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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/08/2025, n. 11834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11834 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario IN VA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 699 /2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Valerio Santagata),
con Studio in Roma, via Muzio Clementi, 51
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi
con Studio in Roma, vicolo San Bernardino, 5/a
- Indirizzo telematico
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
All'udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Così la parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Giudicante adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto e preliminarmente opponendosi sin da ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. all'opposto D.I. n. 17691/2022 (RG 34698/2022) che comporterebbe notevole pregiudizio economico in danno dell'opponente, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favore del Giudice di Pace di Roma e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 17691/2022;
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'omesso esperimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 s.m.i. e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
17691/2022 e/o comunque il difetto di legittimazione attiva in sede monitoria di parte opposta;
C) in via principale, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente alla
[...]
e conseguentemente revocare e/o porre nel nulla l'ingiunzione opposta, Controparte_1
per inesistenza del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente e/o comunque per intervenuta estinzione dello stesso per prescrizione nonché per difetto dei presupposti fondanti
l'emissione del provvedimento monitorio opposto;
D) in ogni caso accertare la non riferibilità e/o riconducibilità alla Sig.ra della Parte_1
firma apposta al documento n. 6 del fascicolo monitorio avversario ossia la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R n. 68586074215-0 prodotta in sede monitoria sub doc. 6 presuntivamente recapitata in data 30-8-2021;
E) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA a carico della parte soccombente ed in favore del sottoscritto procuratore antistatario per fattane anticipazione”
Pag. 2 di 6 Così la parte opposta:
“.In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
6.216,58 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15”
La causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di all'art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 17691/2022, emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della società con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
4.548,76 oltre interessi e spese, asseritamente dovuta in forza di un contratto di finanziamento CP n. 291571 stipulato con Carrefour Banque, successivamente ceduto a .
L'opponente sollevava articolate eccezioni, in fatto e in diritto, deducendo:
l'incompetenza per valore del Tribunale ordinario a conoscere della domanda monitoria accolta solo parzialmente;
la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per difetto di prova della cessione del credito e della sua notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
Pag. 3 di 6 la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza di idonea documentazione ex art. 50 T.U.B.;
il disconoscimento della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata con cui sarebbe stata notificata la cessione;
e infine, la genericità e non intellegibilità degli estratti conto prodotti.
L'opposta, costituitasi in giudizio, contestava le eccezioni avversarie, insistendo sulla validità e legittimità del proprio credito e sul corretto perfezionamento della cessione. Sottolineava come la domanda originaria ammontasse a € 6.216,58 (comprensiva di ulteriori poste contrattuali), a suffragio della competenza del Tribunale ex art. 10 c.p.c., e ribadiva l'efficacia della notifica della cessione ai sensi della giurisprudenza consolidata in materia.
Nel corso del giudizio veniva altresì esperita procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo in data 5 luglio 2023.
Il procedimento si articolava regolarmente secondo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con produzione di memorie istruttorie e conclusionali, sino alla replica ex art. 190 c.p.c. dell'opponente depositata in data 18 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.. Sulla competenza per valore
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 4.548,76, sebbene il ricorso monitorio iniziale ne richiedesse uno superiore (€ 6.216,58). Tuttavia, come stabilito da Cass. n.
15857/2019, ai fini della determinazione della competenza, rileva il petitum della domanda e non l'importo concretamente ingiunto.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale ordinario, in quanto la domanda monitoria inizialmente proposta superava il limite di valore previsto per la competenza del Giudice di Pace.
2. Sulla mediazione
Risulta accertato che la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 sia stata effettivamente esperita e conclusa senza accordo. Ne consegue la piena procedibilità del
Pag. 4 di 6 giudizio, restando superate le eccezioni originarie sollevate in punto di mancata attivazione tempestiva.
3. Sulla legittimazione attiva di CP_1
La parte opposta ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., comprensiva di atti contrattuali e allegati. Tuttavia, tale produzione – sebbene formalmente sufficiente in altri contesti – non risulta idonea nel caso di specie a dimostrare l'inclusione del credito dell'opponente nell'ambito della cessione.
Difetta infatti una prova certa e individualizzata che attesti la riferibilità specifica del credito azionato alla posizione dell'opponente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. ord. n. 24798/2020; Cass. n. 10200/2021).
Il disconoscimento della firma sulla ricevuta di ritorno della comunicazione di cessione – benché non formalizzato con querela di falso – si inserisce in un più ampio contesto di mancata prova della conoscenza effettiva della cessione da parte della debitrice.
4. Sulla prescrizione
Le parti hanno discusso circa la decorrenza e l'interruzione del termine prescrizionale.
Dall'esame dei documenti si rileva che la presunta decadenza dal beneficio del termine risalirebbe – secondo l'opposta – al 31.01.2015, mentre la prima iniziativa interruttiva utile sarebbe avvenuta solo nel 2021.
Pur volendo ritenere che la prescrizione decorra da tale data, la parte opposta non ha fornito la prova documentale certa del perfezionamento della notifica della comunicazione di cessione o di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, con conseguente estinzione del diritto azionato.
5. Sull'idoneità degli estratti conto
Gli estratti conto prodotti in sede monitoria non risultano certificati da dirigente bancario ai sensi dell'art. 50 T.U.B., né accompagnati da attestazione di veridicità del credito. Trattasi di meri documenti contabili privi dei requisiti formali per la concessione di decreto ingiuntivo in favore di un cessionario di credito non bancario.
Pag. 5 di 6 Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da è fondata e Parte_1 merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta al n. R.G. 699/2023,ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
➢ Revoca il decreto ingiuntivo n. 17691/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
06.10.2022;
➢ Dichiara estinto per prescrizione il credito azionato da Controparte_1
➢ Dichiara carente la prova della legittimazione attiva dell'opposta;
➢ Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, in favore dell'opponente.
Così deciso,
Roma, 14 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(IN VA IA)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario IN VA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 699 /2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Valerio Santagata),
con Studio in Roma, via Muzio Clementi, 51
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi
con Studio in Roma, vicolo San Bernardino, 5/a
- Indirizzo telematico
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
All'udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Così la parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Giudicante adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto e preliminarmente opponendosi sin da ora alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. all'opposto D.I. n. 17691/2022 (RG 34698/2022) che comporterebbe notevole pregiudizio economico in danno dell'opponente, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favore del Giudice di Pace di Roma e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 17691/2022;
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'omesso esperimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 s.m.i. e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
17691/2022 e/o comunque il difetto di legittimazione attiva in sede monitoria di parte opposta;
C) in via principale, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente alla
[...]
e conseguentemente revocare e/o porre nel nulla l'ingiunzione opposta, Controparte_1
per inesistenza del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente e/o comunque per intervenuta estinzione dello stesso per prescrizione nonché per difetto dei presupposti fondanti
l'emissione del provvedimento monitorio opposto;
D) in ogni caso accertare la non riferibilità e/o riconducibilità alla Sig.ra della Parte_1
firma apposta al documento n. 6 del fascicolo monitorio avversario ossia la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R n. 68586074215-0 prodotta in sede monitoria sub doc. 6 presuntivamente recapitata in data 30-8-2021;
E) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA a carico della parte soccombente ed in favore del sottoscritto procuratore antistatario per fattane anticipazione”
Pag. 2 di 6 Così la parte opposta:
“.In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
6.216,58 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15”
La causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di all'art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 17691/2022, emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della società con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
4.548,76 oltre interessi e spese, asseritamente dovuta in forza di un contratto di finanziamento CP n. 291571 stipulato con Carrefour Banque, successivamente ceduto a .
L'opponente sollevava articolate eccezioni, in fatto e in diritto, deducendo:
l'incompetenza per valore del Tribunale ordinario a conoscere della domanda monitoria accolta solo parzialmente;
la carenza di legittimazione attiva della società opposta, per difetto di prova della cessione del credito e della sua notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
Pag. 3 di 6 la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza di idonea documentazione ex art. 50 T.U.B.;
il disconoscimento della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata con cui sarebbe stata notificata la cessione;
e infine, la genericità e non intellegibilità degli estratti conto prodotti.
L'opposta, costituitasi in giudizio, contestava le eccezioni avversarie, insistendo sulla validità e legittimità del proprio credito e sul corretto perfezionamento della cessione. Sottolineava come la domanda originaria ammontasse a € 6.216,58 (comprensiva di ulteriori poste contrattuali), a suffragio della competenza del Tribunale ex art. 10 c.p.c., e ribadiva l'efficacia della notifica della cessione ai sensi della giurisprudenza consolidata in materia.
Nel corso del giudizio veniva altresì esperita procedura di mediazione, che si concludeva con esito negativo in data 5 luglio 2023.
Il procedimento si articolava regolarmente secondo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con produzione di memorie istruttorie e conclusionali, sino alla replica ex art. 190 c.p.c. dell'opponente depositata in data 18 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.. Sulla competenza per valore
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 4.548,76, sebbene il ricorso monitorio iniziale ne richiedesse uno superiore (€ 6.216,58). Tuttavia, come stabilito da Cass. n.
15857/2019, ai fini della determinazione della competenza, rileva il petitum della domanda e non l'importo concretamente ingiunto.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale ordinario, in quanto la domanda monitoria inizialmente proposta superava il limite di valore previsto per la competenza del Giudice di Pace.
2. Sulla mediazione
Risulta accertato che la procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 sia stata effettivamente esperita e conclusa senza accordo. Ne consegue la piena procedibilità del
Pag. 4 di 6 giudizio, restando superate le eccezioni originarie sollevate in punto di mancata attivazione tempestiva.
3. Sulla legittimazione attiva di CP_1
La parte opposta ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., comprensiva di atti contrattuali e allegati. Tuttavia, tale produzione – sebbene formalmente sufficiente in altri contesti – non risulta idonea nel caso di specie a dimostrare l'inclusione del credito dell'opponente nell'ambito della cessione.
Difetta infatti una prova certa e individualizzata che attesti la riferibilità specifica del credito azionato alla posizione dell'opponente, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. ord. n. 24798/2020; Cass. n. 10200/2021).
Il disconoscimento della firma sulla ricevuta di ritorno della comunicazione di cessione – benché non formalizzato con querela di falso – si inserisce in un più ampio contesto di mancata prova della conoscenza effettiva della cessione da parte della debitrice.
4. Sulla prescrizione
Le parti hanno discusso circa la decorrenza e l'interruzione del termine prescrizionale.
Dall'esame dei documenti si rileva che la presunta decadenza dal beneficio del termine risalirebbe – secondo l'opposta – al 31.01.2015, mentre la prima iniziativa interruttiva utile sarebbe avvenuta solo nel 2021.
Pur volendo ritenere che la prescrizione decorra da tale data, la parte opposta non ha fornito la prova documentale certa del perfezionamento della notifica della comunicazione di cessione o di atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, con conseguente estinzione del diritto azionato.
5. Sull'idoneità degli estratti conto
Gli estratti conto prodotti in sede monitoria non risultano certificati da dirigente bancario ai sensi dell'art. 50 T.U.B., né accompagnati da attestazione di veridicità del credito. Trattasi di meri documenti contabili privi dei requisiti formali per la concessione di decreto ingiuntivo in favore di un cessionario di credito non bancario.
Pag. 5 di 6 Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da è fondata e Parte_1 merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta al n. R.G. 699/2023,ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta da;
Parte_1
➢ Revoca il decreto ingiuntivo n. 17691/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
06.10.2022;
➢ Dichiara estinto per prescrizione il credito azionato da Controparte_1
➢ Dichiara carente la prova della legittimazione attiva dell'opposta;
➢ Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, in favore dell'opponente.
Così deciso,
Roma, 14 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(IN VA IA)
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