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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2024, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AN EL, nato a [...] il [...], contro la sentenza DEla Corte di Assise di Appello di Napoli DE 30.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 1898 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 15/12/2023 1. Con sentenza DE 5.6.2014 il GUP DE Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto EL AN responsabile DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ELomicidio in danno di GE IC e DE tentato omicidio in danno di AT NT e NC La SO, nonché, ancora, dei reati in materia di armi, a lui pure ascritti, e lo aveva di conseguenza condannato alla pena ELergastolo;
2. la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma DEla sentenza di primo grado, aveva assolto l'AN dai fatti di omicidio e di tentato omicidio e da quelli in materia di armi, per non aver commesso il fatto;
3. la Corte di Cassazione, con sentenza DE 31.5.2017, aveva annullato la decisione DEla Corte di assise di appello nei confronti (tra gli altri) ELAN, limitatamente alla assoluzione per i capi E) e F) DEla rubrica rinviando, per nuovo giudizio, ad altra Sezione DE medesimo ufficio;
4. la Corte di assise di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a séguito ELannullamento disposto dalla Corte di Cassazione quanto ai DEitti di cui ai capi E) ed F) DEla rubrica, ha confermato la sentenza di primo grado e la pena ELergastolo con le conseguenti e già indicate statuizioni accessorie contenute nella sentenza di primo grado;
5. ricorre nuovamente per cassazione EL AN a mezzo DE difensore che deduce: 5.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 533 cod. proc. pen. e 24 Cost.; manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione DE dichiarato dei collaborati di giustizia;
motivazione contraddittoria: riporta i capi di imputazione e le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione per giungere all'annullamento DEla sentenza di appello che aveva concluso per la riforma di quella di primo grado relativamente ai fatti di omicidio e di tentato omicidio (oltre che dei connessi DEitti in materia di armi) osservando che la S.C. aveva imposto di rivalutare la idoneità DEle dichiarazioni di GA AN e GI MB a fungere da idoneo riscontro a quelle di OV AR;
osserva che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha tuttavia fornito, sul punto, una motivazione illogica e contraddittoria avendo insistito sulla attendibilità DE collaboratore GI MB (in quanto più volte beneficiario DEla speciale attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.) omettendo di considerare, da un lato, il principio - ormai consolidato - DEla "fraziorabilità" DE dichiarato e, dall'altro, che l'inizio DEla sua collaborazione risale all'ottobre DE 2015 e che, coimputato nel medesimo procedimento, aveva avuto modo di accedere a tutti gli atti ivi compresi gli interrogatori DE AR e ELAN;
richiava, inoltre, le discrasie temporali segnalate dalla difesa DE MO in relazione all'omicidio avvenuto in Terracina il 23.8.2012 e, in particolare, la riferita difficoltà DE MO e ELAN a contattare la "batteria di fuoco" ed il loro ruolo di mandanti dei fatti DE 28 agosto il che equivale ad introdurre un dubbio rilevante ai sensi ELart. 533 cod. proc. pen.; aggiunge che le dichiarazioni di GA AN e da OV TA, sono frutto di quanto da costui appreso dallo stesso OV AR, con conseguente "circolarità" DEla prova;
rileva, ancora, che le dichiarazioni di CA AN rendono temporalmente incompatibile la presenza degli imputati, in quei giorni, sul territorio napoletano, che viene infatti affermata dalla Corte territoriale in termini dubitativi, con impossibilità di andare "oltre ogni ragionevole dubbio"; richiama, ancora, le dichiarazioni di GI MB circa l'incontro avvenuto il 27 agosto e l'incarico conferito al "gruppo di fuoco" sottolineando come si trattasse di circostanze note al dichiarante perché imputato nel medesimo processo;
allo stesso modo, si deve ritenere per la informazione "di ritorno" fornita a MO da parte DE CA, circostanza anch'essa appresa dagli atti processuali e riferita al fine di accreditare il proprio ruolo di collaboratore;
conclude, pertanto, nel senso che la ricostruzione fornita da OV AR rimane priva di idonei riscontri;
6. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi ELart. 23, comma 8, DE DL 137 DE 2020 concludendo per l'inammissibilità DE ricorso: rileva, infatti, che nell'unico motivo di ricorso confluiscono plurime censure sull'apprezzamento DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN GA e MB GI, ai fini DE riscontro DEle propalazioni DE collaboratore di giustizia AR OV sul mandato omicidiario, poste a fondamento DEla condanna ELAN ad opera DE giudice di rinvio;
segnala, a tal proposito, che: 1) la Corte territoriale si è uniformata ai principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte - nella sentenza rescindente - sulle regole di valutazione DEla portata DEle chiamante in correità, svolgendo un accurato esame DE loro tenore e confutando i profili di asserita criticità in termini coerenti in diritto, alle implicazioni sia DE giudicato progressivo, sia, ove richiamate nelle sentenze oggetto DEle produzioni documentali difensive, degli apprezzamenti positivi sull'attendibilità DE collaboratore MB;
2) quanto all'MB, la Corte ha correttamente applicato il principio relativo all'onere motivazionale incombente sul giudice di merito laddove egli si conformi o si discosti da precedenti apprezzamenti operati in altre sentenze passate in giudicato;
3) il rilievo sulla "frazionabilità DE dichiarato" risulta generico mentre non consentita è la deduzione sull'assenza di propalazioni in merito all'incontro DE 27/8/2012, invece riportato - come dato che emerge dalla medesima sentenza poi in parte annullata con rinvio - nella pronuncia rescindente;
4) è preclusa la censura in termini di inattendibilità DE dichiarato 3 ELMB, con riferimento all'inizio DE percorso di collaborazione e alla connessa possibilità di conoscere le dichiarazioni in atti DE AR e ELAN, trattandosi di quesitone già risolta dalla Corte di Appello nella pronuncia oggetto di parziale annullamento con rinvio e, nel contempo, di rigetto quanto alla condanna ELAN in merito al DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nemmeno proposta, sia pure con riferimento al DEitto associativo, dall'AN nel ricorso avverso la condanna per tale DEitto;
5) meramente ripetitiva, rispetto all'analitica confutazione DEla medesima doglianza sollevai:a in appello dal coimputato MO, appare la questione DEle discrasie temporali tra i racconti dei c.d.g. AN GA e AR OV;
altrettanto dicasi per la questione DEla fonte DEle conoscenze DE c.cl.g. AN e sulle massime si esperienza;
6) le doglianze DE ricorrente sembrano non tener conto DE principio secondo il quale il sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé e nel loro reciproco collegamento. CONSIDERATO IN IDIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. EL AN era stato tratto a giudizio, unitamente a GI MO (e ad altri) per rispondere, al capo A), DE DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in qualità di "capo, costitutore, organizzatore"; al capo E), dei fatti di omicidio pluriaggravato (anche ai sensi ELart. 416-bis.1 cod. pen. e, in particolare, per avere agito "... per agevolare il cartello ABETE-ABBINANTE- NOTTURNO nella faida in corso con la fazione VINELLA-GRASSI-MARINO- LEONARDI-AMATO PAGANO", con i connessi fatti in materia di armi di cui al capo F). In particolare, l'AN, unitamente a GI MO, a GA AN, LE ZZ, OV TA, LU ME (ed altri) era stato accusato di aver fatto parte, i primi due cori la veste di capi ed organizzatori ELassociazione camorristica, DEle famiglie Abete-AN-Notturno-Aprea, sorta dalla scissione, a partire dall'aprile-maggio 2011, dal clan Amato-Pagano, di cui era stata parte integrante, e alleatasi poi con le famiglie NE AS, AR 4 e Leonardi, per poi contrapporsi ad esse con una successiva scissione avvenuta a far data dal luglio 2012. Il sodalizio mirava a mantenere il controllo sul terril:orio dei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia i:ovvero DEle zone denominate «Monterosa», «i TE LA», «Chalet Bakù» e «i Puffi») ed a commettere una pluralità di reati (omicidi, estorsioni, traffico di droga, reati in materia di armi, riciclaggio) per poi acquisirne gli illeciti profitti e vantaggi, con lo scopo principale di condurre la gestione di tutte le piazze di spaccio site nei suddetti quartieri, con la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le sentenze di merito avevano consentito di ricostruire le vicende, la composizione e l'attività ELassociazione suddetta, con il decisivo apporto DEle propalazioni provenienti da collaboratori che avevano rivestito ruoli all'interno DE sodalizio (i TE CA e GA AN e OV AR) o che erano stati componenti attivi DE clan prima DEla scissione con i NE (OV LI) o erano stati personaggi di spicco DE clan avverso (OS AR e CA Giugliano). Era stato perciò possibile ricostruire le faide interne che avevano caratterizzato la vita e l'attività dei vari clan, che dal 2004 si erano avvicendati nel controllo DE territorio di Secondigliano e Scampia, sino all'ennesima ultima spaccatura (la cosiddetta terza faida) tra le cinque famiglie camorristiche che si erano alleate nel 2011 per contrapporsi ai Pagano-Amato, ovvero da un lato il gruppo Abete-AN-Notturno-Aprea e dall'altro quello dei NE AS, segnata dal duplice omicidio, nel gennaio 2012.. Era accaduto, quindi, che il gruppo Abete-AN si era organizzato con batterie di fuoco, posizionate nelle roccaforti presidiate (Monterosa, Chalet Bakù, TE LA, Case dei Puffi), con l'unico obiettivo di eliminare i rivali NE AS per riaffermare il controllo DE territorio. 1.1 Il primo giudice, sulla scorta DEle dichiarazioni collaboratori, aveva evidenziato il ruolo attribuito ad EL AN quale esponente di spicco DE clan, responsabile DE sodalizio con il potere di individuare gli obiettivi da colpire nelle faide che avevano impegnato il gruppo criminale per affermarne la supremazia sul territorio anche a séguito ELultima spaccatura intervenuta con i NE AS. L'AN (con il MO) era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, quale mandante, anche dei fatti di omicidio e tentato omicidio di cui al capo E), materialmente ascritti a OV AR, OV TA e LE ZZ, con GA AN di supporto, nonché DEle connesse imputazioni relative alle armi, di cui al capo F). Alle ore 18,20 DE 28.8.2012, era stato rinvenuto presso il complesso Vela CE di Scampia il corpo di GE IC, attinto a morte da colpi di arma da fuoco;
contestualmente erano stati ricoverati in ospedale AT NT e NC La SO, entrambi raggiunti da colpi da arma da fuoco. Le indagini avevano consentito di identificare l'arma utilizzata per l'agguato in quella già adoperata il 25 settembre 2011 per l'omicidio di RO OC, esponente rilevante affiliato DE gruppo AR;
il fratello DEla vittima, AT IC, che aveva assistito ai fatti da un balcone, aveva descritto le modalità ELagguato mentre soltanto il La SO aveva fornito qualche indicazione sulla sua dinamica. Un decisivo contributo era stato portato dalle propalazioni, intervenute nel novembre 2012, da parte dei TE CA e GA AN e DEla loro madre NA AM oltre che da OV AR il quale, unitamente allo stesso GA AN, si era attribuito la paternità ELagguato, rendendo dichiarazioni particolareggiate sulla fase organizzativa ed esecutiva e al contempo utili per individuare i complici e, in particolare, i mandanti (oltre che coloro che avevano fornito un contributo post DEictum). Dichiarazioni indirette ma confermative di quanto riferito dai predetti erano state fornite da CA AN e da NA AM sia in merito a quanto appreso dagli autori materiali DE reato sia, la seconda, alle condotte di cui ai capi G) ed H). Di rilievo erano state considerate anche le dichiarazioni di MA OR su quanto appreso da appartenenti al gruppo Abete-Abbiante-Notturno ed al suo rapporto personale con l'odierno ricorrente. Era stato perciò possibile, per il primo giudice, ricondurre l'agguato nell'ambito DEla faida conseguente alla spaccatura intervenuta tra i gruppi Abete- AN-Notturno da un lato ed i NE AS, dall'altro: l'obiettivo sarebbe stato individuato dai capi DE gruppo Abete-AN-Notturno, ovvero da EL AN e da GI MO;
i killer OV AR, OV TA e LE ZZ erano stati condotti in auto dopo l'agguato da GA AN presso la madre NA AM che, con LU ME, si era quindi occupata DEla distruzione DEle armi e ELauto. I mandanti erano stati individuati, per l'appunto, nell'AN e nel MO i quali avrebbero DEiberato un vero e proprio stato di guerra, dopo l'attentato alla vita di OV IT che aveva platealmente smascherato il 6 tradimento dei NE AS, individuando gli esponenti DEla cosca concorrente da colpire e predisponendo batterie di fuoco funzionai' al perseguimento di tale finalità. Per l'operazione, che aveva come obiettivo GE IC, era stata incaricata la batteria di fuoco dei TE LA, prossima al territorio in cui si muovevano il IC e gli altri due affiliati DE gruppo NE e, in particolare, OV TA e LE ZZ, ai quali erano stati affiancati, in supporto, GA AN e OV AR, operativi presso la batteria di fuoco dei Puffi. Il primo giudice aveva in sintesi ritenuto di poter attribuire la paternità DE mandato omicidiario all'AN ed al MO in forza DEle convergenti dichiarazioni rese dal AR, dai TE AN e da MA OR, i quali avevano concordemente individuato il movente ELagguato nella faida interna con il clan NE AS, identificandone la genesi nell'agguato teso a OV IT, e gli obiettivi da colpire. Concordemente i collaboratori (i TE AN e GE AR, intranei al clan, e CA UL, OV LI, MA OR e OS AR) avevano riferito sulle dinamiche interne al sodalizio per l'assunzione DEle decisioni sugli obiettivi da colpire e, in particolare, sulla figura ELAN come colui al quale era rimesso il potere di individuarli;
dal canto suo MO era stato identificato come colui che era a capo ELorganizzazione dei Notturno, federata agli AN, con un ruolo di primo piano quanto al potere di decidere gli omicidi da eseguire, organizzare le batterie di fuoco e gestire la cassa degli stipendi. Il GUP aveva quindi riportato le dichiarazioni di OV AR, il quale aveva dichiarato di aver fatto parte DEla squadra formata da ZZ, TA, AR, addetta alla postazione dei TE LA per monitorare l'arrivo degli obiettivi da colpire, ed a cui era stato trasmesso il messaggio dei capi AN e MO, risentiti perché nonostante fosse passato un mese e il trasferimento DE AR (fatto spostare ad hoc nella batteria per ordine dei capi perché più esperto negli omicidi), non avessero ancora colpito nessuno. Lo stesso collaboratore aveva evidenziato che il giorno dopo l'esecuzione mortale aveva ricevuto da MA CC la ricompensa da consegnare agli altri killer, proveniente dai capi AN e MO, che erano gli unici ad avere la disponibilità DEla cassa DE clan, e che lo stesso CA lo aveva poi chiamato a Chalet Bakù il giorno dopo l'agguato per riferirgli la soddisfazione di questi ultimi per quel che avevano fatto. 7 In definitiva, la sentenza di primo grado aveva affermato la riconducibilità DE mandato omicidiario ai due capi fondata da un lato sulle dichiarazioni di AR, fonte diretta altamente qualificata, e trovato riscontro sia nella chiamata in correità di GA AN (de auditu unicamente rispetto al conferimento solenne ELincarico, ma non anche quanto alla individuazione dei mandanti e alla fase esecutiva) sia nella chiamata in correità di CA AN, il quale, de relato sia dal fratello sia dal AR, aveva confermato l'attendibilità di entrambi e la valenza probatoria quanto al fatto reato e alla riferibilità soggettiva DElo stesso a AN e MO. Dal canto suo, sempre secondo il GUP„ MA OR aveva riferito de relato circostanze apprese sia da un componente DEla squadra DElo Chalet Bakù sia da taluni partecipi e dal CA, indicando il ruolo di TA, DE ZZ e dal AR e DElo stesso CA (che si era occupato di monitorare i comportamenti DEle vittime per poi restare in attesa DEle informazioni circa l'esito ELagguato, che aveva provveduto a riportare ad AN). 1.2 La Corte di assise appello, nel confermare le condanne per gli altri imputati e per le restanti imputazioni, tra cui„ in particolare, quella associativa, aveva invece reputato inadeguati gli elementi acquisiti per affermare la responsabilità ELAN e DE MO quali mandanti e concorrenti per i fatti di cui ai capi E) e F). Nel corso DE giudizio di secondo grado, era stata disposta e si era dato corso alla rinnovazione EListruttoria dibattimentale con l'esame (sollecitato dal PM) DE coimputato (in relazione al reato associativo) GI MB il quale, dopo la sentenza di primo grado, aveva iniziato a collaborare fornendo informazioni utili in ordine ai fatti, e con la citazione, quale teste, di MA CA, a sua volta sollecitata dalla difesa DE ZZ, ai sensi ELart. 195 cod. proc. pen.. La Corte territoriale aveva operato un'attenta valutazione di attendibilità dei dichiaranti vagliando i rapporti esistenti tra loro ovvero i motivi sottesi alla scelta collaborativa escludendo di poter mettere in dubbio la spontaneità e la autonomia DEle rispettive dichiarazioni come frutto di pregressi incontri o accordi, alla luce di alcune discrasie nelle versioni singolarmente fornite, come puntualmente evidenziate dalle stesse difese. La stessa Corte di assise d'appello aveva preso atto che per tutti i restanti imputati in ordine al reato di cui al capo A) e anche per AR - quanto ai fatti di omicidio e tentato omicidio, per i quali era proceduto separatamente - si era giunti a sentenza di condanna sulla base DEle fonti dichiarative utilizzate nel presente 8 procedimento e, in particolare, aveva escluso che la idoneità DEle dichiarazioni DE collaboratore MB potesse essere minata dalla circostanza che la sua scelta collaborativa era intervenuta solo dopo la condanna di primo grado poiché costui, intraneo al sodalizio criminoso, non si era limitato ad ammettere i fatti per i quali era stato tratto a giudizio, ma aveva riconosciuto la sua diretta partecipazione per altri omicidi, estranei al processo in corso. Aveva quindi respinto i gravami proposti nell'interesse di LE ZZ e OV TA quanto ai reati di cui ai capi E) e G) escludendo che le denunciate divergenze nella ricostruzione ELepisodio, come emergenti dalle varie fonti dichiarative, ovvero di quanto dichiarato dai c:ollaboratori GA AN e AR e il teste oculare AT IC, non riguardavano aspetti DE nucleo centrale ELepisodio ben potendo trovare logica spiegazione in una non corretta percezione da parte DE predetto teste, posizionato dal balcone DEla sua abitazione, che per la concitazione DE momento aveva attribuito i colpi esplosi da ambo i lati DEla autovettura agli occupanti posizionati suoi sedili posteriori, credendo che quindi fossero in numero di quattro. Aveva anche evidenziato la autonomia DEle dichiarazioni rese dai collaboratori, in quanto il AR, quando aveva iniziato a collaborare, si trovava in stato di fermo per un altro omicidio e non era a conoscenza di quanto solo pochi giorni prima aveva riferito GA AN. La Corte di assise di appello, invece, con riguardo alla responsabilità ELAN e DE MO per i fatti di omicidio e di tentato omicidio, aveva ritenuto che le dichiarazioni DE AR, pur dettagliate in ordine all'episodio ELagguato ed al mandato conferito da costoro, erano risultate tuttavia prive dei necessari riscontri esterni: aveva sostenuto che GA AN, pur confermando che AR e TA erano stati chiamati prima ELagguato dai due capi, aveva parlato di un generico mandato ornicidiario — in quanto non riferito in modo specifico a IC — e comunque di una informazione appresa de relato dalla stessa fonte primaria;
il collaboratore aveva riferito infatti di aver appreso tali circostanza proprio da AR e da TA al loro ritorno dalla convocazione dai capi allo chalet Bakù dove i due erano stati rimproverati da AN in quanto stavano lì da un mese e non avevano ucciso ancora nessuno;
secondo la Corte di assise d'appello, poi, le dichiarazioni di GI MB si erano rivelate "estremamente generiche" poiché il collaboratore, componente DE gruppo di fuoco DElo Chalet Bakù, si era limitato ad affermare che qualche mese prima ELomicidio aveva ricevuto personalmente da MO ed AN l'incarico di uccidere il IC;
aveva inoltre escluso di aver partecipato all'omicidio ma che il giorno prima si era incontrato allo Chalet Bakù con tutti i vertici DE clan Abete- 9 AN-Notturno, tra i quali MO e AN, i quali, a dire DE MO, mentre lui se ne era andato in vacanza loro erano rimasti lì a «cercare di ammazzare qualche rivale» ed avendo potuto assistere al colloquio intercorso tra i due e nel corso DE quale l'AN aveva affermato di aver mandato a chiamare "quelli dei TE LA", ovverossia LE Mingione, ZZ, TA e AR, aggiungendo che "vediamo se sono capaci altrimenti andiamo noi e facciamo vedere in quanto tempo uccidiamo questi due scemi"; il giorno dopo, sempre secondo il racconto ELMB, il CA aveva riferito che TA e ZZ avevano portato a termine l'incarico ma che, in ogni caso, avevano "faticato". La sentenza DEla Corte di assise di appello era stata impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che aveva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen.. In particolare, la parte pubblica aveva criticato la sentenza nella parte in cui i giudici di secondo grado non avevano giudicato le dichiarazioni di GI MB un valido riscontro a quelle rese dal AR e da GA AN che, invece, per la loro specificità, indipendenza ed autonomia genetica, ben potevano e dovevano essere considerate un valido riscontro individualizzante. 1.3 La S.C., con sentenza resa in data 31.5.2017 (Sez. 6, n. 40530), aveva accolto il ricorso DE PG: aveva in primo luogo ribadito il principio DEla "libertà dei riscontri" la cui tipologia, non essendo predeterminata nella specie e nella qualità, può essere di qualsiasi tipo e natura e "... ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano DEla mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma"; in quest'ottica, i giudici DEla fase rescindente, richiamando le SS.UU. "Aquilina", avevano ricordato che "... in tema di prova DE mandato omicidiario, la indicazione di un possibile interesse ELimputato al DEitto, pur non potendo costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco ed individualizzante DEla chiamata in correità, spiega una funzione orientativa ..." e che, per altro verso, "... non è richiesto che il riscontro integri la prova DE fatto, in quanto lo stesso perderebbe la sua funzione gregaria per tramutarsi nella prova principale, cla sola sufficiente, e per altro verso che l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, bensì le dichiarazioni DE propalante e quindi la loro attendibilità ...". l o Era stato ribadito che il riscontro può riposare su qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto, "... con l'unico limite ... costituito dall'esigenza che esso sia estraneo - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni da confermare, dovendosi scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio DEla circolarità". La sentenza rescindente ha quindi affermato che la Corte di assise di appello, pur proclamando la propria adesione a tali consolidati principi, li aveva tuttavia in concreto disattesi essendosi limitata a vagliare la attendibilità DE AR ed a ricercare riscontri esterni "... che confermassero esclusivamente il suddetto mandato nei termini descritti da costui, senza portare la propria attenzione sulla valenza indiziante di altri elementi, che, in quanto dotati di connotazione individualizzante, si prestavano, complessivamente considerati e valutati, a confermare ab extrinseco - in quanto con essa compatibili e di questa rafforzativi, l'attendibilità DEla chiamata in correità in relazione al coinvolgimento di costoro nei fatti-reato di cui si discute". Era stato perciò stigmatizzato l'errore in cui erano incorsi i giudici di seconde cure nel dare rilievo al fatto che nessuno dei collaboratori aveva potuto confermare di aver ricevuto lo specifico (in quanto riferito proprio alle persone che sarebbero state vittime ELattentato DE 28 agosto) mandato omicidiario ovvero di esserne a conoscenza "... non attribuendo, quindi, valenza dimostrativa ad altri seri e consistenti elementi fattuali, indicativi DElo specifico e concreto contributo concorsuale degli imputati nella realizzazione DE crimine". In tal senso erano state richiamate, invece, le dichiarazioni di GA AN, riportate nella stessa sentenza di appello, il quale "... aveva riferito di un incontro con AN e MO, avvenuto il giorno prima ELomicidio in cui erano stati chiamati TA e AR allo Chalet Bakù, mentre entrambi, con lo stesso dichiarante, già si trovavano nella postazione di osservazione allestita ad hoc nella Vela CE per la eliminazione degli obiettivi" e che "... al ritorno sia AR che TA ... avevano riportato alla batteria lo scontento dei capi perché, nonostante fosse passato un mese dal loro insediamento, non avevano ancora ucciso nessuno (...), sollecitandoli quindi ad agire con l'eliminazione degli obiettivi (i gestori DEla piazza DEla Vela CE, segnatamente IC, NT ed un certo Tatà)". La S.C. aveva sottolineato che nella stessa sentenza impugnata si era dato atto "... che GI MB (...) aveva riferito che IC era il responsabile DElo spaccio per i NE nella Vela CE e che questi era, con GE AN, l'obiettivo da colpire nella lotta tra i due clan avversi e di aver partecipato il 27 agosto 2012 alla riunione presso lo Chalet Bak:ù nella quale si erano dati raccolta tutti i vertici DEle famiglie Abete-AN-Notturno, tra i quali i due capi 1 1 AN e MO;
che in tale incontro i due lo avevano informato di aver «mandato a chiamare» i componenti DE gruppo di fuoco dei TE LA perché era da tempo che non commettevano nessun reato per impossessarsi DEla Vela CE e che loro puntavano a AN o al IC per creare un danno ai NE, dichiarandosi l'AN pronto a colpire i due personalmente se la batteria di fuoco non si fosse rivelata capace"; aveva aggiunto che lo stesso MB aveva riferito "... di essere stato inviato al termine DEla suddetta riunione da MO ad avvisare MA CA che erano stati mandati a chiamare quelli là dei TE LA e di fare sapere qualcosa al primo e che costui gli aveva risposto di aver avvisato GA AN e di occuparsi lui di informare il MO;
che il giorno dopo MA CA gli aveva detto che ZZ, AR e TA avevano faticato nell'uccidere il IC e ferire gli altri due, aggiungendo che stava andando da MO e AN a riferire che era tutto a posto ..." e"... che aveva personalmente constatato la soddisfazione di questi ultimi per come AR avesse realizzato l'omicidio, commentando ci hanno messo un po' di tempo, però hanno fatto risultato uccidendo GE IC". Tanto premesso, la S.C. aveva fatto presente che, con riferimento alle dichiarazioni di GA AN, era stata ancora una volta la stessa sentenza impugnata a ricollegare la fonte DEla conoscenza di quest'ultimo sulla provenienza DE mandato da AN e MO "... non solo al AR, ma anche al TA, allorquando questi ultimi erano tornati dall'incontro DE 27 agosto 2012 allo Chalet Bakù con i suddetti capi" sicché "... è la stessa Corte territoriale ad aver escluso la natura esclusivamente circolare ELinformazione, in quanto proveniente da fonti dirette diverse"; per altro verso, era stata sempre la sentenza impugnata "... ad evidenziare che questi aveva confermato non solo l'oggetto DEla riunione tenuta dai due capi (...), ma soprattutto, per averlo udito personalmente, il loro messaggio di sollecitazione ad operare diretto al gruppo di fuoco addetto al compito ..." risultando perciò coerente con il quadro DEineato "... la circostanza riferita dall'MB sulla puntuale informazione di ritorno fornita al MO da parte di CC (tutto è a posto), all'esito ELesecuzione compiuta dai killer, con correlata soddisfazione espressa da entrambi i capi". In definitiva, la sentenza rescindente aveva concluso nel senso che "... la Corte di assise di appello, pur a fronte di elementi di riscontro, indicativi DElo specifico e concreto contributo concorsuale degli imputati AN e MO nella realizzazione dei reati di cui ai capi E) e F), ha erroneamente focalizzato la sua attenzione nella ricerca di elementi che confermassero lo specifico, personale, incarico ricevuto dagli esecutori direttamente da costoro" non considerando che "... nel caso di coincidenza col capo di un'organizzazione criminale di tipo mafioso direttamente interessato (come n caso di specie) all'eliminazione fisica degli autori 12 DEla scissione intervenuta nel nucleo originario degli affiliati, può legittimamente connotarsi di un margine di determinatezza meno stringente quanto ai relativi contenuti: il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso DE mandante negli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente al mandato possa ritenersi incompatibile col principio di colpevolezza, trattandosi di incarico relativo a un ambito definito di possibili vittime" imponendosi, perciò, "... l'annullamento DEla sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) DEla rubrica nei confronti di AN EL e MO GI per nuovo giudizio che tenga conto, nella valutazione DE complessivo quadro probatorio, dei principi suddetti". 2. Prima di passare all'esame DEla sentenza impugnata e dei motivi di censura articolati in questa sede dalla difesa ELAN, è quanto mai opportuno ribadire l'ormai consolidato principio secondo cui la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento DE dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione DEle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio c:onvincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione DEle risultanze processuali (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , n. 4586:3 DE 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; cfr., anche, Sez. 6, n. 19206 DE 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122 - 01, in cui la Corte ha chiarito che nel caso di annullamento con rinvio DEla sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione DEla situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione DEle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini DEla decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato;
conf., ancora, Sez. 5, Sentenza n. 42814 DE 19/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014 ) Rv. 261760 - 01; Sez. 5, n. 7567 DE 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830 - 01; Sez. 6, n. 42028 DE 04/11/2010, Regine, Rv. 248738 - 01). Rileva il collegio che, nel caso di specie, la Corte di assise di appello, che ha giudicato in sede di rinvio, si è conformata ai principi sopra richiamati dando correttamente séguito ai rilievi formulati nella sentenza rescindente alle cui considerazioni si è coerentemente adeguata. 13 Ha spiegato che la S.C. aveva ritenuto necessario un approfondimento sulle dichiarazioni di GA AN e GI MB nel senso, tuttavia, DEla loro sostanziale convergenza circa la individuazione dei due capi DE sodalizio, AN e MO, quali mandanti DEla spedizione DE 28 agosto e sulla individuazione DEle vittime, identificate in esponenti DE gruppo NE-AS da colpire ad opera DE gruppo di fuoco dei "sette palazzi". Ha quindi riportato le dichiarazioni di GI MB, escusso soltanto in secondo grado, sulle intenzioni dei vertici DE gruppo e sul fatto di aver personalmente udito AN e MO parlare DEla necessità di colpire il gruppo DE IC;
DE pari ha riportato le dichiarazioni di GA AN relative al giorno precedente i fatti quando TA e AR erano stati convocati allo Chalet Baku e, al loro ritorno, avevano riportato lo scontento dei capi (AN e MO) per la loro inerzia con la correlativa e conseguente sollecitazione ad operare per eliminare gli obiettivi individuati nel IC, nel NT ed in un certo "Tatà". La Corte territoriale ha quindi richiamato le dichiarazioni ELMB quanto al fatto che era stato lo stesso MO ad avvisare MA C:LI che erano stati mandati a chiamare "quelli là dei palazzi" e che il giorno dopo MA CA aveva detto ad MB che ZZ, AR e TA avevano "faticato" per portare a termine l'omicidio, avendo infine potuto constatare direttamente la soddisfazione di AN e MO. Quanto all'AN, i giudici DEla fase rescissoria hanno sostenuto che era stata direttamente la Corte di Cassazione a far presente che la "fonte" DEle sue dichiarazioni era il TA e non (soltanto) il AR, escludendosi, in tal modo, ogni profilo di "circolarità". Al di là di questi specifici elementi di riscontro (ovvero le dichiarazioni di GA AN e GI MB alla cui valutazione positiva ha ritenuto di essere "vincolata" dalla sentenza rescindente), la Corte di assise di appello, in coerenza con le considerazioni svolte dalla S.C., ha richiamato, quali elementi di riscontro indiretto, la posizione apicale di AN e MO che, nel presente processo, è stata oggetto di conferma definitiva proprio dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento quanto al fati:o omicidiario tanto da essere stata massimata proprio sul punto DE "concreto esercizio" DE ruolo apicale da parte degli odierni ricorrenti. Ha inoltre richiamato le produzioni documentali DEla difesa, ammesse nella fase rescissoria e che, a suo avviso, finiscono per corroborare l'assetto organizzativo DE sodalizio, l'articolazione dei gruppi di fuoco ed il contrasto acceso con i rivali DEla NE-AS così da fornire un sia pure indiretto riscontro alle propalazioni concernenti il mandato conferito dall'AN e dal MO al 14 "gruppo di fuoco": ha richiamato, a tal proposito, l'omicidio di GA AR • (occorso in Terracina il 23.8.2012) e di MA TA (avvenuto in Napoli • 1'8.10.2012) a conforto DEla divisione in gruppi e DEla posizione di primazia dei due imputati spiegando, anzi, che la stessa assoluzione DE MO per l'omicidio TA era tuttavia partita dal presupposto DEla indispensabilità DE suo assenso per l'iniziativa. Ha in particolare sottolineato che era stato proprio GI MB, che aveva già meritato il riconoscimento DEla attenuante di cui al terzo comma ELart. 416-bís.1 cod. pen. in quanto giudicato pienamente attendibile, ad orientare la assoluzione DE MO, essendosi assunto la responsabilità materiale DE fatto ed avendo riferito che lo stesso MO si era complimentato con lui per l'iniziativa che aveva adottato anche senza il suo assenso. La Corte di assise di appello non ha omesso di affrontare le discrasie temporali già evidenziate dalla difesa DE MO (e, ad onor DE vero, non da quelle ELAN) ed ha riportato le dichiarazioni di GA AN sul fatto di aver rivisto MO dopo un po' dall'omicidio e l'AN dopo più giorni perché egli (AN) "rimaneva nel Monte Rosa"; ha riportato, inoltre, le dichiarazioni di OV AR, il quale aveva riferito di avere incontrato i due 15-20 giorni prima ELomicidio DE 23 agosto (Terracina), ed ha motivato sulla sostanziale "conciliabilità" DEle rispettive versioni;
ha per altro verso richiamato quanto riferito da CA AN circa la difficoltà di incontrare i due capi nei quindici giorni successivi all'omicidio avvenuto in quel di Terracina ed a contattare la "batteria di fuoco" avendo appreso da OV TA che i due erano "ancora fuori". 3. Tanto premesso, rileva il collegio che le doglianze articolate dalla difesa ELAN sono manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 3.1 In tal senso si deve infatti ritenere quanto al rilievo secondo cui le propalazioni ELMB non sarebbero idonee a riscontrare il AR in quanto il primo aveva intrapreso il suo percorso di collaborazione soltanto dopo il primo grado DE processo cui aveva partecipato in qualità di coimputato (per il capo A) avendo avuto modo di venire a conoscenza di tutte le dichiarazioni che vi erano confluite;
secondo la difesa, dunque, la Corte di assise di appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni DE predetto MB, già giudicato attendibile in altri giudizi, senza tuttavia tener conto DE principio di "frazionabilità" ELapprezzamento DE contributo dichiarativo. Rileva allora il collegio che, come già accennato, era stata la sentenza rescindente a dar conto DE fatto che già la Corte di assise di appello, nella sentenza impugnata, aveva preso in esame la questione DE momento in cui 15 l'MB aveva intrapreso il suo percorso di collaborazione con la giustizia, escludendo, tuttavia, che la sua veste di imputato nel medesimo processo potesse • inficiare in qualche modo la genuinità DEle sue propalazioni atteso che il predetto non si era limitato ad ammettere i fatti per i quali era stato tratto a giudizio ma si era accusato di altri omicidi, estranei al processo in corso (cfr., pag. 12 DEla sentenza rescindente). Per questa ragione, dunque, la S.C. aveva richiamato le dichiarazioni DE collaboratore ribadendone la idoneità a riscontrare quelle DE AR, senza nuovamente affrontare il problema, che non era stato sollevato, DEla loro "genuinità" rispetto ad altri contributi forniti dall'MB e che gli avevano meritato l'attenuante DEla collaborazione. È inoltre appena il caso di ribadire che la possibilità di una valutazione "frazionata" DEle propalazioni dei collaboratori (giudicati cioè attendibili per una parte DEla loro narrazione ed inattendibili per altri fatti) è tuttavia legata al fatto che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia e, soprattutto, che il giudice sia in grado di motivare specificamente con riguardo alla parte DEla narrazione DE dichiarante che fosse risultata smentita, pur formulando o ribadendo un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva (cfr., Sez. 1, n. 40000 DE 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917 - 01). Questa Corte ha inoltre più volte puntualizzato che, in tema di valutazione DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (cfr., Sez. 2, n. 13604 DE 28/10/2020, Torcasio, Rv. 281127 - 04; Sez. 1 - , n. 8218 DE 29/01/2019, Nicolamarino, Rv. 274917 - 02). 3.2 Altrettanto manifestamente infondato è il rilievo con cui vengono ribadite le considerazioni svolte in appello (ancora una volta, va detto, dalla difesa DE MO e non già ELAN), in relazione all'omicidio avvenuto in Terracina il 23.8.2012 e, in particolare, alla riferita difficoltà DE MO e ELAN a contattare la "batteria di fuoc:o" ed il loro ruolo di mandanti dei fatti DE 28 agosto. Ebbene, ferme le dichiarazioni dei collaboratori, reciprocamente riscontrate, circa la "convocazione" DE gruppo di fuoco avvenuto il giorno 27 agosto, la Corte di assise di appello ha congruamente spiegato che tale evenienza non è affatto in contrasto con il fatto che i due capi DE sodalizio, dopo l'omicidio in Terracina, avessero adottato DEle opportune cautele, in quanto "... il ruolo degli odierni imputati non è di partecipi all'esecuzione materiale e non presuppone, 16 dunque, la loro presenza fisica sul posto" (cfr., pagg.
8-9 DEla sentenza qui in verifica). In definitiva, la confermata e ribadita attendibilità dei dichiaranti quanto al conferimento DE mandato omicidiario in data 27 agosto non è stata superata o messa in crisi dagli elementi addotti dalla difesa e che, con motivazione "in fatto" e, nel contempo, non manifestamente iliogica o intrinsecamente contraddittoria, sono stati valutati come non suscettibili di introdurre un "ragionevole dubbio" sulla responsabilità DE ricorrente. E' d'altra parte pacifico la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" non può essere invocata in sede di legittimità dove rileva esclusivamente quando la sua violazione finisca con il tradursi nella illogicità manifesta e decisiva DEla motivazione DEla sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione DEle fonti di prova (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 28957 DE 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01). 4. L'inammissibilità DE ricorso comporta la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore DEla Cassa DEle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma, il 15.12.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria DE Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 1898 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 15/12/2023 1. Con sentenza DE 5.6.2014 il GUP DE Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto EL AN responsabile DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ELomicidio in danno di GE IC e DE tentato omicidio in danno di AT NT e NC La SO, nonché, ancora, dei reati in materia di armi, a lui pure ascritti, e lo aveva di conseguenza condannato alla pena ELergastolo;
2. la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma DEla sentenza di primo grado, aveva assolto l'AN dai fatti di omicidio e di tentato omicidio e da quelli in materia di armi, per non aver commesso il fatto;
3. la Corte di Cassazione, con sentenza DE 31.5.2017, aveva annullato la decisione DEla Corte di assise di appello nei confronti (tra gli altri) ELAN, limitatamente alla assoluzione per i capi E) e F) DEla rubrica rinviando, per nuovo giudizio, ad altra Sezione DE medesimo ufficio;
4. la Corte di assise di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a séguito ELannullamento disposto dalla Corte di Cassazione quanto ai DEitti di cui ai capi E) ed F) DEla rubrica, ha confermato la sentenza di primo grado e la pena ELergastolo con le conseguenti e già indicate statuizioni accessorie contenute nella sentenza di primo grado;
5. ricorre nuovamente per cassazione EL AN a mezzo DE difensore che deduce: 5.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 533 cod. proc. pen. e 24 Cost.; manifesta illogicità DEla motivazione in ordine alla valutazione DE dichiarato dei collaborati di giustizia;
motivazione contraddittoria: riporta i capi di imputazione e le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione per giungere all'annullamento DEla sentenza di appello che aveva concluso per la riforma di quella di primo grado relativamente ai fatti di omicidio e di tentato omicidio (oltre che dei connessi DEitti in materia di armi) osservando che la S.C. aveva imposto di rivalutare la idoneità DEle dichiarazioni di GA AN e GI MB a fungere da idoneo riscontro a quelle di OV AR;
osserva che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha tuttavia fornito, sul punto, una motivazione illogica e contraddittoria avendo insistito sulla attendibilità DE collaboratore GI MB (in quanto più volte beneficiario DEla speciale attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.) omettendo di considerare, da un lato, il principio - ormai consolidato - DEla "fraziorabilità" DE dichiarato e, dall'altro, che l'inizio DEla sua collaborazione risale all'ottobre DE 2015 e che, coimputato nel medesimo procedimento, aveva avuto modo di accedere a tutti gli atti ivi compresi gli interrogatori DE AR e ELAN;
richiava, inoltre, le discrasie temporali segnalate dalla difesa DE MO in relazione all'omicidio avvenuto in Terracina il 23.8.2012 e, in particolare, la riferita difficoltà DE MO e ELAN a contattare la "batteria di fuoco" ed il loro ruolo di mandanti dei fatti DE 28 agosto il che equivale ad introdurre un dubbio rilevante ai sensi ELart. 533 cod. proc. pen.; aggiunge che le dichiarazioni di GA AN e da OV TA, sono frutto di quanto da costui appreso dallo stesso OV AR, con conseguente "circolarità" DEla prova;
rileva, ancora, che le dichiarazioni di CA AN rendono temporalmente incompatibile la presenza degli imputati, in quei giorni, sul territorio napoletano, che viene infatti affermata dalla Corte territoriale in termini dubitativi, con impossibilità di andare "oltre ogni ragionevole dubbio"; richiama, ancora, le dichiarazioni di GI MB circa l'incontro avvenuto il 27 agosto e l'incarico conferito al "gruppo di fuoco" sottolineando come si trattasse di circostanze note al dichiarante perché imputato nel medesimo processo;
allo stesso modo, si deve ritenere per la informazione "di ritorno" fornita a MO da parte DE CA, circostanza anch'essa appresa dagli atti processuali e riferita al fine di accreditare il proprio ruolo di collaboratore;
conclude, pertanto, nel senso che la ricostruzione fornita da OV AR rimane priva di idonei riscontri;
6. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi ELart. 23, comma 8, DE DL 137 DE 2020 concludendo per l'inammissibilità DE ricorso: rileva, infatti, che nell'unico motivo di ricorso confluiscono plurime censure sull'apprezzamento DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN GA e MB GI, ai fini DE riscontro DEle propalazioni DE collaboratore di giustizia AR OV sul mandato omicidiario, poste a fondamento DEla condanna ELAN ad opera DE giudice di rinvio;
segnala, a tal proposito, che: 1) la Corte territoriale si è uniformata ai principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte - nella sentenza rescindente - sulle regole di valutazione DEla portata DEle chiamante in correità, svolgendo un accurato esame DE loro tenore e confutando i profili di asserita criticità in termini coerenti in diritto, alle implicazioni sia DE giudicato progressivo, sia, ove richiamate nelle sentenze oggetto DEle produzioni documentali difensive, degli apprezzamenti positivi sull'attendibilità DE collaboratore MB;
2) quanto all'MB, la Corte ha correttamente applicato il principio relativo all'onere motivazionale incombente sul giudice di merito laddove egli si conformi o si discosti da precedenti apprezzamenti operati in altre sentenze passate in giudicato;
3) il rilievo sulla "frazionabilità DE dichiarato" risulta generico mentre non consentita è la deduzione sull'assenza di propalazioni in merito all'incontro DE 27/8/2012, invece riportato - come dato che emerge dalla medesima sentenza poi in parte annullata con rinvio - nella pronuncia rescindente;
4) è preclusa la censura in termini di inattendibilità DE dichiarato 3 ELMB, con riferimento all'inizio DE percorso di collaborazione e alla connessa possibilità di conoscere le dichiarazioni in atti DE AR e ELAN, trattandosi di quesitone già risolta dalla Corte di Appello nella pronuncia oggetto di parziale annullamento con rinvio e, nel contempo, di rigetto quanto alla condanna ELAN in merito al DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nemmeno proposta, sia pure con riferimento al DEitto associativo, dall'AN nel ricorso avverso la condanna per tale DEitto;
5) meramente ripetitiva, rispetto all'analitica confutazione DEla medesima doglianza sollevai:a in appello dal coimputato MO, appare la questione DEle discrasie temporali tra i racconti dei c.d.g. AN GA e AR OV;
altrettanto dicasi per la questione DEla fonte DEle conoscenze DE c.cl.g. AN e sulle massime si esperienza;
6) le doglianze DE ricorrente sembrano non tener conto DE principio secondo il quale il sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé e nel loro reciproco collegamento. CONSIDERATO IN IDIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. EL AN era stato tratto a giudizio, unitamente a GI MO (e ad altri) per rispondere, al capo A), DE DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. in qualità di "capo, costitutore, organizzatore"; al capo E), dei fatti di omicidio pluriaggravato (anche ai sensi ELart. 416-bis.1 cod. pen. e, in particolare, per avere agito "... per agevolare il cartello ABETE-ABBINANTE- NOTTURNO nella faida in corso con la fazione VINELLA-GRASSI-MARINO- LEONARDI-AMATO PAGANO", con i connessi fatti in materia di armi di cui al capo F). In particolare, l'AN, unitamente a GI MO, a GA AN, LE ZZ, OV TA, LU ME (ed altri) era stato accusato di aver fatto parte, i primi due cori la veste di capi ed organizzatori ELassociazione camorristica, DEle famiglie Abete-AN-Notturno-Aprea, sorta dalla scissione, a partire dall'aprile-maggio 2011, dal clan Amato-Pagano, di cui era stata parte integrante, e alleatasi poi con le famiglie NE AS, AR 4 e Leonardi, per poi contrapporsi ad esse con una successiva scissione avvenuta a far data dal luglio 2012. Il sodalizio mirava a mantenere il controllo sul terril:orio dei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia i:ovvero DEle zone denominate «Monterosa», «i TE LA», «Chalet Bakù» e «i Puffi») ed a commettere una pluralità di reati (omicidi, estorsioni, traffico di droga, reati in materia di armi, riciclaggio) per poi acquisirne gli illeciti profitti e vantaggi, con lo scopo principale di condurre la gestione di tutte le piazze di spaccio site nei suddetti quartieri, con la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le sentenze di merito avevano consentito di ricostruire le vicende, la composizione e l'attività ELassociazione suddetta, con il decisivo apporto DEle propalazioni provenienti da collaboratori che avevano rivestito ruoli all'interno DE sodalizio (i TE CA e GA AN e OV AR) o che erano stati componenti attivi DE clan prima DEla scissione con i NE (OV LI) o erano stati personaggi di spicco DE clan avverso (OS AR e CA Giugliano). Era stato perciò possibile ricostruire le faide interne che avevano caratterizzato la vita e l'attività dei vari clan, che dal 2004 si erano avvicendati nel controllo DE territorio di Secondigliano e Scampia, sino all'ennesima ultima spaccatura (la cosiddetta terza faida) tra le cinque famiglie camorristiche che si erano alleate nel 2011 per contrapporsi ai Pagano-Amato, ovvero da un lato il gruppo Abete-AN-Notturno-Aprea e dall'altro quello dei NE AS, segnata dal duplice omicidio, nel gennaio 2012.. Era accaduto, quindi, che il gruppo Abete-AN si era organizzato con batterie di fuoco, posizionate nelle roccaforti presidiate (Monterosa, Chalet Bakù, TE LA, Case dei Puffi), con l'unico obiettivo di eliminare i rivali NE AS per riaffermare il controllo DE territorio. 1.1 Il primo giudice, sulla scorta DEle dichiarazioni collaboratori, aveva evidenziato il ruolo attribuito ad EL AN quale esponente di spicco DE clan, responsabile DE sodalizio con il potere di individuare gli obiettivi da colpire nelle faide che avevano impegnato il gruppo criminale per affermarne la supremazia sul territorio anche a séguito ELultima spaccatura intervenuta con i NE AS. L'AN (con il MO) era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, quale mandante, anche dei fatti di omicidio e tentato omicidio di cui al capo E), materialmente ascritti a OV AR, OV TA e LE ZZ, con GA AN di supporto, nonché DEle connesse imputazioni relative alle armi, di cui al capo F). Alle ore 18,20 DE 28.8.2012, era stato rinvenuto presso il complesso Vela CE di Scampia il corpo di GE IC, attinto a morte da colpi di arma da fuoco;
contestualmente erano stati ricoverati in ospedale AT NT e NC La SO, entrambi raggiunti da colpi da arma da fuoco. Le indagini avevano consentito di identificare l'arma utilizzata per l'agguato in quella già adoperata il 25 settembre 2011 per l'omicidio di RO OC, esponente rilevante affiliato DE gruppo AR;
il fratello DEla vittima, AT IC, che aveva assistito ai fatti da un balcone, aveva descritto le modalità ELagguato mentre soltanto il La SO aveva fornito qualche indicazione sulla sua dinamica. Un decisivo contributo era stato portato dalle propalazioni, intervenute nel novembre 2012, da parte dei TE CA e GA AN e DEla loro madre NA AM oltre che da OV AR il quale, unitamente allo stesso GA AN, si era attribuito la paternità ELagguato, rendendo dichiarazioni particolareggiate sulla fase organizzativa ed esecutiva e al contempo utili per individuare i complici e, in particolare, i mandanti (oltre che coloro che avevano fornito un contributo post DEictum). Dichiarazioni indirette ma confermative di quanto riferito dai predetti erano state fornite da CA AN e da NA AM sia in merito a quanto appreso dagli autori materiali DE reato sia, la seconda, alle condotte di cui ai capi G) ed H). Di rilievo erano state considerate anche le dichiarazioni di MA OR su quanto appreso da appartenenti al gruppo Abete-Abbiante-Notturno ed al suo rapporto personale con l'odierno ricorrente. Era stato perciò possibile, per il primo giudice, ricondurre l'agguato nell'ambito DEla faida conseguente alla spaccatura intervenuta tra i gruppi Abete- AN-Notturno da un lato ed i NE AS, dall'altro: l'obiettivo sarebbe stato individuato dai capi DE gruppo Abete-AN-Notturno, ovvero da EL AN e da GI MO;
i killer OV AR, OV TA e LE ZZ erano stati condotti in auto dopo l'agguato da GA AN presso la madre NA AM che, con LU ME, si era quindi occupata DEla distruzione DEle armi e ELauto. I mandanti erano stati individuati, per l'appunto, nell'AN e nel MO i quali avrebbero DEiberato un vero e proprio stato di guerra, dopo l'attentato alla vita di OV IT che aveva platealmente smascherato il 6 tradimento dei NE AS, individuando gli esponenti DEla cosca concorrente da colpire e predisponendo batterie di fuoco funzionai' al perseguimento di tale finalità. Per l'operazione, che aveva come obiettivo GE IC, era stata incaricata la batteria di fuoco dei TE LA, prossima al territorio in cui si muovevano il IC e gli altri due affiliati DE gruppo NE e, in particolare, OV TA e LE ZZ, ai quali erano stati affiancati, in supporto, GA AN e OV AR, operativi presso la batteria di fuoco dei Puffi. Il primo giudice aveva in sintesi ritenuto di poter attribuire la paternità DE mandato omicidiario all'AN ed al MO in forza DEle convergenti dichiarazioni rese dal AR, dai TE AN e da MA OR, i quali avevano concordemente individuato il movente ELagguato nella faida interna con il clan NE AS, identificandone la genesi nell'agguato teso a OV IT, e gli obiettivi da colpire. Concordemente i collaboratori (i TE AN e GE AR, intranei al clan, e CA UL, OV LI, MA OR e OS AR) avevano riferito sulle dinamiche interne al sodalizio per l'assunzione DEle decisioni sugli obiettivi da colpire e, in particolare, sulla figura ELAN come colui al quale era rimesso il potere di individuarli;
dal canto suo MO era stato identificato come colui che era a capo ELorganizzazione dei Notturno, federata agli AN, con un ruolo di primo piano quanto al potere di decidere gli omicidi da eseguire, organizzare le batterie di fuoco e gestire la cassa degli stipendi. Il GUP aveva quindi riportato le dichiarazioni di OV AR, il quale aveva dichiarato di aver fatto parte DEla squadra formata da ZZ, TA, AR, addetta alla postazione dei TE LA per monitorare l'arrivo degli obiettivi da colpire, ed a cui era stato trasmesso il messaggio dei capi AN e MO, risentiti perché nonostante fosse passato un mese e il trasferimento DE AR (fatto spostare ad hoc nella batteria per ordine dei capi perché più esperto negli omicidi), non avessero ancora colpito nessuno. Lo stesso collaboratore aveva evidenziato che il giorno dopo l'esecuzione mortale aveva ricevuto da MA CC la ricompensa da consegnare agli altri killer, proveniente dai capi AN e MO, che erano gli unici ad avere la disponibilità DEla cassa DE clan, e che lo stesso CA lo aveva poi chiamato a Chalet Bakù il giorno dopo l'agguato per riferirgli la soddisfazione di questi ultimi per quel che avevano fatto. 7 In definitiva, la sentenza di primo grado aveva affermato la riconducibilità DE mandato omicidiario ai due capi fondata da un lato sulle dichiarazioni di AR, fonte diretta altamente qualificata, e trovato riscontro sia nella chiamata in correità di GA AN (de auditu unicamente rispetto al conferimento solenne ELincarico, ma non anche quanto alla individuazione dei mandanti e alla fase esecutiva) sia nella chiamata in correità di CA AN, il quale, de relato sia dal fratello sia dal AR, aveva confermato l'attendibilità di entrambi e la valenza probatoria quanto al fatto reato e alla riferibilità soggettiva DElo stesso a AN e MO. Dal canto suo, sempre secondo il GUP„ MA OR aveva riferito de relato circostanze apprese sia da un componente DEla squadra DElo Chalet Bakù sia da taluni partecipi e dal CA, indicando il ruolo di TA, DE ZZ e dal AR e DElo stesso CA (che si era occupato di monitorare i comportamenti DEle vittime per poi restare in attesa DEle informazioni circa l'esito ELagguato, che aveva provveduto a riportare ad AN). 1.2 La Corte di assise appello, nel confermare le condanne per gli altri imputati e per le restanti imputazioni, tra cui„ in particolare, quella associativa, aveva invece reputato inadeguati gli elementi acquisiti per affermare la responsabilità ELAN e DE MO quali mandanti e concorrenti per i fatti di cui ai capi E) e F). Nel corso DE giudizio di secondo grado, era stata disposta e si era dato corso alla rinnovazione EListruttoria dibattimentale con l'esame (sollecitato dal PM) DE coimputato (in relazione al reato associativo) GI MB il quale, dopo la sentenza di primo grado, aveva iniziato a collaborare fornendo informazioni utili in ordine ai fatti, e con la citazione, quale teste, di MA CA, a sua volta sollecitata dalla difesa DE ZZ, ai sensi ELart. 195 cod. proc. pen.. La Corte territoriale aveva operato un'attenta valutazione di attendibilità dei dichiaranti vagliando i rapporti esistenti tra loro ovvero i motivi sottesi alla scelta collaborativa escludendo di poter mettere in dubbio la spontaneità e la autonomia DEle rispettive dichiarazioni come frutto di pregressi incontri o accordi, alla luce di alcune discrasie nelle versioni singolarmente fornite, come puntualmente evidenziate dalle stesse difese. La stessa Corte di assise d'appello aveva preso atto che per tutti i restanti imputati in ordine al reato di cui al capo A) e anche per AR - quanto ai fatti di omicidio e tentato omicidio, per i quali era proceduto separatamente - si era giunti a sentenza di condanna sulla base DEle fonti dichiarative utilizzate nel presente 8 procedimento e, in particolare, aveva escluso che la idoneità DEle dichiarazioni DE collaboratore MB potesse essere minata dalla circostanza che la sua scelta collaborativa era intervenuta solo dopo la condanna di primo grado poiché costui, intraneo al sodalizio criminoso, non si era limitato ad ammettere i fatti per i quali era stato tratto a giudizio, ma aveva riconosciuto la sua diretta partecipazione per altri omicidi, estranei al processo in corso. Aveva quindi respinto i gravami proposti nell'interesse di LE ZZ e OV TA quanto ai reati di cui ai capi E) e G) escludendo che le denunciate divergenze nella ricostruzione ELepisodio, come emergenti dalle varie fonti dichiarative, ovvero di quanto dichiarato dai c:ollaboratori GA AN e AR e il teste oculare AT IC, non riguardavano aspetti DE nucleo centrale ELepisodio ben potendo trovare logica spiegazione in una non corretta percezione da parte DE predetto teste, posizionato dal balcone DEla sua abitazione, che per la concitazione DE momento aveva attribuito i colpi esplosi da ambo i lati DEla autovettura agli occupanti posizionati suoi sedili posteriori, credendo che quindi fossero in numero di quattro. Aveva anche evidenziato la autonomia DEle dichiarazioni rese dai collaboratori, in quanto il AR, quando aveva iniziato a collaborare, si trovava in stato di fermo per un altro omicidio e non era a conoscenza di quanto solo pochi giorni prima aveva riferito GA AN. La Corte di assise di appello, invece, con riguardo alla responsabilità ELAN e DE MO per i fatti di omicidio e di tentato omicidio, aveva ritenuto che le dichiarazioni DE AR, pur dettagliate in ordine all'episodio ELagguato ed al mandato conferito da costoro, erano risultate tuttavia prive dei necessari riscontri esterni: aveva sostenuto che GA AN, pur confermando che AR e TA erano stati chiamati prima ELagguato dai due capi, aveva parlato di un generico mandato ornicidiario — in quanto non riferito in modo specifico a IC — e comunque di una informazione appresa de relato dalla stessa fonte primaria;
il collaboratore aveva riferito infatti di aver appreso tali circostanza proprio da AR e da TA al loro ritorno dalla convocazione dai capi allo chalet Bakù dove i due erano stati rimproverati da AN in quanto stavano lì da un mese e non avevano ucciso ancora nessuno;
secondo la Corte di assise d'appello, poi, le dichiarazioni di GI MB si erano rivelate "estremamente generiche" poiché il collaboratore, componente DE gruppo di fuoco DElo Chalet Bakù, si era limitato ad affermare che qualche mese prima ELomicidio aveva ricevuto personalmente da MO ed AN l'incarico di uccidere il IC;
aveva inoltre escluso di aver partecipato all'omicidio ma che il giorno prima si era incontrato allo Chalet Bakù con tutti i vertici DE clan Abete- 9 AN-Notturno, tra i quali MO e AN, i quali, a dire DE MO, mentre lui se ne era andato in vacanza loro erano rimasti lì a «cercare di ammazzare qualche rivale» ed avendo potuto assistere al colloquio intercorso tra i due e nel corso DE quale l'AN aveva affermato di aver mandato a chiamare "quelli dei TE LA", ovverossia LE Mingione, ZZ, TA e AR, aggiungendo che "vediamo se sono capaci altrimenti andiamo noi e facciamo vedere in quanto tempo uccidiamo questi due scemi"; il giorno dopo, sempre secondo il racconto ELMB, il CA aveva riferito che TA e ZZ avevano portato a termine l'incarico ma che, in ogni caso, avevano "faticato". La sentenza DEla Corte di assise di appello era stata impugnata, con ricorso per cassazione, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che aveva dedotto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen.. In particolare, la parte pubblica aveva criticato la sentenza nella parte in cui i giudici di secondo grado non avevano giudicato le dichiarazioni di GI MB un valido riscontro a quelle rese dal AR e da GA AN che, invece, per la loro specificità, indipendenza ed autonomia genetica, ben potevano e dovevano essere considerate un valido riscontro individualizzante. 1.3 La S.C., con sentenza resa in data 31.5.2017 (Sez. 6, n. 40530), aveva accolto il ricorso DE PG: aveva in primo luogo ribadito il principio DEla "libertà dei riscontri" la cui tipologia, non essendo predeterminata nella specie e nella qualità, può essere di qualsiasi tipo e natura e "... ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano DEla mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma"; in quest'ottica, i giudici DEla fase rescindente, richiamando le SS.UU. "Aquilina", avevano ricordato che "... in tema di prova DE mandato omicidiario, la indicazione di un possibile interesse ELimputato al DEitto, pur non potendo costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco ed individualizzante DEla chiamata in correità, spiega una funzione orientativa ..." e che, per altro verso, "... non è richiesto che il riscontro integri la prova DE fatto, in quanto lo stesso perderebbe la sua funzione gregaria per tramutarsi nella prova principale, cla sola sufficiente, e per altro verso che l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, bensì le dichiarazioni DE propalante e quindi la loro attendibilità ...". l o Era stato ribadito che il riscontro può riposare su qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto, "... con l'unico limite ... costituito dall'esigenza che esso sia estraneo - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni da confermare, dovendosi scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio DEla circolarità". La sentenza rescindente ha quindi affermato che la Corte di assise di appello, pur proclamando la propria adesione a tali consolidati principi, li aveva tuttavia in concreto disattesi essendosi limitata a vagliare la attendibilità DE AR ed a ricercare riscontri esterni "... che confermassero esclusivamente il suddetto mandato nei termini descritti da costui, senza portare la propria attenzione sulla valenza indiziante di altri elementi, che, in quanto dotati di connotazione individualizzante, si prestavano, complessivamente considerati e valutati, a confermare ab extrinseco - in quanto con essa compatibili e di questa rafforzativi, l'attendibilità DEla chiamata in correità in relazione al coinvolgimento di costoro nei fatti-reato di cui si discute". Era stato perciò stigmatizzato l'errore in cui erano incorsi i giudici di seconde cure nel dare rilievo al fatto che nessuno dei collaboratori aveva potuto confermare di aver ricevuto lo specifico (in quanto riferito proprio alle persone che sarebbero state vittime ELattentato DE 28 agosto) mandato omicidiario ovvero di esserne a conoscenza "... non attribuendo, quindi, valenza dimostrativa ad altri seri e consistenti elementi fattuali, indicativi DElo specifico e concreto contributo concorsuale degli imputati nella realizzazione DE crimine". In tal senso erano state richiamate, invece, le dichiarazioni di GA AN, riportate nella stessa sentenza di appello, il quale "... aveva riferito di un incontro con AN e MO, avvenuto il giorno prima ELomicidio in cui erano stati chiamati TA e AR allo Chalet Bakù, mentre entrambi, con lo stesso dichiarante, già si trovavano nella postazione di osservazione allestita ad hoc nella Vela CE per la eliminazione degli obiettivi" e che "... al ritorno sia AR che TA ... avevano riportato alla batteria lo scontento dei capi perché, nonostante fosse passato un mese dal loro insediamento, non avevano ancora ucciso nessuno (...), sollecitandoli quindi ad agire con l'eliminazione degli obiettivi (i gestori DEla piazza DEla Vela CE, segnatamente IC, NT ed un certo Tatà)". La S.C. aveva sottolineato che nella stessa sentenza impugnata si era dato atto "... che GI MB (...) aveva riferito che IC era il responsabile DElo spaccio per i NE nella Vela CE e che questi era, con GE AN, l'obiettivo da colpire nella lotta tra i due clan avversi e di aver partecipato il 27 agosto 2012 alla riunione presso lo Chalet Bak:ù nella quale si erano dati raccolta tutti i vertici DEle famiglie Abete-AN-Notturno, tra i quali i due capi 1 1 AN e MO;
che in tale incontro i due lo avevano informato di aver «mandato a chiamare» i componenti DE gruppo di fuoco dei TE LA perché era da tempo che non commettevano nessun reato per impossessarsi DEla Vela CE e che loro puntavano a AN o al IC per creare un danno ai NE, dichiarandosi l'AN pronto a colpire i due personalmente se la batteria di fuoco non si fosse rivelata capace"; aveva aggiunto che lo stesso MB aveva riferito "... di essere stato inviato al termine DEla suddetta riunione da MO ad avvisare MA CA che erano stati mandati a chiamare quelli là dei TE LA e di fare sapere qualcosa al primo e che costui gli aveva risposto di aver avvisato GA AN e di occuparsi lui di informare il MO;
che il giorno dopo MA CA gli aveva detto che ZZ, AR e TA avevano faticato nell'uccidere il IC e ferire gli altri due, aggiungendo che stava andando da MO e AN a riferire che era tutto a posto ..." e"... che aveva personalmente constatato la soddisfazione di questi ultimi per come AR avesse realizzato l'omicidio, commentando ci hanno messo un po' di tempo, però hanno fatto risultato uccidendo GE IC". Tanto premesso, la S.C. aveva fatto presente che, con riferimento alle dichiarazioni di GA AN, era stata ancora una volta la stessa sentenza impugnata a ricollegare la fonte DEla conoscenza di quest'ultimo sulla provenienza DE mandato da AN e MO "... non solo al AR, ma anche al TA, allorquando questi ultimi erano tornati dall'incontro DE 27 agosto 2012 allo Chalet Bakù con i suddetti capi" sicché "... è la stessa Corte territoriale ad aver escluso la natura esclusivamente circolare ELinformazione, in quanto proveniente da fonti dirette diverse"; per altro verso, era stata sempre la sentenza impugnata "... ad evidenziare che questi aveva confermato non solo l'oggetto DEla riunione tenuta dai due capi (...), ma soprattutto, per averlo udito personalmente, il loro messaggio di sollecitazione ad operare diretto al gruppo di fuoco addetto al compito ..." risultando perciò coerente con il quadro DEineato "... la circostanza riferita dall'MB sulla puntuale informazione di ritorno fornita al MO da parte di CC (tutto è a posto), all'esito ELesecuzione compiuta dai killer, con correlata soddisfazione espressa da entrambi i capi". In definitiva, la sentenza rescindente aveva concluso nel senso che "... la Corte di assise di appello, pur a fronte di elementi di riscontro, indicativi DElo specifico e concreto contributo concorsuale degli imputati AN e MO nella realizzazione dei reati di cui ai capi E) e F), ha erroneamente focalizzato la sua attenzione nella ricerca di elementi che confermassero lo specifico, personale, incarico ricevuto dagli esecutori direttamente da costoro" non considerando che "... nel caso di coincidenza col capo di un'organizzazione criminale di tipo mafioso direttamente interessato (come n caso di specie) all'eliminazione fisica degli autori 12 DEla scissione intervenuta nel nucleo originario degli affiliati, può legittimamente connotarsi di un margine di determinatezza meno stringente quanto ai relativi contenuti: il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso DE mandante negli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente al mandato possa ritenersi incompatibile col principio di colpevolezza, trattandosi di incarico relativo a un ambito definito di possibili vittime" imponendosi, perciò, "... l'annullamento DEla sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) DEla rubrica nei confronti di AN EL e MO GI per nuovo giudizio che tenga conto, nella valutazione DE complessivo quadro probatorio, dei principi suddetti". 2. Prima di passare all'esame DEla sentenza impugnata e dei motivi di censura articolati in questa sede dalla difesa ELAN, è quanto mai opportuno ribadire l'ormai consolidato principio secondo cui la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento DE dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione DEle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio c:onvincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione DEle risultanze processuali (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , n. 4586:3 DE 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; cfr., anche, Sez. 6, n. 19206 DE 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122 - 01, in cui la Corte ha chiarito che nel caso di annullamento con rinvio DEla sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione DEla situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione DEle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini DEla decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato;
conf., ancora, Sez. 5, Sentenza n. 42814 DE 19/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014 ) Rv. 261760 - 01; Sez. 5, n. 7567 DE 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830 - 01; Sez. 6, n. 42028 DE 04/11/2010, Regine, Rv. 248738 - 01). Rileva il collegio che, nel caso di specie, la Corte di assise di appello, che ha giudicato in sede di rinvio, si è conformata ai principi sopra richiamati dando correttamente séguito ai rilievi formulati nella sentenza rescindente alle cui considerazioni si è coerentemente adeguata. 13 Ha spiegato che la S.C. aveva ritenuto necessario un approfondimento sulle dichiarazioni di GA AN e GI MB nel senso, tuttavia, DEla loro sostanziale convergenza circa la individuazione dei due capi DE sodalizio, AN e MO, quali mandanti DEla spedizione DE 28 agosto e sulla individuazione DEle vittime, identificate in esponenti DE gruppo NE-AS da colpire ad opera DE gruppo di fuoco dei "sette palazzi". Ha quindi riportato le dichiarazioni di GI MB, escusso soltanto in secondo grado, sulle intenzioni dei vertici DE gruppo e sul fatto di aver personalmente udito AN e MO parlare DEla necessità di colpire il gruppo DE IC;
DE pari ha riportato le dichiarazioni di GA AN relative al giorno precedente i fatti quando TA e AR erano stati convocati allo Chalet Baku e, al loro ritorno, avevano riportato lo scontento dei capi (AN e MO) per la loro inerzia con la correlativa e conseguente sollecitazione ad operare per eliminare gli obiettivi individuati nel IC, nel NT ed in un certo "Tatà". La Corte territoriale ha quindi richiamato le dichiarazioni ELMB quanto al fatto che era stato lo stesso MO ad avvisare MA C:LI che erano stati mandati a chiamare "quelli là dei palazzi" e che il giorno dopo MA CA aveva detto ad MB che ZZ, AR e TA avevano "faticato" per portare a termine l'omicidio, avendo infine potuto constatare direttamente la soddisfazione di AN e MO. Quanto all'AN, i giudici DEla fase rescissoria hanno sostenuto che era stata direttamente la Corte di Cassazione a far presente che la "fonte" DEle sue dichiarazioni era il TA e non (soltanto) il AR, escludendosi, in tal modo, ogni profilo di "circolarità". Al di là di questi specifici elementi di riscontro (ovvero le dichiarazioni di GA AN e GI MB alla cui valutazione positiva ha ritenuto di essere "vincolata" dalla sentenza rescindente), la Corte di assise di appello, in coerenza con le considerazioni svolte dalla S.C., ha richiamato, quali elementi di riscontro indiretto, la posizione apicale di AN e MO che, nel presente processo, è stata oggetto di conferma definitiva proprio dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento quanto al fati:o omicidiario tanto da essere stata massimata proprio sul punto DE "concreto esercizio" DE ruolo apicale da parte degli odierni ricorrenti. Ha inoltre richiamato le produzioni documentali DEla difesa, ammesse nella fase rescissoria e che, a suo avviso, finiscono per corroborare l'assetto organizzativo DE sodalizio, l'articolazione dei gruppi di fuoco ed il contrasto acceso con i rivali DEla NE-AS così da fornire un sia pure indiretto riscontro alle propalazioni concernenti il mandato conferito dall'AN e dal MO al 14 "gruppo di fuoco": ha richiamato, a tal proposito, l'omicidio di GA AR • (occorso in Terracina il 23.8.2012) e di MA TA (avvenuto in Napoli • 1'8.10.2012) a conforto DEla divisione in gruppi e DEla posizione di primazia dei due imputati spiegando, anzi, che la stessa assoluzione DE MO per l'omicidio TA era tuttavia partita dal presupposto DEla indispensabilità DE suo assenso per l'iniziativa. Ha in particolare sottolineato che era stato proprio GI MB, che aveva già meritato il riconoscimento DEla attenuante di cui al terzo comma ELart. 416-bís.1 cod. pen. in quanto giudicato pienamente attendibile, ad orientare la assoluzione DE MO, essendosi assunto la responsabilità materiale DE fatto ed avendo riferito che lo stesso MO si era complimentato con lui per l'iniziativa che aveva adottato anche senza il suo assenso. La Corte di assise di appello non ha omesso di affrontare le discrasie temporali già evidenziate dalla difesa DE MO (e, ad onor DE vero, non da quelle ELAN) ed ha riportato le dichiarazioni di GA AN sul fatto di aver rivisto MO dopo un po' dall'omicidio e l'AN dopo più giorni perché egli (AN) "rimaneva nel Monte Rosa"; ha riportato, inoltre, le dichiarazioni di OV AR, il quale aveva riferito di avere incontrato i due 15-20 giorni prima ELomicidio DE 23 agosto (Terracina), ed ha motivato sulla sostanziale "conciliabilità" DEle rispettive versioni;
ha per altro verso richiamato quanto riferito da CA AN circa la difficoltà di incontrare i due capi nei quindici giorni successivi all'omicidio avvenuto in quel di Terracina ed a contattare la "batteria di fuoco" avendo appreso da OV TA che i due erano "ancora fuori". 3. Tanto premesso, rileva il collegio che le doglianze articolate dalla difesa ELAN sono manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 3.1 In tal senso si deve infatti ritenere quanto al rilievo secondo cui le propalazioni ELMB non sarebbero idonee a riscontrare il AR in quanto il primo aveva intrapreso il suo percorso di collaborazione soltanto dopo il primo grado DE processo cui aveva partecipato in qualità di coimputato (per il capo A) avendo avuto modo di venire a conoscenza di tutte le dichiarazioni che vi erano confluite;
secondo la difesa, dunque, la Corte di assise di appello avrebbe valorizzato le dichiarazioni DE predetto MB, già giudicato attendibile in altri giudizi, senza tuttavia tener conto DE principio di "frazionabilità" ELapprezzamento DE contributo dichiarativo. Rileva allora il collegio che, come già accennato, era stata la sentenza rescindente a dar conto DE fatto che già la Corte di assise di appello, nella sentenza impugnata, aveva preso in esame la questione DE momento in cui 15 l'MB aveva intrapreso il suo percorso di collaborazione con la giustizia, escludendo, tuttavia, che la sua veste di imputato nel medesimo processo potesse • inficiare in qualche modo la genuinità DEle sue propalazioni atteso che il predetto non si era limitato ad ammettere i fatti per i quali era stato tratto a giudizio ma si era accusato di altri omicidi, estranei al processo in corso (cfr., pag. 12 DEla sentenza rescindente). Per questa ragione, dunque, la S.C. aveva richiamato le dichiarazioni DE collaboratore ribadendone la idoneità a riscontrare quelle DE AR, senza nuovamente affrontare il problema, che non era stato sollevato, DEla loro "genuinità" rispetto ad altri contributi forniti dall'MB e che gli avevano meritato l'attenuante DEla collaborazione. È inoltre appena il caso di ribadire che la possibilità di una valutazione "frazionata" DEle propalazioni dei collaboratori (giudicati cioè attendibili per una parte DEla loro narrazione ed inattendibili per altri fatti) è tuttavia legata al fatto che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia e, soprattutto, che il giudice sia in grado di motivare specificamente con riguardo alla parte DEla narrazione DE dichiarante che fosse risultata smentita, pur formulando o ribadendo un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva (cfr., Sez. 1, n. 40000 DE 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917 - 01). Questa Corte ha inoltre più volte puntualizzato che, in tema di valutazione DEle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (cfr., Sez. 2, n. 13604 DE 28/10/2020, Torcasio, Rv. 281127 - 04; Sez. 1 - , n. 8218 DE 29/01/2019, Nicolamarino, Rv. 274917 - 02). 3.2 Altrettanto manifestamente infondato è il rilievo con cui vengono ribadite le considerazioni svolte in appello (ancora una volta, va detto, dalla difesa DE MO e non già ELAN), in relazione all'omicidio avvenuto in Terracina il 23.8.2012 e, in particolare, alla riferita difficoltà DE MO e ELAN a contattare la "batteria di fuoc:o" ed il loro ruolo di mandanti dei fatti DE 28 agosto. Ebbene, ferme le dichiarazioni dei collaboratori, reciprocamente riscontrate, circa la "convocazione" DE gruppo di fuoco avvenuto il giorno 27 agosto, la Corte di assise di appello ha congruamente spiegato che tale evenienza non è affatto in contrasto con il fatto che i due capi DE sodalizio, dopo l'omicidio in Terracina, avessero adottato DEle opportune cautele, in quanto "... il ruolo degli odierni imputati non è di partecipi all'esecuzione materiale e non presuppone, 16 dunque, la loro presenza fisica sul posto" (cfr., pagg.
8-9 DEla sentenza qui in verifica). In definitiva, la confermata e ribadita attendibilità dei dichiaranti quanto al conferimento DE mandato omicidiario in data 27 agosto non è stata superata o messa in crisi dagli elementi addotti dalla difesa e che, con motivazione "in fatto" e, nel contempo, non manifestamente iliogica o intrinsecamente contraddittoria, sono stati valutati come non suscettibili di introdurre un "ragionevole dubbio" sulla responsabilità DE ricorrente. E' d'altra parte pacifico la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" non può essere invocata in sede di legittimità dove rileva esclusivamente quando la sua violazione finisca con il tradursi nella illogicità manifesta e decisiva DEla motivazione DEla sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione DEle fonti di prova (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 28957 DE 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01). 4. L'inammissibilità DE ricorso comporta la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore DEla Cassa DEle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma, il 15.12.2023