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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0010725 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2025 depositato il
17/04/2025
Richieste delle parti:
Il Ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ruicorso e l'annullamento del rifiuto espresso dall'Agenzia delle Entrate di riconoecere la legittimità e la regolarità delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, con vittoria delle spese. Il Resistente, rilevata la correttezza della documentazione giustificativa di tutte le spese portate in detrazione e oggetto di recupero, ha chiesto, a seguito di sgravio totale, la declaratoria di estinzione del giudizio peer cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 e residente in [...], Indirizzo_1, proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone avverso il diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate, su istanza di autotutela, di annullare l'avviso di rettifica su controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 relativo alla dichiarazione modello 730/2020 per i redditi 2019 notificato a mezzo pec in data 02/02/2024.
Esponeva che l'Ufficio aveva effettuato le rettifiche nel quadro E per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2011 da Euro 4516 ad Euro 0, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2012 da Euro
2525 ad Euro 736, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2013 da Euro 1823 ad Euro 0, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2014 da Euro 843 ad Euro 0, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2015 da Euro 3472 ad Euro 0, per le spesedi ri strutturazione sostenute nell'anno 2016 da Euro 11277 ad Euro 0 e per le spese di arredo sostenute nell'anno 2016 da Euro 1225 ad Euro 0, richiedendo una maggiore imposta IRPEF di Euro 1.106,00 oltre interessi per Euro 125,99.
Esponeva, altresì, di avere, in data 23/11/2023, inviato a mezzo email all'Agenzia delle Entrate di Frosinone tutta la documentazione necessaria a provare la legittimità e la correttezza degli oneri oggetto di rettifica ed in particolare le effettuate spese di ristrutturazione sostenute dal signor Ricorrente_1 in proprio e quale erede, al 50% con il fratello Ricorrente_1, della madre signora Nominativo_2, quest'ultima titolare anche delle quote di spesa sostenute da lei stessa e da Nominativo_3, suo dante causa in sede di compravendita dell'immobile avvenuta in data 10/12/2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ribadendo in linea di principio la correttezza e legittimità dell'operato dell'Ufficio e, considerata la specificità della materia del contendere e la corposa documentazione prodotta dal ricorrente, dovendo acquisire alcuni ulteriori documenti allegati al ricorso per poter verificare l'effettiva spettanza di ogni singola detrazione, si riservava di argomentare ulteriormente, nei termini di legge, all'esito del riscontro di tutta la documentazione allegata al ricorso.
Successivamente, all'esito dell'esame della documentazione allegata al ricorso dal ricorrente, integrata su richiesta dell'Ufficio, rilevata la correttezza della documentazione giustificativa di tutte le spese portate in detrazione e oggetto di recupero con la comunicazione ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, l'Ufficio in data
19/02/2025 allo sgravio integrale della cartella di pagamento oggetto del ricorso riconoscendo la piena detraibilità delle spese per ristrutturazione.
Formulava, pertanto, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con con compensazione delle spese giustificata dalla legittimità della condotta dell'Ufficio all'esito dell'esame della documentazione, come integrata, prodotta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 04720240010534573, consequenziale all'avviso di rettifica n. 04151992082 (ex art. 36-ter D.P.R. 1973) relativo all'anno di imposta 2019, notificato al Signor Ricorrente_1 in data 2 febraio 2024.
In data 3 marzo 2025 il ricorrente, preso atto dello sgravio integrale disposto dall'agenzia delle Entrate, accettava la richiesta di estinzione del giudizio con rinuncia alle spese che vanno, pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0010725 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2025 depositato il
17/04/2025
Richieste delle parti:
Il Ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ruicorso e l'annullamento del rifiuto espresso dall'Agenzia delle Entrate di riconoecere la legittimità e la regolarità delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, con vittoria delle spese. Il Resistente, rilevata la correttezza della documentazione giustificativa di tutte le spese portate in detrazione e oggetto di recupero, ha chiesto, a seguito di sgravio totale, la declaratoria di estinzione del giudizio peer cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 e residente in [...], Indirizzo_1, proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone avverso il diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate, su istanza di autotutela, di annullare l'avviso di rettifica su controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 relativo alla dichiarazione modello 730/2020 per i redditi 2019 notificato a mezzo pec in data 02/02/2024.
Esponeva che l'Ufficio aveva effettuato le rettifiche nel quadro E per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2011 da Euro 4516 ad Euro 0, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2012 da Euro
2525 ad Euro 736, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2013 da Euro 1823 ad Euro 0, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2014 da Euro 843 ad Euro 0, per le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2015 da Euro 3472 ad Euro 0, per le spesedi ri strutturazione sostenute nell'anno 2016 da Euro 11277 ad Euro 0 e per le spese di arredo sostenute nell'anno 2016 da Euro 1225 ad Euro 0, richiedendo una maggiore imposta IRPEF di Euro 1.106,00 oltre interessi per Euro 125,99.
Esponeva, altresì, di avere, in data 23/11/2023, inviato a mezzo email all'Agenzia delle Entrate di Frosinone tutta la documentazione necessaria a provare la legittimità e la correttezza degli oneri oggetto di rettifica ed in particolare le effettuate spese di ristrutturazione sostenute dal signor Ricorrente_1 in proprio e quale erede, al 50% con il fratello Ricorrente_1, della madre signora Nominativo_2, quest'ultima titolare anche delle quote di spesa sostenute da lei stessa e da Nominativo_3, suo dante causa in sede di compravendita dell'immobile avvenuta in data 10/12/2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ribadendo in linea di principio la correttezza e legittimità dell'operato dell'Ufficio e, considerata la specificità della materia del contendere e la corposa documentazione prodotta dal ricorrente, dovendo acquisire alcuni ulteriori documenti allegati al ricorso per poter verificare l'effettiva spettanza di ogni singola detrazione, si riservava di argomentare ulteriormente, nei termini di legge, all'esito del riscontro di tutta la documentazione allegata al ricorso.
Successivamente, all'esito dell'esame della documentazione allegata al ricorso dal ricorrente, integrata su richiesta dell'Ufficio, rilevata la correttezza della documentazione giustificativa di tutte le spese portate in detrazione e oggetto di recupero con la comunicazione ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, l'Ufficio in data
19/02/2025 allo sgravio integrale della cartella di pagamento oggetto del ricorso riconoscendo la piena detraibilità delle spese per ristrutturazione.
Formulava, pertanto, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con con compensazione delle spese giustificata dalla legittimità della condotta dell'Ufficio all'esito dell'esame della documentazione, come integrata, prodotta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 04720240010534573, consequenziale all'avviso di rettifica n. 04151992082 (ex art. 36-ter D.P.R. 1973) relativo all'anno di imposta 2019, notificato al Signor Ricorrente_1 in data 2 febraio 2024.
In data 3 marzo 2025 il ricorrente, preso atto dello sgravio integrale disposto dall'agenzia delle Entrate, accettava la richiesta di estinzione del giudizio con rinuncia alle spese che vanno, pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.