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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. Geremia CASABURI Presidente,
Dott. Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere,
Dott. Biagio Roberto CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 444/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 16/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 15825 del 2020 del Tribunale di Roma e vertente TRA
- – in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e Parte_2 difesa giusta procura segnata in calce all'atto di appello dall'avv. Giorgio Maria Pompei nato a [...] in data [...] (c.f
) presso il quale effettuare le comunicazioni C.F._1
– fax 0773.720077 - pec ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Ezio Bonanni in Roma, via Crescenzio 2
- appellante – E
, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura generale dello Stato (CF , domiciliato P.IVA_3 ope legis in via dei Portoghesi, n. 12, Roma Fax 06/96514000 Pec
Email_2
- appellato-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 -il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 10/11/2021;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico), di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25); ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Così deciso in Roma il giorno 17/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Dr. Biagio Roberto Cimini
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo»
Dr. Geremia Casaburi
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