Art. 4.
I titoli speciali di servizio di cui all' art. 4 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497 , sono:
a) la qualita' del servizio;
b) la prolungata permanenza nelle sedi disagiate determinate o da determinarsi ai sensi dell' art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862 , modificato dall' art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106 ;
c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera e da quella prevista dalla lettera b) del successivo art. 5;
d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturita' del funzionario.
I titoli speciali di servizio di cui all' art. 4 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497 , sono:
a) la qualita' del servizio;
b) la prolungata permanenza nelle sedi disagiate determinate o da determinarsi ai sensi dell' art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 862 , modificato dall' art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106 ;
c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione in carriera e da quella prevista dalla lettera b) del successivo art. 5;
d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturita' del funzionario.