CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2786/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Comune di Busto Arsizio - Via Fratelli D'Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79-2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334-2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 351-2022 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1435-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1449-2022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 736-2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 541-2022 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 srl ha impugnato gli avvisi di accertamento del Comune di Busto Arsizio relativi alla imposta IMU per il 2020 (R.G. 90/2023); IMU per il 2019 (R.G. 91/2023); TASI per il 2019 (R.
G. 92/2023); IMU per il 2017 (R.G. 93/2023); TASI per il 2017 (R.G. 94/2023); IMU per il 2018 (R.G.
95/2023) e TASI per il 2018 (R.G. 96/2023) eccependo l'illegittimità degli atti impositivi per assenza del presupposto impositivo dell'applicazione integrale dell'IMU e delle sanzioni e per omessa applicazione del meccanismo del cumulo giuridico.
Nell'atto introduttivo del giudizio la società ricorrente rileva che si tratta di un complesso immobiliare, inagibile e inabitabile da anni, circostanza, questa, nota al Comune di Busto Arsizio che nel “Piano di
Gestione del
Territorio” ha anche classificato l'intera area come zona agricola. Si tratta di terreni agricoli ma anche di unità immobiliari come quelle accatastate al Dati_Catastali_1. L'Amministrazione Comunale, costituita nei termini, confermava la legittimità degli accertamenti, rilevando che un'eventuale riduzione IMU potrebbe essere riconosciuta solo ed esclusivamente per i fabbricati rurali se di proprietà di un'impresa agricola o coltivatore diretto e utilizzati direttamente dagli stessi. Deduceva che sarebbe stato necessario presentare apposita dichiarazione e che, in ogni caso, gli immobili di cui ai provvedimenti impugnati non posseggono le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni richieste.
Con la sentenza n. 138/2025 in data 28/05/2025 la Corte di primo grado di Varese ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti riducendo del 50% la imposta dovuta e compensando le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza appella in via principale l'Amministrazione Comunale e svolge appello incidentale costituendosi ritualmente la società contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale non sono fondati e non possono essere accolti.
Il primo Giudice ha correttamente con ampia ed esaustiva motivazione acceertato che nel caso di immobile inagibile o inabitabile, la legge (articolo 8 del D.L.vo 504/1992 poi articolo 13 comma 3 lettera b del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 per l'IMU ed applicabile anche alla TASI per l'estensione prevista dall'articolo 1 comma 675 della Legge 23/12/2013, n.
147) prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% previo accertamento dei presupposti di legge da parte dell'ufficio tecnico comunale o sulla base di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, come nel caso di specie.
Lo stato di inagibilità che esclude il pagamento dell'IMU in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se il contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'articolo 8 comma 1 del D.L.vo 504/1992 tanto più che tale stato era noto al Comune.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con le sentenze n. 12015 del 10/06/2015 e 18453 del
21.9.2016 ( ricordate dal Primo Giudice) secondo le quali in tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all' Amministrazione Comunale.
L'appello principale del Comune di Busto Arsizio deve, pertanto essere rigettato.
Anche l'appello incidentale della società contribuente con cui si richiede la esenzione totale dal pagamento del tributo ( in luogo della ericonosciuta debenza al 50% della imposta ) deve essere del pari respinto.
Infatti come accertato dal Primo Giudice solo l'immobile Dati_Catastali_2 ha subito una variazione nel classamento nella Categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola che per le loro caratteristiche di destinazione tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruiti) a far data dal 25.05.2018 a seguito di apposita richiesta effettuata da parte del nuovo proprietario .
La società contribuente sostiene che l'immobile identificato come segue Dati_catastali_3
) non sia mai stato agibile in assenza di rilascio di idoneo certificato di agibilità.
Tale immobile è stato edificato in forza di Concessione Ediliza N. 1 rilasciata al sig. Nominativo_1 in data 08.02.1997, per nuova edificazione di capannone agricolo. Sul punto il competente Ufficio Controllo del Territorio ha confermato con nota Prot. n. 90636/2025 che
"agli atti di settore non risulta alcuna documentazione finalizzata a dimostrare l'inagibilità del fabbricato accertato“ e che "dal sopralluogo comunale effettuato in data 08.03.1999 si è accertato che la costruzione, in virtù dei titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione, risultava eseguita in loco. Nel corso della verifica si accertava la presenza non solo della struttura di tipo prefabbricato ma anche di elementi di finitura quali, serramenti in metalli, serramenti carrai, sistema di raccolta acque meteoriche, pavimento in battuto di cemento lisciato ed altro”.
In merito , quindi , alla base imponibile da applicare per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili l'allora vigente Regolamento IUC all'art.
7.B, comma 1 così dispone: “La base imponibile è ridotta del
50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità/inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 .
Agli atti di causa risulta detta inagibilità e conseguentemente è corretta la riduzione del 50% della imposta ma non la totale esenzione.
La sentenza impugnata meirta , pertanto , piena conferma.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione intergrale delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
Spese interamente compensate tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2786/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Comune di Busto Arsizio - Via Fratelli D'Italia 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1
e pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79-2022 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334-2022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 351-2022 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1435-2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1449-2022 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 736-2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 541-2022 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 srl ha impugnato gli avvisi di accertamento del Comune di Busto Arsizio relativi alla imposta IMU per il 2020 (R.G. 90/2023); IMU per il 2019 (R.G. 91/2023); TASI per il 2019 (R.
G. 92/2023); IMU per il 2017 (R.G. 93/2023); TASI per il 2017 (R.G. 94/2023); IMU per il 2018 (R.G.
95/2023) e TASI per il 2018 (R.G. 96/2023) eccependo l'illegittimità degli atti impositivi per assenza del presupposto impositivo dell'applicazione integrale dell'IMU e delle sanzioni e per omessa applicazione del meccanismo del cumulo giuridico.
Nell'atto introduttivo del giudizio la società ricorrente rileva che si tratta di un complesso immobiliare, inagibile e inabitabile da anni, circostanza, questa, nota al Comune di Busto Arsizio che nel “Piano di
Gestione del
Territorio” ha anche classificato l'intera area come zona agricola. Si tratta di terreni agricoli ma anche di unità immobiliari come quelle accatastate al Dati_Catastali_1. L'Amministrazione Comunale, costituita nei termini, confermava la legittimità degli accertamenti, rilevando che un'eventuale riduzione IMU potrebbe essere riconosciuta solo ed esclusivamente per i fabbricati rurali se di proprietà di un'impresa agricola o coltivatore diretto e utilizzati direttamente dagli stessi. Deduceva che sarebbe stato necessario presentare apposita dichiarazione e che, in ogni caso, gli immobili di cui ai provvedimenti impugnati non posseggono le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni richieste.
Con la sentenza n. 138/2025 in data 28/05/2025 la Corte di primo grado di Varese ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti riducendo del 50% la imposta dovuta e compensando le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza appella in via principale l'Amministrazione Comunale e svolge appello incidentale costituendosi ritualmente la società contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli principale ed incidentale non sono fondati e non possono essere accolti.
Il primo Giudice ha correttamente con ampia ed esaustiva motivazione acceertato che nel caso di immobile inagibile o inabitabile, la legge (articolo 8 del D.L.vo 504/1992 poi articolo 13 comma 3 lettera b del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 per l'IMU ed applicabile anche alla TASI per l'estensione prevista dall'articolo 1 comma 675 della Legge 23/12/2013, n.
147) prevede che la base imponibile sia ridotta del 50% previo accertamento dei presupposti di legge da parte dell'ufficio tecnico comunale o sulla base di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, come nel caso di specie.
Lo stato di inagibilità che esclude il pagamento dell'IMU in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se il contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'articolo 8 comma 1 del D.L.vo 504/1992 tanto più che tale stato era noto al Comune.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con le sentenze n. 12015 del 10/06/2015 e 18453 del
21.9.2016 ( ricordate dal Primo Giudice) secondo le quali in tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all' Amministrazione Comunale.
L'appello principale del Comune di Busto Arsizio deve, pertanto essere rigettato.
Anche l'appello incidentale della società contribuente con cui si richiede la esenzione totale dal pagamento del tributo ( in luogo della ericonosciuta debenza al 50% della imposta ) deve essere del pari respinto.
Infatti come accertato dal Primo Giudice solo l'immobile Dati_Catastali_2 ha subito una variazione nel classamento nella Categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola che per le loro caratteristiche di destinazione tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruiti) a far data dal 25.05.2018 a seguito di apposita richiesta effettuata da parte del nuovo proprietario .
La società contribuente sostiene che l'immobile identificato come segue Dati_catastali_3
) non sia mai stato agibile in assenza di rilascio di idoneo certificato di agibilità.
Tale immobile è stato edificato in forza di Concessione Ediliza N. 1 rilasciata al sig. Nominativo_1 in data 08.02.1997, per nuova edificazione di capannone agricolo. Sul punto il competente Ufficio Controllo del Territorio ha confermato con nota Prot. n. 90636/2025 che
"agli atti di settore non risulta alcuna documentazione finalizzata a dimostrare l'inagibilità del fabbricato accertato“ e che "dal sopralluogo comunale effettuato in data 08.03.1999 si è accertato che la costruzione, in virtù dei titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione, risultava eseguita in loco. Nel corso della verifica si accertava la presenza non solo della struttura di tipo prefabbricato ma anche di elementi di finitura quali, serramenti in metalli, serramenti carrai, sistema di raccolta acque meteoriche, pavimento in battuto di cemento lisciato ed altro”.
In merito , quindi , alla base imponibile da applicare per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili l'allora vigente Regolamento IUC all'art.
7.B, comma 1 così dispone: “La base imponibile è ridotta del
50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità/inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 .
Agli atti di causa risulta detta inagibilità e conseguentemente è corretta la riduzione del 50% della imposta ma non la totale esenzione.
La sentenza impugnata meirta , pertanto , piena conferma.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione intergrale delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
Spese interamente compensate tra le parti.