Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, è illegittima la motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame rigetti il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (art.321 cod. proc. pen.) richiamandosi alle affermazioni contenute nella richiesta del P.M., non corredate dagli atti su cui essa si fonda, in quanto ogni provvedimento del giudice deve fondarsi sugli elementi forniti a supporto delle richieste delle parti, al fine di consentire ad esse di interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli accertamenti a fondare il provvedimento. (Nella specie non erano state allegate agli atti, ne' in sede di applicazione della misura cautelare reale ne' in sede di riesame, le indagini della Guardia di Finanza sulla base delle quali era stata accertata la disponibilità del ricorrente, in ordine ad alcune autovetture, ritenuta incompatibile con i redditi di lecita provenienza goduti dallo stesso ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2003, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato OLIVIERI Presidente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Alfonso CHILIBERTI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO nato il [...];
Avverso ordinanza del 5/7/2002 Trib. Libertà di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Brusco Carlo Giuseppe;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
SE IO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza depositata il 5 luglio 2002 con la quale il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di sequestro preventivo - emesso il 24 aprile 2002 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356 - relativo ad un'autovettura Porsche Carrera e ad un'autovettura Alfa Romeo 166. Il ricorrente, all'epoca del provvedimento, era sottoposto a indagini e in stato di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r 309/1990 concernente il traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità. A fondamento del ricorso, si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale non avrebbe considerato che il provvedimento di sequestro preventivo era fondato esclusivamente sulle affermazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero ma nessun documento o altro elemento di giudizio era stato allegato alla richiesta.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale per il riesame dà atto che le indagini della Guardia di Finanza - che avrebbero consentito di accertare la disponibilità, da parte del ricorrente, delle autovetture indicate la cui disponibilità sarebbe incompatibile con i redditi di origine lecita goduti dal medesimo - non risultano allegate agli atti. Ritiene peraltro irrilevante questa circostanza, perché il risultato "sostanziale e determinante" degli accertamenti è riportato nella richiesta del pubblico ministero. Questa conclusione è giuridicamente errata e il dubbio su questo fondamentale aspetto del procedimento deve essere venuto anche al Tribunale che infatti - come risulta dagli atti che la Corte può esaminare essendo stata dedotta una violazione di natura processuale - ha chiesto conferma all'Ufficio del Gip se l'informativa della Guardia di finanza che aveva accertato le riferite disponibilità fosse stata allegata agli atti pervenendo alla riportata conclusione anche dopo la risposta negativa.
La soluzione adottata dal Tribunale è giuridicamente errata perché costituisce un principio immanente del processo penale che ogni provvedimento del giudice, anche se non adottato nel contradditorio tra le parti, deve fondarsi sugli elementi forniti a supporto delle richieste e non sulle affermazioni che le parti medesime, compresa quella pubblica, prospettano al giudice. E nella fase in cui si attua il contraddittorio -nella specie quella del riesame - l'effettività di questo principio fondamentale del processo non può che richiedere che siano messi a disposizione delle parti gli elementi sui quali la richiesta si fonda al fine di consentire ad esse di interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli accertamenti a fondare il provvedimento.
Una diversa interpretazione avrebbe come conseguenza che il giudice deve attribuire un'aprioristica fiducia alle affermazioni delle parti (se si afferma un principio di tale natura lo si deve estendere anche alle parti private) e non consentirebbe all'altra parte di interloquire sul contenuto degli atti o elementi addotti a fondamento delle richieste. Una conseguenza assurda che il legislatore non è stato neppure in grado di prevedere ma che ben può essere esclusa in base ai principi fondamentali del processo (e non solo quello penale).
Ma v'è un'altra ragione che consente di ritenere fondato il ricorso. Il pubblico ministero, nella sua richiesta, ha richiamato un atto (l'informativa della Guardia di finanza) sul cui contenuto si è fondata la richiesta. Il problema che si pone all'esame della Corte può quindi essere esaminato anche sotto il profilo della ammissibilità e validità della motivazione c.d. per relationem. Le sezioni unite di questa Corte hanno riaffermato (sentenza 21 settembre 2000 n. 17, Primavera) la legittimità della motivazione per relationem purché risponda ai seguenti requisiti: 1) faccia riferimento ad un atto del procedimento la cui motivazione sia congrua rispetto alle esigenze di motivazione dell'atto richiamante;
2) sia dimostrato che il giudice abbia valutato le ragioni dell'atto o provvedimento richiamato ritenendole coerenti con la sua decisione;
3) il provvedimento o atto richiamato sia conosciuto, conoscibile o almeno ostensibile. Insomma, dal provvedimento deve dedursi il percorso cognitivo e valutativo seguito dal giudice per pervenire alla formazione del provvedimento sia pure con il richiamo ad altro atto o provvedimento.
Nel caso in esame, il Tribunale per il riesame, nel provvedimento impugnato, non si è attenuto -agli indicati principi perché l'atto richiamato dal pubblico ministero e ripreso dal giudice della misura cautelare e da quello del riesame non è stato mai portato a conoscenza dei giudici che hanno esaminato il fondamento della richiesta e della parte interessata a contrastarla. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma che valuterà la possibilità di acquisire il documento su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, il 25 FEBBRAIO 2003 .