Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 231
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata comunicazione preventiva

    Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un documento qualificato come 'ispezione' e non contro un provvedimento impositivo o atto della riscossione idoneo a produrre effetti lesivi autonomi. L'ispezione è una mera attività ricognitiva priva di contenuto impositivo. Inoltre, la comunicazione preventiva risulta notificata e non impugnata, rendendo il ricorso intempestivo. Le doglianze contro gli atti presupposti sono inammissibili perché tardive. Infine, l'assunto di omessa comunicazione preventiva è smentito dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 231
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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