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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3691/2025 RG, introdotta da
(RO (RM), 04/09/1953), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PA PAOLO;
(RO (RM), 03/03/1960), con il patrocinio CP_1
dell'avv. PA PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 08/01/1983, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1172/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro
contratto in data 08.01.1983, atto n. 00018, parte 2 Serie A04, così come
risulta dall'estratto per riassunto del Registro Atti di Matrimonio del Comune
di Roma;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio (iscritto nell'anno 1983, atto n. 00018, parte
2 Serie A04), alle seguenti condizioni
1) la casa familiare sita in Roma in Via Poggio Tulliano n. 9 int. 2 pal.
B viene assegnata in via definitiva alla moglie, IG.ra ; CP_1
2) la casa familiare sita in Roma in Via Poggio Tulliano n. 9 int. 2 pal.
B, in comproprietà, potrà essere venduta dalla moglie, ove già non fosse
avvenuto, prestando il marito il suo consenso con la sottoscrizione del
presente atto, e il ricavato verrà così distribuito: 60% in favore della
medesima, , ed il restante 40% in favore del marito, CP_1 Pt_1
;
[...]
3) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo
entrambi economicamente autosufficienti ed avendo deciso di regolare i
rapporti tra di loro nei termini sopra indicati.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/01/1983, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3691/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RO in data 08/01/1983 tra (RO (RM), Parte_1
04/09/1953) e (RO (RM), 03/03/1960) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO al n. 18, Parte II,
Serie A04, Anno 1983, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3691/2025 RG, introdotta da
(RO (RM), 04/09/1953), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PA PAOLO;
(RO (RM), 03/03/1960), con il patrocinio CP_1
dell'avv. PA PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 08/01/1983, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1172/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro
contratto in data 08.01.1983, atto n. 00018, parte 2 Serie A04, così come
risulta dall'estratto per riassunto del Registro Atti di Matrimonio del Comune
di Roma;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio (iscritto nell'anno 1983, atto n. 00018, parte
2 Serie A04), alle seguenti condizioni
1) la casa familiare sita in Roma in Via Poggio Tulliano n. 9 int. 2 pal.
B viene assegnata in via definitiva alla moglie, IG.ra ; CP_1
2) la casa familiare sita in Roma in Via Poggio Tulliano n. 9 int. 2 pal.
B, in comproprietà, potrà essere venduta dalla moglie, ove già non fosse
avvenuto, prestando il marito il suo consenso con la sottoscrizione del
presente atto, e il ricavato verrà così distribuito: 60% in favore della
medesima, , ed il restante 40% in favore del marito, CP_1 Pt_1
;
[...]
3) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo
entrambi economicamente autosufficienti ed avendo deciso di regolare i
rapporti tra di loro nei termini sopra indicati.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/01/1983, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3691/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RO in data 08/01/1983 tra (RO (RM), Parte_1
04/09/1953) e (RO (RM), 03/03/1960) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO al n. 18, Parte II,
Serie A04, Anno 1983, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi