Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2001, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 22 3 0 / 0 1 ま LA CORTE UI CASSAZIONE i Oggetto acquirente aggiustr. SEZIONE SECONDA CIVILE catario, revinstical Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: core accessorie Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE R.G. N. 18483/98 Cron.4613 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Rep. 712 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 18/10/00 - ConsigliereDott. FR OL FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio IL-905-240RE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. -6000 ALLEGRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 15 IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato JANARI19, CASSIODORO lo difende unitamente agli avvocati LUIGI, che GUGLIELMINETTI GIACOMO, BRUNA GIANPAOLO, giusta delega LIRE 3000 CANCELLERIA in atti;
- ricorrente -
contro
CG068791 VI FRANCO, in qualità di erede di CORNIERI LIRE 3000 CANCELLERIA OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. 1 BETTOLO 4, presso 10 studio dell'avvocato MAGRONE BROCHIERO FABRIZIO, che lo difende unitamente agli 2000 CG068792 avvocati ANNONI ERMINIO, DELBECCHI ALESSANDRO, giusta 1678 -1- A ¡ delega in atti;
controricorrente nonchè contro in qualità di erede di NR VI NN RI OL (deceduta); intimata avverso la sentenza n. 672/97 della Corte d'Appello di | GENOVA, depositata il 24/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato MAGRONE BROCHIERO FABRIZIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 18483/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 27.2.88, OL RO pre- messo che, a seguito d'aggiudicazione ai pubblici incan- ti, aveva acquistato, con decreto di trasferimento del g.e. del tribunale di Imperia 12.12.81, i due primi piani fuori terra (oltre al piano seminterrato e ad un'auto- rimessa) dell'immobile sito in Imperia, via Matteotti n. 75, catastalmente intestato a PO NR (proprie- tario) ed а AR AN ved. NR (usufruttuaria per metà); che, in conseguenza dell'esistente usufrutto, era venuto in possesso dell'immobile acquistato solo nel settembre 1987, а seguito del decesso della AR;
che, in occasione della presa di possesso, aveva consta- tato l'occupazione d'un vano, ubicato al secondo piano fuori terra dell'immobile, da parte di IN RI ri, figlia della AR, proprietaria dell'intero terzo piano fuori terra;
che la NR, anziché trasferirli al piano di sua proprietà, aveva mantenuto i propri con- tatori dell'acqua, della luce e del gas nella porzione di immobile di proprietà d'esso deducente conveniva in giudizio IN NR chiedendone la condanna al rilascio del vano occupato senza titolo ed alla rimozione dei contatori. Costituendosi, la NR contestava l'avversa do- manda e ne chiedeva il rigetto precisando che il vano in 18483/98 questione era stato costruito da tale FR Ansaldi su proprio incarico;
che l'aveva pagato ed utilizzato in modo continuativo ed esclusivo, essendone piena proprie- taria;
che nel decreto di trasferimento alla controparte dell'immobile subastato non v'era alcun riferimento al vano de quo;
che, peraltro, il detto decreto, frazionando la proprietà, aveva creato un condominio e, pertanto, ove i contatori fossero stati suscettibili di rimozione e trasferimento, le relative spese avrebbero dovuto essere alla proprietà; spiegava,ripartite proporzionalmente pertanto, domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi: che il vano in questione, era di sua piena ed esclusiva proprietà, per averlo, comunque, acquistato in virtù di usucapione ultraventennale;
che il locale caldaia, gli impianti di luce, gas e riscaldamento, nonché ogni altro bene di utilizzo comune, erano beni condominiali in com- proprietà tra le parti. conEspletata c.t.u. ed assunte prove testimoniali, sentenza 16.5.94 il tribunale di Imperia rigettava sia le domande dell'attore, sia le riconvenzionali della RI ri;
compensava interamente tra le parti le spese del giudizio e poneva in via definitiva a carico di entrambe, metà per ciascuna, quelle della c.t.u.. Avverso tale decisione OL RO proponeva gra- censurando la pronuncia del tribunale nella parte vame, 18483/98 3 in cui aveva ritenuto che il vano rivendicato non avesse formato oggetto del pignoramento immobiliare e contestan- do la consulenza esperita in sede d'esecuzione immobilia- re nella parte in cui non aveva ritenuto il locale in "questione accessorio" dell'immobile pignorato. La NR, già dichiarata contumace, si costitui- va tardivamente chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e proponendo appello incidentale. Con sentenza 24.9.97, la corte d'appello di Genova ritenuto che il vano in contestazione non avesse forma- to oggetto del pignoramento immobiliare;
che, in partico- lare, sia dalla consulenza tecnica disposta dal giudice dell'esecuzione, sia da quella espletata nel corso del giudizio di primo grado, la superficie di mq. 14,50 del vano non risultasse compresa in quella assegnata all'Al- legro;
che, inoltre, detto vano non potesse farsi rien- trare nel concetto di cosa accessoria" di cui all'art.11 2912 CC;
che 11 vano indicato, non potesse neppure essere identificato nella "dispensa" di cui alla relazio- ne tecnica del c.t.u. in quanto, the se vi fosse stata identità tra le due entità immobiliari, * questi ne avrebbe tenuto conto nella misurazione della superficie del primo piano, mentre dalla relazione emergeva chiara- mente come la consistenza dell'immobile considerato fosse solo quella risultante dai dati del N.C.E.U., tra i quali 18483/98 4 non v'era traccia del vano in questione, realizzato in epoca posteriore alla costruzione dell'immobile origina- rio;
che l'appello incidentale fosse inammissibile, in quanto proposto in violazione dell'art. 343 CPC 1 respin- geva l'appello principale;
dichiarava inammissibile quel- compensava parzialmente le spese dello incidentale e grado, ponendole per ¼ a carico della NR e per restanti a carico dell'RO. Avverso tale sentenza OL RO proponeva ri- corso per cassazione con quattro motivi illustrati anche da successiva memoria. Resisteva RA TA, nella sua qualità di erede di IN NR, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 CPC con riferimento agli artt. 1477 CC e 586 CPC si duole che la corte territoriale non abbia correttamente applicato al caso sottopostole la disposi- zione di cui all'art. 1477 CC;
che non abbia considerato lo stato di fatto e di dritto in cui si trovava l'im- mobile alla data del 12.12.81 ((data apposta in calce al decreto di trasferimento), quando il vano, oggetto di lite, era parte integrante del secondo piano fuori terra;
che abbia erroneamente ritenuto oggetto di trasferimento 18483/98 H l'immobile stimato economicamente in base all'estensione della superficie con valutazione contraria ai principi sanciti dall'art. 1477 CC per esserne stato escluso il vano in contestazione. Il motivo non merita accoglimento. La questione non è stata sollevata nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle con- clusioni delle parti riportate in epigrafe, dall'esposi- zione in fatto e dalla motivazione della sentenza impu- gnata contro la quale non è stata formulata censura per e quindi l'asserzione sulla qua-omesso esame sul punto - le si basa la tesi in discorso resta incontrollata ed in- controllabile attesa la natura del giudizio di legittimi- tà, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del proces- so ed alle questioni di diritto nello stesso già propo- ste. Come questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, i motivi del ricorso per cassa- zione devono investire, a pena d'inammissibilità, statui- zioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema de- cidendum del giudizio di secondo grado come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (da ultimo, 18483/98 - Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852). denunziandoCon il secondo motivo, il ricorrente violazione o falsa applicazione di norme del diritto ex art. 360 n.3 CPC con riferimento agli artt. 2912 CC e 586 CPC ' si duole che il giudice d'appello non abbia ritenu- accessoria" ai sensi 11 to il vano in contestazione cosa nonostante si tratti di costruzione dell'invocata norma unita materialmente al piano di cui è parte e con il quale solo comunica;
che non abbia fornito alcuna spiega- zione in merito al motivo per cui detto vano debba consi- derarsi dotato d'autonoma identità; che non abbia posto a fondamento della decisione l'accertamento della proprietà del vano, il quale, in estrema ipotesi, avendo la corte stessa respinto la domanda riconvenzionale della NR volta ad ottenere l'accertamento della proprietà in capo alla medesima, sembrerebbe essere di proprietà del falli- mento. Il motivo non merita accoglimento. Va, infatti, tenuto presente che, come ripetutamen- te evidenziato da questa Corte, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto a d'inammissibilità del motivo, giusta l'espressa pena previsione dell'art. 366 n. 4 CPC mediante la specifi- са indicazione delle affermazioni in diritto contenute 18483/98 nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligi- bili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contra- о consto con le norme regolatrici della fattispecie l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle que- stioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza del- le altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposi- zione delle prime alle seconde. Tanto meno può, poi, ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge, che sia idoneamente for- mulata secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito d'aver sì correttamente individuato la norma regolatrice della que- stione controversa ma d'aver poi erroneamente escluso la 18483/98 8 riconducibilità della situazione in concreto accertata alla fattispecie normativa, giacchè valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione. Orbene, nella specie la corte territoriale, atte- nendosi a nota dottrina, ha ritenuto che nel concetto di "1cosa accessoria" potessero farsi rientrare esclusivamen- te le cosiddette "pertinenze improprie" e le "accessioni in senso tecnico" ed ha, di conseguenza, escluso che il locale in discussione, non rientrando in alcuna delle dette categorie, potesse essere considerato, ex art. 2912 CC, accessorio dell'immobile pignorato ed assegnato. Nel motivo di ricorso in esame, tuttavia, non ri- sulta sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei sensi sopra evidenziati, in ordine alla dedotta omessa od erronea applicazione dell'art. 2912 CC da parte del giu- dice del merito, in relazione alla tesi da quest'ultimo prospettata ed applicata onde pervenire alla riportata decisione, anzi, tale puntuale motivazione non è per al- cun verso presa in considerazione. Per il che il motivo stesso è da considerare inam- missibile, non solo in quanto non è stata svolta alcuna pertinente argomentazione in diritto a sostegno della de- dotta violazione di legge, ma anche in quanto, il capo di 18483/98 decisione in esame rimanendo comunque fermo per essere supportato dalle predette argomentazioni rimaste immuni da censura, le ragioni di censura svolte dal ricorrente sotto profili diversi rispetto alla motivazione in dirit- to fornita dal giudice a quo risultano inammissibili per difetto d'interesse. - denunziando Con il terzo motivo, il ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 CPC, con riferimento agli artt 45-46 del DPR 1.12.49 n. 1142 - si duole che la corte territoriale non abbia applicato al caso in esame le invocate norme, per le quali la consistenza degli immobili urbani deve essere determinata con riferimento al numero di vani utili, sia principali che accessori, e non con riferimento alla su- perficie. Il motivo non merita accoglimento. Anche in questo caso come già per il primo motivo, alle argomentazioni svolte nell'esame del quale si fa espresso rinvio trattandosi d'identica situazione, il ri- corrente prospetta una questione, l'applicabilità dell' invocata normativa al fine d'identificare il vano in questione come facente parte dell'immobile pignorato ed assegnato, che non risulta dalla sentenza in esame - non impugnata sul punto per omessa pronunzia o trattazione 18483/98 10 aver in alcun modo formato oggetto del giudizio d'appello e, quindi, inammissibile. Con il quarto motivo, il ricorrente denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 CPC si duole che la corte territoriale abbia posto a fonda- mento della decisione solo quella parte della perizia dell'ing. Lauretti, in cui la consistenza dell'immobile viene determinata con riferimento alla superficie, omet- tendo, invece, di considerare come preminenti: il conteg- gio esattamente riportato dei vani, utilizzato in catasto non in alternativa alla superficie ma con priorità ri- spetto a questa;
l'indicazione dei confini, riferiti e- sclusivamente al giardino circostante senza indicare al- tra proprietà confinante con il piano secondo;
una se- conda parte della stessa perizia, nella quale secondo e terzo piano vengono considerati come unità distinte e nessun riferimento vien fatto al vano in discussione. Il motivo non merita accoglimento. E', infatti da rilevare come, nell'impugnata sen- tenza, il giudice del merito sia pervenuto alla conclu- sione che il vano de quo non avesse formato oggetto di pignoramento e, quindi, d'assegnazione in favore dell' odierno ricorrente svolgendo due distinte ed autonome ar- gomentazioni basate, l'una, sulla consulenza tecnica cui 18483/98 11 fà riferimento il ricorrente, l'altra, sugli atti della procedura esecutiva ed, "in particolare", sul decreto di trasferimento emesso dal g.e. del tribunale di Imperia il 12.12.81, argomentazione, quest'ultima, che il ricorrente non ha assoggettata a censura. Orbene, come ha ripetutamente evidenziato la giu- risprudenza di questa Corte, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua in- terezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamen- te l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che an- che una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricor- SO avversO la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno 0 nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza del capo di essa impugnati divenendo inammis- sibili per difetto d'interesse. 18483/98 12 Nella specie, pertanto, avendo formato oggetto di censura una sola delle ragioni sulle quali si basa la decisione e non anche l'altra, il motivo è da ritenere inammissibile. Conclusione cui si perviene anche ove, per comple- tezza di motivazione, si proceda all'esame del motivo. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata а norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazio- lacune nelle argomentazioni, ovvero la ne di carenze о specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giu- dice del merito al convincimento della parte ed, in par- ticolare, non possa proporsi un preteso migliore più e appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero 18483/98 13 convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione com'è, appunto, per quello in in un'inammissibile istanza di revisione delleesame valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata -motivazione che il raggiunto convincimento risulti come sa- è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un e me logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del- le parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretese incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione 18483/98- - 14 d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giu- dice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od er- roneamente valutati, che il ricorrente specifichi il con- tenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come appunto nella specie, integrale e non soltanto parziale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei al- l'uopo il semplice richiamo di mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito e la prospettazione del valore probatorio di essi, e tanto meno di parti di essi, quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione. Nella specie, il motivo, non inteso a censurare la ratio decidendi ma solo a prospettare una diversa inter- pretazione degli accertamenti in fatto e, quindi, già sol per questo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia la pretesa erronea od insufficiente valu- tazione, giacché, difformemente dai richiamati principi, vi si omette di riportare per esteso il contenuto della 18483/98- 15 1'erronea valutazione consulenza della quale si assume operandosi, invece, un richiamo ad essa per relationem o per riassunto, secondo la soggettiva lettura del deducen- te, ovvero ancora per estrapolazione di singole sue parti che, avulse dal contesto complessivo dell'atto e collega- te con altre parti parimenti riassunte od estrapolate, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosi- milmente favorevoli alle tesi sostenute dal deducente stesso ma indubbiamente insuscettibili d'adeguato riscon- tro e, quindi, inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo sulla decisività d'un eventuale riesame del- le risultanze in questione ai fini d'una soluzione del punto saliente in controversia difforme da quella adotta- te dal giudice a quo. Le tesi esposte nelle censure mosse alle dette so- luzioni, d'altronde, in quanto basate sulla valorizzazio- ne di singoli parziali elementi di giudizio, tratti per di più da alcune soltanto delle emergenze istruttorie, mancano d'una disamina complessiva delle emergenze stesse e d'una valutazione comparativa con le argomentazioni che nell'impugnata sentenza sono, per contro, sviluppate sul- la base del complesso degli elementi di giudizio acquisi- ti e non su di una visione settoriale di essi, per il che conseguono il risultato di prospettare una criticanon valida e convincente ma si traducono, sostanzialmente, in 18483/98 16 un'argomentazione di solo fatto inammissibilmente intesa alla revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, mentre manca la prospettazione di vi- zi dell'iter logico seguito dal detto giudice, unici ri- levanti, come già evidenziato, ai fini d'una censura di tale iter ex art. 360 n. 5 CPC. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 3 153 000 delle quali £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 18.10.2000. Il Presidente Vinery, Baldosame Il est. Hettiny IL CANCELLIERE C1 OL Talarico DEPOSITA 1 5 FEB. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 7 100000 Iscritto a ruolo il Art. n. 350000 19