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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ IN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 1 - Sede Torino - Indirizzo_1 10134 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle rispettive conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal rifiuto tacito formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla società Resistente_1 S.r.l. in data 14 luglio 2020 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Torino. Tale istanza aveva ad oggetto la restituzione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica versate nel periodo 2010-2011 al fornitore Società_1 S.r.l., successivamente posta in scioglimento e liquidazione e all'esito cancellata dal registro delle imprese.
Le Dogane opponevano il diniego tacito rilevando, postea, il difetto di legittimazione attiva della società richiedente (in quanto consumatore finale e non soggetto passivo dell'imposta), l'inammissibilità dell'istanza per violazione dell'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 (mancata comunicazione all'Agenzia delle
Entrate), la tardività per intervenuta decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, e il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia per parte dell'importo relativo a utenze con potenza inferiore a 200 kW.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, con sentenza n. 188/2025 del 31 gennaio 2025, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, riconoscendo il diritto della società al rimborso delle somme versate.
I giudici di primo grado qualificavano l'azione come ripetizione di indebito oggettivo, conseguente al versamento di un tributo illegittimo perché in contrasto con il diritto dell'Unione; riconoscevano la legittimazione della società ricorrente in base al principio di effettività, considerando che "il fornitore risulta cancellato all'esito della procedura di scioglimento e liquidazione" e che "l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa"; applicavano il termine decennale di prescrizione anziché quello biennale di decadenza previsto dall'art. 14 TUA, ritenendo che trattandosi di indebito oggettivo non si applichi il termine proprio del rapporto di imposta;
infine affermavano la legittimazione passiva dell'Ufficio anche per l'importo di € 298,89 relativo a utenze con potenza fino a 200 kW, richiamando la sentenza della Cassazione n. 21883/2024 sulla natura erariale delle addizionali.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello articolando quattro motivi principali, che ripropongono quelli svolti in primo grado. Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Meritano integrale condivisione le motivazioni della sentenza di primo grado. Il contenzioso tributario in materia di accise ha ricevuto una sistemazione auspicabilmente definitiva a seguito di almeno due fondamentali pronunce. La prima, è la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 21183/2024 (su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. promosso dalla CGT di Piacenza, medesimo odierno estensore); la seconda è della
Corte Costituzionale, sentenza n. 43/2025.
Risulta così definitivamente chiarito: i) che la legittimazione passiva spetta all' Agenzia delle Dogane quale amministrazione centrale, in ragione della natura sostanzialmente erariale del tributo, dovendosi riconoscere alle Province “una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva. E d'altro canto il riferimento del citato art. 63, D.Lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai "servizi " del "contenzioso " in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.” (Cassazione civile sez. trib., 02/08/2024, (ud. 03/07/2024- dep. 02/08/2024) - n. 21883); ii) che il tributo è comunque illegittimo per violazione del diritto eurounionale: con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511/1988, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della Direttiva 2008/118/CE. La Corte ha stabilito che l'addizionale provinciale, essendo priva di quella
'finalità specifica' richiesta dalla normativa europea, contrasta con il diritto dell'Unione. Trova pertanto esplicita conferma quanto espresso dalla Cassazione, che “ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 15198/2019).” (Cass. 21883/2024, in motivazione)
iii) che di regola l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione IN spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente;
salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il cessionario nei confronti dell'Amministrazione IN (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 14200/2019). (Cass. 21883/2024, in motivazione).
Alla luce dei predetti principi deve ritenersi che:
i) è indubbia la legittimazione passiva dell'Ente appellante;
ii) l'illegittimità del tributo determina analoga qualificazione del suo addebito all'utente dell'energia, di guisa che la richiesta di rimborso è, tecnicamente, una ripetizione di indebito oggettivo e come tale non soggetta alle decadenze del rapporto tributario;
iii) in ogni caso, quanto al termine di prescrizione, esso non potrebbe che avere natura decennale e dies a quo da individuarsi nel 5 marzo 2015, data della pronuncia della CGUE che ha sancito la possibilità del giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, comma 2, D.L. 551/1988;
iv) che l'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 non trova applicazione, non configurandosi una fattispecie di rimborso tributario ma di restituzione di indebito civile.
Non v'è dunque ragione alcuna per discostarsi dalle motivazioni della pronuncia di primo grado, che va pertanto confermata. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in complessivi € 4.200,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ IN, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 297/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 1 - Sede Torino - Indirizzo_1 10134 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 188/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle rispettive conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal rifiuto tacito formatosi sull'istanza di rimborso presentata dalla società Resistente_1 S.r.l. in data 14 luglio 2020 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Torino. Tale istanza aveva ad oggetto la restituzione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica versate nel periodo 2010-2011 al fornitore Società_1 S.r.l., successivamente posta in scioglimento e liquidazione e all'esito cancellata dal registro delle imprese.
Le Dogane opponevano il diniego tacito rilevando, postea, il difetto di legittimazione attiva della società richiedente (in quanto consumatore finale e non soggetto passivo dell'imposta), l'inammissibilità dell'istanza per violazione dell'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 (mancata comunicazione all'Agenzia delle
Entrate), la tardività per intervenuta decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, e il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia per parte dell'importo relativo a utenze con potenza inferiore a 200 kW.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, con sentenza n. 188/2025 del 31 gennaio 2025, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, riconoscendo il diritto della società al rimborso delle somme versate.
I giudici di primo grado qualificavano l'azione come ripetizione di indebito oggettivo, conseguente al versamento di un tributo illegittimo perché in contrasto con il diritto dell'Unione; riconoscevano la legittimazione della società ricorrente in base al principio di effettività, considerando che "il fornitore risulta cancellato all'esito della procedura di scioglimento e liquidazione" e che "l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa"; applicavano il termine decennale di prescrizione anziché quello biennale di decadenza previsto dall'art. 14 TUA, ritenendo che trattandosi di indebito oggettivo non si applichi il termine proprio del rapporto di imposta;
infine affermavano la legittimazione passiva dell'Ufficio anche per l'importo di € 298,89 relativo a utenze con potenza fino a 200 kW, richiamando la sentenza della Cassazione n. 21883/2024 sulla natura erariale delle addizionali.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello articolando quattro motivi principali, che ripropongono quelli svolti in primo grado. Resiste l'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Meritano integrale condivisione le motivazioni della sentenza di primo grado. Il contenzioso tributario in materia di accise ha ricevuto una sistemazione auspicabilmente definitiva a seguito di almeno due fondamentali pronunce. La prima, è la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 21183/2024 (su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. promosso dalla CGT di Piacenza, medesimo odierno estensore); la seconda è della
Corte Costituzionale, sentenza n. 43/2025.
Risulta così definitivamente chiarito: i) che la legittimazione passiva spetta all' Agenzia delle Dogane quale amministrazione centrale, in ragione della natura sostanzialmente erariale del tributo, dovendosi riconoscere alle Province “una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale. Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva. E d'altro canto il riferimento del citato art. 63, D.Lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai "servizi " del "contenzioso " in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.” (Cassazione civile sez. trib., 02/08/2024, (ud. 03/07/2024- dep. 02/08/2024) - n. 21883); ii) che il tributo è comunque illegittimo per violazione del diritto eurounionale: con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511/1988, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo
2, della Direttiva 2008/118/CE. La Corte ha stabilito che l'addizionale provinciale, essendo priva di quella
'finalità specifica' richiesta dalla normativa europea, contrasta con il diritto dell'Unione. Trova pertanto esplicita conferma quanto espresso dalla Cassazione, che “ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 15198/2019).” (Cass. 21883/2024, in motivazione)
iii) che di regola l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'Amministrazione IN spetta unicamente al soggetto passivo dell'imposta ossia al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente;
salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il cessionario nei confronti dell'Amministrazione IN (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 14200/2019). (Cass. 21883/2024, in motivazione).
Alla luce dei predetti principi deve ritenersi che:
i) è indubbia la legittimazione passiva dell'Ente appellante;
ii) l'illegittimità del tributo determina analoga qualificazione del suo addebito all'utente dell'energia, di guisa che la richiesta di rimborso è, tecnicamente, una ripetizione di indebito oggettivo e come tale non soggetta alle decadenze del rapporto tributario;
iii) in ogni caso, quanto al termine di prescrizione, esso non potrebbe che avere natura decennale e dies a quo da individuarsi nel 5 marzo 2015, data della pronuncia della CGUE che ha sancito la possibilità del giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, comma 2, D.L. 551/1988;
iv) che l'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 non trova applicazione, non configurandosi una fattispecie di rimborso tributario ma di restituzione di indebito civile.
Non v'è dunque ragione alcuna per discostarsi dalle motivazioni della pronuncia di primo grado, che va pertanto confermata. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in complessivi € 4.200,00, oltre accessori di legge.