in modo inequivocabile che l'Unità Territoriale Omogenea Identificativo_1, nella quale ricadono i terreni del ricorrente, è interessata da una fitta rete di canali gestiti e oggetto di periodici interventi manutentivi, come documentato dalle schede di intervento e dalle relative localizzazioni geografiche. La perizia Nominativo_1, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si limita a considerazioni teoriche o astratte, ma analizza il percorso di deflusso delle acque dalle proprietà del consorziato fino ai recapiti finali, dimostrando che le acque meteoriche in eccesso vengono convogliate, attraverso la rete di scolo, verso i canali principali, con evidente beneficio di difesa idraulica per i fondi, che altrimenti sarebbero soggetti a ristagni e allagamenti, con pregiudizio per la loro utilizzazione agricola e per il valore patrimoniale.
Il consulente ha inoltre evidenziato che la manutenzione del reticolo idrografico non richiede interventi annuali su ogni singolo tratto, ma segue una programmazione triennale basata su criteri di priorità e necessità, e che la presenza di vegetazione spontanea, purché non ostruente, non compromette la funzionalità idraulica complessiva, anzi può contribuire alla biodiversità e alla stabilità delle sponde.
Né può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui la mancata approvazione del piano generale di bonifica comporterebbe l'illegittimità dell'imposizione, atteso che la legge regionale n. 4 del 2012, all'articolo
42, comma 7, contiene un'espressa norma transitoria che consente, in fase di prima applicazione, di redigere i piani di classifica tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge, con l'obbligo di adeguarli successivamente all'approvazione del piano generale, il che significa che fino a quel momento il piano di classifica mantiene piena validità ed efficacia, come peraltro riconosciuto da numerose sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che hanno espressamente statuito che l'adozione del piano di bonifica non è determinante ai fini della legittimità del contributo, essendo il piano di classifica lo strumento deputato a individuare i benefici e a quantificare gli oneri a carico dei consorziati.
Infondata è anche la doglianza relativa all'omessa motivazione dell'ingiunzione di pagamento, poiché l'atto impugnato, pur nella sua sinteticità, richiama gli estremi del ruolo e del contributo dovuto, e la motivazione può essere integrata dagli atti del procedimento che il contribuente ha facoltà di conoscere e che il Consorzio ha ampiamente esplicitato e documentato nel corso del giudizio, depositando le delibere di approvazione del riparto, il piano di classifica, le linee guida regionali e tutti gli elementi necessari a ricostruire l'iter logico e giuridico della pretesa.
Del resto, l'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2012 richiede che negli avvisi di pagamento sia indicata la motivazione del tipo di beneficio e l'immobile a cui il contributo si riferisce, e tale indicazione è rinvenibile nell'ingiunzione, che riporta il codice tributo 630 e il riferimento all'anno 2017, elementi sufficienti a individuare la natura della pretesa, fermo restando che eventuali carenze descrittive possono essere superate dalla produzione in giudizio degli atti presupposti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza tributaria in tema di motivazione per relationem. Inoltre, la recente entrata in vigore della legge n. 130 del 2022, che ha introdotto il comma 5-bis dell'articolo
7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, non ha modificato la distribuzione dell'onere probatorio nel senso sostenuto dal ricorrente, ma ha inteso ribadire che spetta all'ente impositore fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, e nel caso di specie il Consorzio ha ampiamente assolto a tale onere mediante la produzione del piano di classifica e della documentazione tecnica che dimostra l'esistenza del beneficio, sicché il ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, fornire una prova contraria specifica e convincente, ciò che non è avvenuto.
Va infine osservato, come già anticipato supra, che il ricorrente, nel sostenere l'assenza di opere e benefici, incorre in una visione atomistica e parcellizzata dell'attività di bonifica, la quale per sua natura ha carattere unitario e riguarda l'intero comprensorio, non potendo essere frazionata in interventi mirati su ogni singola proprietà, e il contributo richiesto è finalizzato a coprire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera rete, nonché i costi di funzionamento dell'ente, necessari per garantire la continuità e l'efficacia dell'azione di bonifica, come espressamente previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2012.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, emerge con chiarezza che l'ingiunzione di pagamento opposta è pienamente legittima, fondata su atti approvati dagli organi competenti e supportata da idonea documentazione tecnica che attesta l'esistenza di un beneficio, anche solo potenziale, in capo agli immobili del ricorrente, il quale non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di vantaggiosità derivante dall'inclusione nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0379387D20210007838 CONTRIBUTO 630 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'ingiunzione di pagamento n. 0379387D20210007838, notificatagli il 7 gennaio
2025 dalla società CR S.p.A. in qualità di concessionaria della riscossione per conto del Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia, già Consorzio Terre d'Apulia.
Con tale atto veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 226,03, comprensiva di quota consortile per l'anno 2017, cod. 630, aggio di riscossione e diritti di notifica, relativa a terreni e fabbricati di proprietà del ricorrente situati nel comprensorio consortile.
Il ricorrente articolava tre motivi di impugnazione.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'ingiunzione in quanto emessa ai sensi del R.D. n. 639 del
1910, sostenendo che per i contributi consortili la riscossione dovesse avvenire esclusivamente mediante ruolo, come stabilito dall'art. 17 comma 4 della legge regionale pugliese n. 4 del 2012 e conforme alla normativa nazionale di settore, e richiamava a sostegno la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1362 del 2024 che dichiarava inammissibile l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per i contributi di bonifica.
Nel merito contestava la legittimità del piano di classifica provvisorio approvato con delibera commissariale n. 470 del 17 dicembre 2012, poi ratificato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1148 del 2013, assumendo che il presupposto impositivo richiedesse non solo l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza ma anche la dimostrazione di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica effettivamente realizzate e manutenute, beneficio che nel caso di specie sarebbe del tutto insussistente perché nessuna opera sarebbe stata eseguita nell'agro di Luogo_1 per l'anno 2017 e perché il Piano Generale di Bonifica previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2012 non era mai stato approvato, circostanza che rendeva illegittima la pretesa contributiva facendo venire meno il presupposto del vantaggio fondiario.
Il ricorrente citava numerose pronunce di merito favorevoli a contribuenti in situazioni analoghe, per avvalorare la tesi secondo cui la mera inclusione nel perimetro non bastava a giustificare il prelievo in assenza di opere concrete e di un vantaggio individualizzato.
Sotto il profilo della motivazione lamentava la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, perché l'ingiunzione non conteneva alcuna indicazione circa gli immobili specificamente interessati, le modalità di calcolo del tributo, il tipo di beneficio e gli interventi eseguiti, né era stato rispettato l'obbligo di indicare motivatamente il beneficio secondo l'elencazione dell'art. 18 della legge regionale n. 4 del 2012.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'ingiunzione e, nel merito, l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia con controdeduzioni depositate il 28 gennaio 2026. Il resistente, premessa la legittimità della propria successione nei rapporti dei soppressi consorzi e l'operatività del nuovo ente dal 1° gennaio 2024, contestava integralmente le avverse deduzioni. A supporto delle proprie tesi il Consorzio produceva una consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Nominativo_1 in data 12 gennaio 2026, articolata in due distinte relazioni relative alle Unità Territoriali Omogenee Identificativo_2 e Identificativo_1, nelle quali si descriveva l'estensione e le caratteristiche della rete idraulica consortile, si accertava che i fondi del ricorrente, sebbene ricadenti nell'U.T.O. Identificativo_1, drenavano le acque meteoriche verso il reticolo idrografico gestito dal Consorzio, e si concludeva per l'esistenza di un beneficio diretto e specifico di difesa idraulica in ragione della regimazione idraulica del territorio, che impediva allagamenti e ristagni.
Il Consorzio allegava altresì un prospetto dei lavori eseguiti dal 2012 al 2017, il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l'elenco degli interventi sino al 2021, a dimostrazione dell'effettiva attività manutentiva svolta nel comprensorio. Contestava infine la perizia di parte prodotta dal ricorrente, ritenendola generica, priva di specifico riferimento all'anno 2017 e basata su mere osservazioni visive non supportate da dati tecnici, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Si costituiva altresì la società CR S.p.A. con memoria parimenti depositata il 28 gennaio 2026, svolgendo difese distinte e articolate. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo sosteneva che il ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il sollecito di pagamento n. 0379385D20210007838, notificatogli il 24 novembre 2021, atto prodromico all'ingiunzione e avente natura di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, divenuto definitivo per mancata opposizione, il credito si era cristallizzato e ogni eccezione di merito relativa al presupposto tributario era ormai preclusa, potendo l'ingiunzione essere contestata solo per vizi propri. In secondo luogo eccepiva la carenza di legittimazione passiva della concessionaria con riguardo alle contestazioni di merito, assumendo che CR fosse mera concessionaria del servizio di riscossione e potesse essere parte del giudizio solo per vizi formali dell'atto di riscossione (quali errori di notifica o di compilazione), mentre ogni questione attinente alla fondatezza della pretesa tributaria doveva essere rivolta esclusivamente all'ente impositore, cioè al Consorzio di Bonifica.
Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso per inammissibilità e, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di merito, con vittoria di spese e maggiorazione del 50% ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546 del 1992.
A seguito delle costituzioni delle parti resistenti, il ricorrente depositava memoria illustrativa ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 in data 6 febbraio 2026.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della Creset
S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Sotto altro angolo visuale, a prescindere dalla pur fondata eccezione di tardività, nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, occorre sgombrare il campo dall'eccezione preliminare di inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, che il ricorrente assume essere stata emessa in violazione della normativa nazionale e regionale in quanto basata sul R.D. n. 639 del 1910 anziché sul procedimento di riscossione mediante ruolo. Tale eccezione non può trovare accoglimento, atteso che il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Puglia n. 1362 del 2024, pur prestando il fianco a un orientamento minoritario, non è sufficiente a scalfire la consolidata prassi operativa e normativa che legittima l'utilizzo dello strumento ingiunzionale per la riscossione dei contributi consortili, i quali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale pugliese n. 4 del 2012, hanno natura tributaria e costituiscono oneri reali sugli immobili, potendo essere riscossi mediante ruolo ma anche attraverso versamento diretto su avviso del consorzio o del concessionario, il che implica la facoltà per l'ente impositore di avvalersi di procedure di riscossione coattiva diverse dal ruolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario.
La Creset S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione, ha legittimamente agito sulla base delle norme che regolano l'esazione coattiva dei tributi locali e dei contributi consortili, e l'ingiunzione ex R.D. n.
639 del 1910 costituisce atto idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva, la quale risulta adeguatamente motivata per relationem mediante il richiamo agli atti generali del Consorzio, quali il piano di classifica e le delibere di approvazione del riparto, sicché non sussiste alcuna violazione degli articoli
3 della legge n. 241 del 1990 e 7 dello statuto del contribuente.
Nel merito, la questione centrale verte sulla sussistenza del presupposto impositivo del contributo di bonifica, che il ricorrente contesta sostenendo l'illegittimità del piano di classifica adottato in via provvisoria, la mancata approvazione del piano generale di bonifica e l'assenza di benefici diretti e specifici in capo ai propri immobili.
Tali censure non hanno pregio giuridico e si scontrano con un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, sia di legittimità che di merito, che riconosce la piena legittimità dell'imposizione consortile fondata sul piano di classifica regolarmente approvato, anche in assenza del piano generale di bonifica, il quale costituisce uno strumento di pianificazione territoriale di più ampio respiro ma non condiziona la possibilità per il
Consorzio di ripartire tra i consorziati le spese di manutenzione e gestione delle opere già esistenti.
Ed invero, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha documentalmente provato l'intero iter di formazione e approvazione del piano di classifica, che, adottato con delibera commissariale n. 470 del 17 ottobre 2012,
è stato successivamente approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di giunta regionale n. 1148 del
18 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 10 luglio 2013, acquistando così piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i proprietari di immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, ivi compreso il ricorrente.
Il piano di classifica, come emerge dalla sua struttura tecnica, individua le unità territoriali omogenee, tra cui quelle denominate Identificativo_2 e Identificativo_1, nelle quali risultano formalmente compresi i terreni del sig. Ricorrente_1, e definisce, attraverso l'utilizzo di indici di beneficio idraulico e di altri parametri oggettivi, la misura del contributo dovuto da ciascun consorziato in ragione del vantaggio che gli immobili traggono o possono trarre dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con particolare riferimento alle sentenze delle Sezioni Unite
n. 26009 del 2008 e alla successiva giurisprudenza conforme, ha chiarito che l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica determinano una presunzione relativa di esistenza del beneficio, con la conseguenza che l'onere della prova circa l'insussistenza di tale vantaggio si ribalta sul contribuente, il quale deve dimostrare in modo specifico e circostanziato che il proprio immobile non riceve alcuna utilità, nemmeno potenziale, dalle opere e dalle attività del Consorzio.
Tale principio è stato costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, che ha precisato come il beneficio possa essere anche solo potenziale o mediato, e non necessariamente diretto e immediato nel senso di una fruizione diretta delle opere sul singolo fondo, potendo consistere nella difesa idraulica dell'intero comprensorio, nella regimazione delle acque, nella prevenzione di allagamenti e ristagni, e nella conseguente conservazione o incremento del valore degli immobili, come espressamente previsto dall'articolo 860 del codice civile e dall'articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a produrre una perizia di parte che, per quanto dettagliata nella descrizione dello stato dei luoghi e nella documentazione fotografica, si rivela inidonea a contrastare le risultanze del piano di classifica e a dimostrare l'assenza di qualsivoglia beneficio a livello di comprensorio, poiché si concentra esclusivamente sulla mancanza di interventi manutentivi nelle immediate vicinanze dei propri fondi e sulla distanza dai canali principali, senza considerare che l'efficienza del reticolo idrografico complessivo, gestito e manutenuto dal Consorzio, garantisce comunque un beneficio fondiario di carattere generale a tutte le proprietà insistenti nel perimetro, indipendentemente dalla prossimità fisica a un singolo canale. A ciò si aggiunga che la perizia del geom. Nominativo_2, depositata dal ricorrente, contiene affermazioni apodittiche circa l'assenza di canali nelle vicinanze e il totale abbandono delle opere, ma non fornisce elementi tecnici idonei a escludere che i fondi del sig. Ricorrente_1 possano comunque risentire positivamente della presenza della rete di bonifica, né tanto meno dimostra che la funzionalità idraulica del comprensorio sia compromessa al punto da far venir meno ogni possibile vantaggio, circostanza che peraltro non trova riscontro nelle richieste di danni o segnalazioni di disservizi che il consorziato avrebbe potuto presentare e che invece risultano del tutto assenti.
Al contrario, il Consorzio resistente ha prodotto una corposa e analitica documentazione, costituita dalle delibere di approvazione del piano di classifica e dei ruoli, dai piani triennali delle opere pubbliche, dai prospetti riepilogativi degli interventi eseguiti nel periodo 2012-2017 e dalla consulenza tecnica del dott. Nominativo_1, dalla quale emerge in modo inequivocabile che l'Unità Territoriale Omogenea Identificativo_1, nella quale ricadono i terreni del ricorrente, è interessata da una fitta rete di canali gestiti e oggetto di periodici interventi manutentivi, come documentato dalle schede di intervento e dalle relative localizzazioni geografiche. La perizia Nominativo_1, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si limita a considerazioni teoriche o astratte, ma analizza il percorso di deflusso delle acque dalle proprietà del consorziato fino ai recapiti finali, dimostrando che le acque meteoriche in eccesso vengono convogliate, attraverso la rete di scolo, verso i canali principali, con evidente beneficio di difesa idraulica per i fondi, che altrimenti sarebbero soggetti a ristagni e allagamenti, con pregiudizio per la loro utilizzazione agricola e per il valore patrimoniale.
Il consulente ha inoltre evidenziato che la manutenzione del reticolo idrografico non richiede interventi annuali su ogni singolo tratto, ma segue una programmazione triennale basata su criteri di priorità e necessità, e che la presenza di vegetazione spontanea, purché non ostruente, non compromette la funzionalità idraulica complessiva, anzi può contribuire alla biodiversità e alla stabilità delle sponde.
Né può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui la mancata approvazione del piano generale di bonifica comporterebbe l'illegittimità dell'imposizione, atteso che la legge regionale n. 4 del 2012, all'articolo
42, comma 7, contiene un'espressa norma transitoria che consente, in fase di prima applicazione, di redigere i piani di classifica tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge, con l'obbligo di adeguarli successivamente all'approvazione del piano generale, il che significa che fino a quel momento il piano di classifica mantiene piena validità ed efficacia, come peraltro riconosciuto da numerose sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che hanno espressamente statuito che l'adozione del piano di bonifica non è determinante ai fini della legittimità del contributo, essendo il piano di classifica lo strumento deputato a individuare i benefici e a quantificare gli oneri a carico dei consorziati.
Infondata è anche la doglianza relativa all'omessa motivazione dell'ingiunzione di pagamento, poiché l'atto impugnato, pur nella sua sinteticità, richiama gli estremi del ruolo e del contributo dovuto, e la motivazione può essere integrata dagli atti del procedimento che il contribuente ha facoltà di conoscere e che il Consorzio ha ampiamente esplicitato e documentato nel corso del giudizio, depositando le delibere di approvazione del riparto, il piano di classifica, le linee guida regionali e tutti gli elementi necessari a ricostruire l'iter logico e giuridico della pretesa.
Del resto, l'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2012 richiede che negli avvisi di pagamento sia indicata la motivazione del tipo di beneficio e l'immobile a cui il contributo si riferisce, e tale indicazione è rinvenibile nell'ingiunzione, che riporta il codice tributo 630 e il riferimento all'anno 2017, elementi sufficienti a individuare la natura della pretesa, fermo restando che eventuali carenze descrittive possono essere superate dalla produzione in giudizio degli atti presupposti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza tributaria in tema di motivazione per relationem. Inoltre, la recente entrata in vigore della legge n. 130 del 2022, che ha introdotto il comma 5-bis dell'articolo
7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, non ha modificato la distribuzione dell'onere probatorio nel senso sostenuto dal ricorrente, ma ha inteso ribadire che spetta all'ente impositore fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, e nel caso di specie il Consorzio ha ampiamente assolto a tale onere mediante la produzione del piano di classifica e della documentazione tecnica che dimostra l'esistenza del beneficio, sicché il ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, fornire una prova contraria specifica e convincente, ciò che non è avvenuto.
Va infine osservato, come già anticipato supra, che il ricorrente, nel sostenere l'assenza di opere e benefici, incorre in una visione atomistica e parcellizzata dell'attività di bonifica, la quale per sua natura ha carattere unitario e riguarda l'intero comprensorio, non potendo essere frazionata in interventi mirati su ogni singola proprietà, e il contributo richiesto è finalizzato a coprire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera rete, nonché i costi di funzionamento dell'ente, necessari per garantire la continuità e l'efficacia dell'azione di bonifica, come espressamente previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2012.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, emerge con chiarezza che l'ingiunzione di pagamento opposta è pienamente legittima, fondata su atti approvati dagli organi competenti e supportata da idonea documentazione tecnica che attesta l'esistenza di un beneficio, anche solo potenziale, in capo agli immobili del ricorrente, il quale non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di vantaggiosità derivante dall'inclusione nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026