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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2532 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata ad [...], il [...], nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità sul minore , nato ad [...], Persona_1
l'11 ottobre 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Garacci, giusta procura in atti ricorrente contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Rita Salvago, giusta procura in atti convenuto
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. con contestuale domanda cautelare,
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare che Persona_1 la mancata dotazione di organico di sostegno costituisca una discriminazione in danno del minore ai sensi dell'art. 2, L n. 67/2006; per l'effetto ordinare, ex art. 3, comma 3 L. 67/06, la cessazione del comportamento discriminatorio mediante l'immediata assegnazione di un assistente alla autonomia a e comunicazione per 10 h/settimanali per l'anno scolastico 2024/2025.
Con comparsa di costituzione, depositata il 3 marzo 2025, il CP_1
ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto, allegando
[...]
l'impossibilità di dare riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato agli per carenza di Pt_2
risorse, riferendo dell'impegno finanziario - sempre più gravoso nel corso degli anni - del servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità.
La causa, accolta con l'ordinanza del 7 gennaio 2025 la domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è stata istruita documentalmente e all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, vanno richiamate in questa sede le motivazioni del provvedimento cautelare reso in corso di causa, evidenziando che i richiami del alla sentenza del Controparte_1
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089 (che ha ritenuto legittimo il provvedimento del che assegna un numero di ore destinate CP_1
all'assistenza scolastica per la promozione dell'autonomia e della comunicazione dell'alunno disabile inferiore a quanto previsto dal Piano
Educativo Individualizzato sul presupposto che tale Piano non avrebbe natura vincolante per l'Ente locale, il quale disporrebbe di un margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili), non consentono di superare le argomentazioni e le considerazioni già svolte in sede cautelare.
Il principio generale del divieto di discriminazione, sancito dall'art. 3 della
Costituzione, trova attuazione, tra le altre, nella L. 5 febbraio 1992, n. 104, il cui art. 13, comma 3, che prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendo altresì attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 8 ottobre
2019, n. 25101) hanno chiarito che il Piano Educativo Individualizzato, redatto ai sensi della L. n. 104/1992, art. 12, vincola l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore ivi programmato, non potendo essa ridurne l'entità in funzione delle risorse disponibili, giacché un tale comportamento si tradurrebbe in una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e dunque in una forma di discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006.
Nel caso di specie, il ha motivato la riduzione delle ore Controparte_1
di assistenza esclusivamente con generiche esigenze di bilancio, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui non sia stato possibile reperire ulteriori risorse o adottare strumenti di revisione finanziaria atti a garantire il servizio nella misura necessaria.
Peraltro, va osservato che nel caso in esame si verte in materia di diritto fondamentale che incide direttamente sulla sfera giuridica del minore disabile, avente ad oggetto il diritto all'istruzione e alla formazione, riconosciuto dagli artt. 3 e 38 Cost;
che, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
275/2016), nella contrapposizione tra il diritto all'istruzione dei soggetti vulnerabili e gli obblighi di equilibrio finanziario di cui agli artt. 81 e 119
Cost., i sacrifici imposti ai primi devono essere eccezionali, transitori, non arbitrari e proporzionati allo scopo, non potendo tradursi in una compressione permanente di diritti inviolabili.
Ebbene, nel P.E.I. relativo al minore in oggetto era prevista l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore settimanali per l'anno scolastico 2024/2025, quale elemento essenziale per la prosecuzione del progetto educativo–didattico condiviso e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dei professionisti interni ed esterni all'istituzione scolastica e dell'unità di valutazione multidisciplinare.
Il diritto all'assistenza deve essere qualificato come diritto Pt_2
soggettivo pieno, non suscettibile di limitazioni fondate esclusivamente su ragioni di bilancio;
che la condotta dell'Ente resistente, qualora si traduca nel mancato riconoscimento delle ore di assistenza previste dal P.E.I., risulta idonea a concretare una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 67/2006, in quanto preclude al minore la possibilità di relazionarsi e partecipare compiutamente alla vita scolastica, compromettendo il percorso di apprendimento e i progressi conseguiti.
Infine, va aggiunto che successivamente alla sentenza richiamata dal Comune il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare la tematica del bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e la disponibilità finanziaria degli enti locali per l'erogazione di specifici Servizi ( cfr. Consiglio di Stato sent. 20 novembre 2024, n. 9323), chiarendo che ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del
“grido di dolore” proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche;
ritenuto, pertanto, che il provvedimento cautelare già reso debba essere integralmente confermato in quanto conforme ai principi costituzionali e giurisprudenziali richiamati e volto ad assicurare al minore la piena tutela del diritto all'istruzione e alla non discriminazione.
Sulla scorta delle superiori motivazioni, il ricorso va accolto.
Quanto alle spese di lite anche della fase cautelare (valore indeterminabile e bassa complessità – identità della fase di studio e introduttiva), sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà in ragione dell'esistenza dei richiamati orientamenti non sempre univoci nel panorama giurisprudenziale;
per la restante metà seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accerta e dichiara che la mancata dotazione di organico di sostegno per il minore per l'a.s. 2024/2025 costituisce una Persona_1
discriminazione posta in essere dal Comune di ai sensi dell'art. 2, CP_1
legge n. 67/2006; per l'effetto, conferma il provvedimento già reso in sede cautelare con il quale
è stato ordinata la dotazione per il minore di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione conformemente al pianoeducativo individualizzato;
compensa le spese di lite del procedimento principale e del procedimento cautelare nella misura della metà; condanna il alla Controparte_1
rifusione della metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Agrigento, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
G. AU SA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
AU SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2532 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata ad [...], il [...], nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità sul minore , nato ad [...], Persona_1
l'11 ottobre 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Garacci, giusta procura in atti ricorrente contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Rita Salvago, giusta procura in atti convenuto
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. con contestuale domanda cautelare,
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare che Persona_1 la mancata dotazione di organico di sostegno costituisca una discriminazione in danno del minore ai sensi dell'art. 2, L n. 67/2006; per l'effetto ordinare, ex art. 3, comma 3 L. 67/06, la cessazione del comportamento discriminatorio mediante l'immediata assegnazione di un assistente alla autonomia a e comunicazione per 10 h/settimanali per l'anno scolastico 2024/2025.
Con comparsa di costituzione, depositata il 3 marzo 2025, il CP_1
ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto, allegando
[...]
l'impossibilità di dare riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato agli per carenza di Pt_2
risorse, riferendo dell'impegno finanziario - sempre più gravoso nel corso degli anni - del servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità.
La causa, accolta con l'ordinanza del 7 gennaio 2025 la domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è stata istruita documentalmente e all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, vanno richiamate in questa sede le motivazioni del provvedimento cautelare reso in corso di causa, evidenziando che i richiami del alla sentenza del Controparte_1
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089 (che ha ritenuto legittimo il provvedimento del che assegna un numero di ore destinate CP_1
all'assistenza scolastica per la promozione dell'autonomia e della comunicazione dell'alunno disabile inferiore a quanto previsto dal Piano
Educativo Individualizzato sul presupposto che tale Piano non avrebbe natura vincolante per l'Ente locale, il quale disporrebbe di un margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili), non consentono di superare le argomentazioni e le considerazioni già svolte in sede cautelare.
Il principio generale del divieto di discriminazione, sancito dall'art. 3 della
Costituzione, trova attuazione, tra le altre, nella L. 5 febbraio 1992, n. 104, il cui art. 13, comma 3, che prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendo altresì attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 8 ottobre
2019, n. 25101) hanno chiarito che il Piano Educativo Individualizzato, redatto ai sensi della L. n. 104/1992, art. 12, vincola l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore ivi programmato, non potendo essa ridurne l'entità in funzione delle risorse disponibili, giacché un tale comportamento si tradurrebbe in una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e dunque in una forma di discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006.
Nel caso di specie, il ha motivato la riduzione delle ore Controparte_1
di assistenza esclusivamente con generiche esigenze di bilancio, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui non sia stato possibile reperire ulteriori risorse o adottare strumenti di revisione finanziaria atti a garantire il servizio nella misura necessaria.
Peraltro, va osservato che nel caso in esame si verte in materia di diritto fondamentale che incide direttamente sulla sfera giuridica del minore disabile, avente ad oggetto il diritto all'istruzione e alla formazione, riconosciuto dagli artt. 3 e 38 Cost;
che, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
275/2016), nella contrapposizione tra il diritto all'istruzione dei soggetti vulnerabili e gli obblighi di equilibrio finanziario di cui agli artt. 81 e 119
Cost., i sacrifici imposti ai primi devono essere eccezionali, transitori, non arbitrari e proporzionati allo scopo, non potendo tradursi in una compressione permanente di diritti inviolabili.
Ebbene, nel P.E.I. relativo al minore in oggetto era prevista l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per 10 ore settimanali per l'anno scolastico 2024/2025, quale elemento essenziale per la prosecuzione del progetto educativo–didattico condiviso e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dei professionisti interni ed esterni all'istituzione scolastica e dell'unità di valutazione multidisciplinare.
Il diritto all'assistenza deve essere qualificato come diritto Pt_2
soggettivo pieno, non suscettibile di limitazioni fondate esclusivamente su ragioni di bilancio;
che la condotta dell'Ente resistente, qualora si traduca nel mancato riconoscimento delle ore di assistenza previste dal P.E.I., risulta idonea a concretare una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 67/2006, in quanto preclude al minore la possibilità di relazionarsi e partecipare compiutamente alla vita scolastica, compromettendo il percorso di apprendimento e i progressi conseguiti.
Infine, va aggiunto che successivamente alla sentenza richiamata dal Comune il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare la tematica del bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e la disponibilità finanziaria degli enti locali per l'erogazione di specifici Servizi ( cfr. Consiglio di Stato sent. 20 novembre 2024, n. 9323), chiarendo che ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del
“grido di dolore” proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche;
ritenuto, pertanto, che il provvedimento cautelare già reso debba essere integralmente confermato in quanto conforme ai principi costituzionali e giurisprudenziali richiamati e volto ad assicurare al minore la piena tutela del diritto all'istruzione e alla non discriminazione.
Sulla scorta delle superiori motivazioni, il ricorso va accolto.
Quanto alle spese di lite anche della fase cautelare (valore indeterminabile e bassa complessità – identità della fase di studio e introduttiva), sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà in ragione dell'esistenza dei richiamati orientamenti non sempre univoci nel panorama giurisprudenziale;
per la restante metà seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accerta e dichiara che la mancata dotazione di organico di sostegno per il minore per l'a.s. 2024/2025 costituisce una Persona_1
discriminazione posta in essere dal Comune di ai sensi dell'art. 2, CP_1
legge n. 67/2006; per l'effetto, conferma il provvedimento già reso in sede cautelare con il quale
è stato ordinata la dotazione per il minore di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione conformemente al pianoeducativo individualizzato;
compensa le spese di lite del procedimento principale e del procedimento cautelare nella misura della metà; condanna il alla Controparte_1
rifusione della metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Agrigento, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
G. AU SA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna AU SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44