Art. 61.
L' articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".
L' articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.
Il canone annuo e' aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.
Il canone predetto e' pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.
In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".