Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2025, proposto da
AD DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lufrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 per decorrenza dei termini (in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata) comunicato in data 04/06/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con nota depositata in data 28 gennaio 2026 parte ricorrente, preso atto dell’avvenuto rilascio del nulla osta richiesto da parte della Prefettura resistente, dichiarava la cessazione della materia del contendere, chiedendo la refusione delle spese di lite.
Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto per la decisione sul merito ex art. 60 c.pa.
1 Come richiesto dalla parte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
1.1 Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese, in relazione alla complessità della procedura oggetto del ricorso e alla mancata produzione in atti del provvedimento ad origine della cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM AN, Presidente
GI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UI | Renata MM AN |
IL SEGRETARIO