Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13717/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13717 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefetto della Provincia di Roma – Prefettura della Provincia di Roma – AREA I BIS – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia – Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 recante “ il rigetto della domanda di iscrizione, formulata da -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della -OMISSIS-., nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 istituito presso questa Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del citato D.P.C.M.” ;
della nota di comunicazione del rigetto della Prefettura della Provincia di Roma – AREA I BIS – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia – Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 18 ottobre 2022;
del parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 21 giugno 2022;
del preavviso di diniego del 23 giugno 2022;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “-OMISSIS-.” ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, segnatamente, del provvedimento, adottato dal Prefetto di Roma il 14 ottobre 2022, recante il “rigetto della domanda di iscrizione, formulata da -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della -OMISSIS-., nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 istituito presso questa Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del citato D.P.C.M.”
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, ha rilevato la pendenza, nei confronti dell’amministratore unico della ricorrente, di due procedimenti penali per il reato di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (ora 452 quaterdecies c.p.). Il reato è considerato “spia” del condizionamento mafioso in quanto rientrante tra i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., menzionati dall’art. 84, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011 tra i reati che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, oltre che di precedenti interdittive adottate con riferimento ad altre società, da lui amministrate, tutte riferibili al traffico illecito di rifiuti. In questo quadro, richiamato il principio del “più probabile che non”, l’Amministrazione ha ritenuto sussistenti indici sintomatici di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la carenza e parzialità dell’istruttoria, il difetto, l’incongruenza e illogicità della motivazione, nonché la violazione della regola del più probabile che non. In sintesi, la ricorrente ha lamentato l’assenza di una valutazione che tenga conto della storia del suo amministratore, -OMISSIS-, nel mondo del trattamento dei rifiuti (60 anni di attività e 79 brevetti ottenuti) che renderebbe inverosimile la tesi per la quale egli sarebbe disposto a perdere la posizione acquisita sul mercato per consentire l’infiltrazione mafiosa. Inoltre, nel provvedimento impugnato mancherebbero elementi attuali riferibili alla sola società ricorrente, nonché qualsiasi indicazione sui legami tra quest’ultima e le precedenti società del -OMISSIS-, già colpite da interdittiva antimafia;
II. la violazione e falsa applicazione della legge 190/2012, nonché l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, incongruenza e illogicità della motivazione. Nel dettaglio, la ricorrente ha evidenziato che mentre il provvedimento richiama un plurimo e reiterato traffico illecito di rifiuti (ritenendolo decisivo ai fini di una possibile infiltrazione mafiosa), pur trattandosi di mere ipotesi accusatorie, non considera adeguatamente il fatto che, la sola volta in cui quelle accuse sono state esaminate dal giudice penale, la fattispecie è stata riqualificata come attività di gestione di rifiuti non autorizzata. O meglio, tale circostanza è stata considerata, ma sminuita dall’Amministrazione dando rilievo al fatto che la sentenza che ha riqualificato la condanna è stata appellata dal P.M., con ciò manifestando un plateale vizio di erroneità dei presupposti. Infatti, l’esito del giudizio penale avrebbe dovuto indurre la stessa Amministrazione a riqualificare le ipotesi accusatorie, considerandole atti di gestione di rifiuti nella disponibilità delle società del Gruppo.
3. L’UTG di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio, in data 19 novembre 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale soltanto la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Preliminarmente, appare opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l'esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha già più volte osservato che la ratio della normativa è quella di evitare il "rischio" di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell'operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose.
In questo quadro, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell'informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell'impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985). Nello svolgimento di tale valutazione sintetica, deve essere tenuta presente l'autonomia tra la sfera dell'indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ribadite recentemente anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5836/2025, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito quanto segue:
"3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
3.1. Lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (qui in avanti, per brevità, anche codice antimafia) - riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate".
3.2- Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell'impresa sono all'evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
3.3- Il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento e, cioè, l'elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso si verifichi.
3.4- Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi." (Consiglio di Stato, Sezione III, 31 marzo 2023, sentenza n. 3338).
E ciò pur nella consapevolezza che "il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, "non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, "a condotta libera", sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che "può" - si badi: può - desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali "unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata " (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6105/2019).
2. Nel quadro complessivo che precede, il Collegio ritiene che entrambi i motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente per esigenze logico giuridiche, non possano essere condivisi.
In particolare, occorre esaminare, in punto di fatto, la pluralità di vicende in cui il -OMISSIS- è risultato coinvolto e che sono state ritenute sintomatiche da parte dell’Amministrazione del pericolo di infiltrazione mafiosa.
In primo luogo:
1) -OMISSIS-, amministratore unico della ricorrente, ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, consorzio destinatario di provvedimento interdittivo antimafia, adottato dalla Prefettura in data 24.1.2014 (e confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. n. 1315 del 23.03.2017), unitamente alle società -OMISSIS- (di cui risultava proprietario lo stesso -OMISSIS-) e alle -OMISSIS- (di cui lo stesso -OMISSIS- era amministratore unico), emesso a seguito dell'Ordinanza del Tribunale di Roma del 02.01.2014 applicativa di misure cautelari e personali, resa nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, in relazione alla commissione di reati, tra cui quello previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 (oggi 452 quaterdecies c.p.);
2) nell'ambito del suddetto procedimento penale il -OMISSIS- era stato indagato, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 260 c.p. del D.Lgs. n. 152/2006, quale amministratore di fatto della -OMISSIS-, già destinataria di diversi provvedimenti interdittivi antimafia da parte della Prefettura di Roma: il primo adottato in data 29.11.2006 (confermato in primo grado dal T.A.R. Lazio, sez. I ter, con sentenza n. 2776 del 10.3.2022); il secondo adottato in data 13.3.2014 ed il terzo emesso in data 21.5.2020 (confermato in primo grado dal T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, con sentenza n. 2771 del 10.3.2022 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 981/2017);
3) lo stesso -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio con Decreto del 13 settembre 2019 e del 10 maggio 2022 dal Tribunale di Roma-Ufficio del G.I.P., in qualità di legale rappresentante del Consorzio CO.LA.RI., per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006 (oggi rubricato nell'art. 452 quaterdecies c.p.) perché, in concorso con altri soggetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, e con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti in assenza di autorizzazione.
2.1. Ebbene, la consistenza e la ripetitività delle circostanze di fatto (tutte riconducibili, ex ante , al traffico illecito di rifiuti) che hanno visto il coinvolgimento del -OMISSIS-, nelle diverse cariche ricoperte nelle società ad egli riferibili, hanno rappresentato il quadro storico e indiziario in cui l’Amministrazione ha poi collocato gli indici attuali di un possibile condizionamento mafioso.
In particolare, l’Amministrazione ha dato rilievo, come visto, ai due differenti procedimenti penali a carico di -OMISSIS-, ad oggi pendenti davanti al Tribunale di Roma, nella fase del rinvio a giudizio, per il reato di cui all’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), oggi rubricato nell’art. 452 quaterdecies c.p.
Si tratta di circostanza fattuale attuale, riferibile alla società ricorrente (per il tramite del suo amministratore) e idonea a integrare la previsione di cui all’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 che dà rilievo sintomatico, ai fini dell’adozione dell’interdittiva, anche ai provvedimenti che dispongono il giudizio con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, considerati delitti spia della possibile infiltrazione mafiosa.
2.2. Nondimeno, il Collegio non ritiene che, nel caso concreto, l’Amministrazione abbia compiuto un indebito automatismo al fine di adottare il provvedimento impugnato. Invero, le circostanze sopra individuate, ossia dei due procedimenti penali a carico del -OMISSIS-, sono state collocate in un quadro indiziario più ampio, da cui è emerso il sistematico coinvolgimento del medesimo soggetto in attività che sono state ritenute sintomatiche del traffico illecito di rifiuti e che hanno portato a plurime interdittive antimafia nei confronti delle società da egli amministrate o di cui era proprietario. In questo quadro, caratterizzato dalla ripetitività delle condotte e degli addebiti ipotizzati a carico del -OMISSIS-, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia fatto buon governo del principio del più probabile che non, ritenendo che la società ricorrente fosse esposta al rischio di infiltrazione mafiosa alla luce delle condotte del suo amministratore.
Né potevano avere rilievo dirimente, in senso contrario, la storia professionale del -OMISSIS-, né la riqualificazione operata dal Tribunale di Roma (sentenza -OMISSIS-) dell’ipotesi di reato formulata a suo carico.
Con riguardo al primo profilo, il Collegio si limita ad osservare che non si può svolgere alcun automatismo tra “storia professionale” ed esclusione del rischio di infiltrazione mafiosa, non essendo sufficiente la stabile presenza sul mercato o la reputazione professionale acquisita per escludere la sussistenza di fattispecie sintomatiche su cui intervenire nell’ottica preventiva che caratterizza la materia in esame, peraltro in un contesto sia storico che attuale caratterizzato dai plurimi indici sintomatici sopra ricostruiti.
Relativamente alla riqualificazione dell’ipotesi accusatoria compiuta dal Tribunale di Roma (nell’unico caso finora giudicato), deve essere ribadita l’autonomia della valutazione discrezionale compiuta dall’Amministrazione, basata su un’ottica di contrasto anticipato ad ogni forma di condizionamento di tipo mafioso, rispetto agli esiti a cui perviene la magistratura ordinaria. Non può pertanto affermarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato per non aver recepito gli esiti a cui è pervenuto il Tribunale di Roma, in un unico caso e con una pronuncia non ancora assistita dalla forza del giudicato.
3. Per le ragioni esposte, il provvedimento che ha rilevato il rischio di infiltrazione mafiosa, è esente dai vizi di legittimità indicati dalla ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IA, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | MA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.