Art. 1.
E' fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165 , sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa' previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.
E' fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165 , sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa' previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.