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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
RA SO, TO
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7955/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Ufficio Territoriale Castellammare 80053 Castellammare Di
Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169935364 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22154/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t., assistito e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 28/01/2025 con la quale il concessionario chiedeva la somma di €. 7.606,20 dovuta a seguito di controllo aex art. 36 bis Dpr 600/73 chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Deduceva, in breve, il ricorrente l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che parte dell'importo (€. 1.943,78 ) deve considerarsi regolarizzato con una rateazione, ancora in corso, di n. 20 rate trimestrali, dal 10/11/2023 al 31/8/2028, a cui sono stati aggiunti interessi, pari a € 355,64, come dal relativo piano di rateazione stabilito dall'Agenzia delle Entrate e altra parte della somma ingiunta ( €. 2.773,06 ) è frutto dell'erronea compilazione del mod 770/2022, pur essendo stato redatto in conformità al libro unico del lavoro, a causa di una serie di circostanze analiticamente evidenziate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II dopo aver rappresentato che la pretesa era scaturita dalla erronea compilazione del modello 770/21, errore generato in seguito alla cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente Nominativo_1 (C.F. CF_1) e specificatamente dalla emissione nel cedolino di questi del trattamento di fine rapporto che avrebbe dovuto essere corrisposto in prima istanza in un'unica soluzione, ma che poi sarebbe stato oggetto di dilazione successiva (evidenziato in dichiarazione un debito nei confronti del dipendente di euro 51.424,50 ed una ritenuta IRPEF di euro 9.626,87) invocava una pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo provveduto allo sgravio dell'intera pretesa evidenziando l'assoluta buona fede non potendo conoscere gli accordi intercorsi tra dipendente e datore di lavoro e solo da un controllo attuale è stato possibile riscontrare quanto indicato dalla ricorrente.
Il ricorrente depositata memorie illustrative nelle quali nulla rilevando sulla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere insisteva nella condanna alle spese.
All'udienza odierna, la Corte, in composizione collegiale letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, , provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che il ruolo sotteso alla cartella di pagamento impugnato è stato oggetto di annullamento e sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Alla luce di tali considerazioni si impone una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi art. 46 D. Lgs. 546/92.
Quanto al regime delle spese ritiene questo Giudice che sussistono le condizioni per una totale compensazione delle spese.
Ed invero è lo stesso ricorrente a riconoscere l'erronea compilazione del modello succitato, errore generato in seguito alla cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente Nominativo_1 (C.F. CF_1) e specificatamente dalla emissione nel cedolino di questi del trattamento di fine rapporto che avrebbe dovuto essere corrisposto in prima istanza in un'unica soluzione, ma che poi sarebbe stato oggetto di dilazione successiva (evidenziato in dichiarazione un debito nei confronti del dipendente di euro 51.424,50 ed una ritenuta IRPEF di euro 9.626,87) e, dunque, l'assoluta buona fede dell'Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
RA SO, TO
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7955/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Ufficio Territoriale Castellammare 80053 Castellammare Di
Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169935364 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22154/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 in persona del l.r.p.t., assistito e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 28/01/2025 con la quale il concessionario chiedeva la somma di €. 7.606,20 dovuta a seguito di controllo aex art. 36 bis Dpr 600/73 chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Deduceva, in breve, il ricorrente l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che parte dell'importo (€. 1.943,78 ) deve considerarsi regolarizzato con una rateazione, ancora in corso, di n. 20 rate trimestrali, dal 10/11/2023 al 31/8/2028, a cui sono stati aggiunti interessi, pari a € 355,64, come dal relativo piano di rateazione stabilito dall'Agenzia delle Entrate e altra parte della somma ingiunta ( €. 2.773,06 ) è frutto dell'erronea compilazione del mod 770/2022, pur essendo stato redatto in conformità al libro unico del lavoro, a causa di una serie di circostanze analiticamente evidenziate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II dopo aver rappresentato che la pretesa era scaturita dalla erronea compilazione del modello 770/21, errore generato in seguito alla cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente Nominativo_1 (C.F. CF_1) e specificatamente dalla emissione nel cedolino di questi del trattamento di fine rapporto che avrebbe dovuto essere corrisposto in prima istanza in un'unica soluzione, ma che poi sarebbe stato oggetto di dilazione successiva (evidenziato in dichiarazione un debito nei confronti del dipendente di euro 51.424,50 ed una ritenuta IRPEF di euro 9.626,87) invocava una pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite avendo provveduto allo sgravio dell'intera pretesa evidenziando l'assoluta buona fede non potendo conoscere gli accordi intercorsi tra dipendente e datore di lavoro e solo da un controllo attuale è stato possibile riscontrare quanto indicato dalla ricorrente.
Il ricorrente depositata memorie illustrative nelle quali nulla rilevando sulla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere insisteva nella condanna alle spese.
All'udienza odierna, la Corte, in composizione collegiale letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, , provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che il ruolo sotteso alla cartella di pagamento impugnato è stato oggetto di annullamento e sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Alla luce di tali considerazioni si impone una declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi art. 46 D. Lgs. 546/92.
Quanto al regime delle spese ritiene questo Giudice che sussistono le condizioni per una totale compensazione delle spese.
Ed invero è lo stesso ricorrente a riconoscere l'erronea compilazione del modello succitato, errore generato in seguito alla cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente Nominativo_1 (C.F. CF_1) e specificatamente dalla emissione nel cedolino di questi del trattamento di fine rapporto che avrebbe dovuto essere corrisposto in prima istanza in un'unica soluzione, ma che poi sarebbe stato oggetto di dilazione successiva (evidenziato in dichiarazione un debito nei confronti del dipendente di euro 51.424,50 ed una ritenuta IRPEF di euro 9.626,87) e, dunque, l'assoluta buona fede dell'Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.