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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2693/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. H188573U NON CONOSCIUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2781/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IR Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, impugnava 2vanti a questa Corte – tramite ispezione del PRA relativamente all autovettura targata Targa_1 , priva di data di rilascio, il riferita a provvedimento di fermo amministrativo R.P. H188573U iscritto in data 21 maggio 2025, deducendo, quale unico motivo, la mancata comunicazione preventiva ex art. 86, D.P.R. n. 602/1973. A sostegno allegava visura PRA.
Si costituiva AD depositando, dapprima, comparsa di costituzione formale nel procedimento R.G.
2693/2025 e, quindi, memoria integrativa, con cui eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per (i) carenza di legittimazione passiva quanto alle censure rivolte agli atti presupposti;
(ii) inoppugnabilità dei ruoli/cartelle ormai divenuti definitivi;
nonché, in ogni caso, l'insussistenza del dedotto vizio poiché la comunicazione preventiva di iscrizione n. 29680202400003105000 che invece risulta notificata al contribuente in data 18.10.2024 (rifiuto), oltre alla regolare notifica delle cartelle sottese (nn.
29620180028507920000 del 10.08.2018 e 29620200057497804000 del 28.06.2022) e alla successiva intimazione del 07.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili
1. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso un documento qualificato come “ispezione" , attivata su sua stessa istanza, e non contro un provvedimento impositivo o un atto della riscossione idoneo a produrre effetti lesivi autonomi. Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992, sono impugnabili esclusivamente gli atti tassativamente indicati (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche, ecc.), in quanto idonei a incidere sulla sfera giuridica del contribuente. L'ispezione ipotecaria non rientra tra tali atti, trattandosi di mera attività ricognitiva, priva di contenuto impositivo e di effetti pregiudizievoli.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per difetto di oggetto impugnabile, essendo rivolto contro un atto che non produce alcuna lesione attuale e concreta.
I2. noltre risulta per tabulas che la comuniczione preventiva fu notificata e non impugnata, sicchè il ricorso
è anche intempestivo. La memoria di AD documenta la regolare notifica delle cartelle (2018 e 2022) e dell'intimazione 2024, nonché della comunicazione preventiva del fermo in data 18.10.2024: ciò rende le doglianze dirette contro gli atti presupposti inammissibili perché tardive e comunque estranee al perimetro del presente giudizio, che può riguardare solo i vizi propri del fermo.
3. Oggetto effettivo dell'impugnazione e perimetro del sindacato.
Il ricorrente formula un unico motivo incentrato sull'asserita omessa comunicazione preventiva del fermo, ma, per sostenere tale doglianza, sollecita in via mediata anche la verifica della regolarità notificatoria e della legittimità delle cartelle e degli atti presupposti. Ora, nel processo tributario a struttura impugnatoria, le censure contro gli atti presupposti (cartelle/ruoli) devono essere proposte nei termini di legge dalla loro notifica (art. 21, D.Lgs. 546/1992), pena la definitività degli stessi e la preclusione a far valere vizi non più deducibili in sede di impugnazione di atti meramente consequenziali/esecutivi.
4. Difetto del vizio proprio dedotto (mancata comunicazione preventiva) e carenza di interesse. Quanto all'unico vizio proprio effettivamente allegato, l'assunto di omessa comunicazione preventiva risulta smentito dalla documentazione di causa, atteso che AD ha prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo n. 29680202400003105000, notificata in data 18.10.2024 (rifiuto del destinatario), in presenza di prova documentale della regolare comunicazione preventiva, difetta il presupposto stesso del motivo articolato. Ne consegue che il ricorso, così come strutturato (tutto imperniato sull'asserita omissione),
è privo di interesse attuale e concreto ad una decisione di annullamento del fermo per tale ragione, con conseguente inammissibilità. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva di AD (costituzione, memoria integrativa, produzione documentale).
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di AD che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di AD che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge Palermo,13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
Ippolito
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2693/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. H188573U NON CONOSCIUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2781/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IR Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con ricorso depositato in data 12 giugno 2025, impugnava 2vanti a questa Corte – tramite ispezione del PRA relativamente all autovettura targata Targa_1 , priva di data di rilascio, il riferita a provvedimento di fermo amministrativo R.P. H188573U iscritto in data 21 maggio 2025, deducendo, quale unico motivo, la mancata comunicazione preventiva ex art. 86, D.P.R. n. 602/1973. A sostegno allegava visura PRA.
Si costituiva AD depositando, dapprima, comparsa di costituzione formale nel procedimento R.G.
2693/2025 e, quindi, memoria integrativa, con cui eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per (i) carenza di legittimazione passiva quanto alle censure rivolte agli atti presupposti;
(ii) inoppugnabilità dei ruoli/cartelle ormai divenuti definitivi;
nonché, in ogni caso, l'insussistenza del dedotto vizio poiché la comunicazione preventiva di iscrizione n. 29680202400003105000 che invece risulta notificata al contribuente in data 18.10.2024 (rifiuto), oltre alla regolare notifica delle cartelle sottese (nn.
29620180028507920000 del 10.08.2018 e 29620200057497804000 del 28.06.2022) e alla successiva intimazione del 07.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili
1. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso un documento qualificato come “ispezione" , attivata su sua stessa istanza, e non contro un provvedimento impositivo o un atto della riscossione idoneo a produrre effetti lesivi autonomi. Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992, sono impugnabili esclusivamente gli atti tassativamente indicati (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche, ecc.), in quanto idonei a incidere sulla sfera giuridica del contribuente. L'ispezione ipotecaria non rientra tra tali atti, trattandosi di mera attività ricognitiva, priva di contenuto impositivo e di effetti pregiudizievoli.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per difetto di oggetto impugnabile, essendo rivolto contro un atto che non produce alcuna lesione attuale e concreta.
I2. noltre risulta per tabulas che la comuniczione preventiva fu notificata e non impugnata, sicchè il ricorso
è anche intempestivo. La memoria di AD documenta la regolare notifica delle cartelle (2018 e 2022) e dell'intimazione 2024, nonché della comunicazione preventiva del fermo in data 18.10.2024: ciò rende le doglianze dirette contro gli atti presupposti inammissibili perché tardive e comunque estranee al perimetro del presente giudizio, che può riguardare solo i vizi propri del fermo.
3. Oggetto effettivo dell'impugnazione e perimetro del sindacato.
Il ricorrente formula un unico motivo incentrato sull'asserita omessa comunicazione preventiva del fermo, ma, per sostenere tale doglianza, sollecita in via mediata anche la verifica della regolarità notificatoria e della legittimità delle cartelle e degli atti presupposti. Ora, nel processo tributario a struttura impugnatoria, le censure contro gli atti presupposti (cartelle/ruoli) devono essere proposte nei termini di legge dalla loro notifica (art. 21, D.Lgs. 546/1992), pena la definitività degli stessi e la preclusione a far valere vizi non più deducibili in sede di impugnazione di atti meramente consequenziali/esecutivi.
4. Difetto del vizio proprio dedotto (mancata comunicazione preventiva) e carenza di interesse. Quanto all'unico vizio proprio effettivamente allegato, l'assunto di omessa comunicazione preventiva risulta smentito dalla documentazione di causa, atteso che AD ha prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo n. 29680202400003105000, notificata in data 18.10.2024 (rifiuto del destinatario), in presenza di prova documentale della regolare comunicazione preventiva, difetta il presupposto stesso del motivo articolato. Ne consegue che il ricorso, così come strutturato (tutto imperniato sull'asserita omissione),
è privo di interesse attuale e concreto ad una decisione di annullamento del fermo per tale ragione, con conseguente inammissibilità. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva di AD (costituzione, memoria integrativa, produzione documentale).
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di AD che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di AD che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge Palermo,13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
Ippolito