Sentenza 23 novembre 2023
Massime • 1
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2023, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
дев 0338 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1994/2023 FRANCESCO MA CIAMPI Presidente UP 23/11/2023 UGO BELLINI -Relatore - R.G.N. 21685/2023 DANIELE CENCI ATTILIO MARI IN CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RE ST nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AV MA CE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Per il resto rigetto del ricorso dell'imputata. In accoglimento del ricorso della parte civile annullarsi la sentenza impugnata relativamente alla disposta revoca delle statuizioni civili. Nell'interesse della parte civile RE ST difeso dall'avv.to Alessandro Abatianni, si insiste nell'accoglimento del ricorso della parte civile con liquidazione delle spese del presente giudizio. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brescia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AV IA AC per il reato di lesioni colpose per essere il reato estinto, ai sensi dell'art. 162 ter cod.pen., a seguito di condotte riparatorie in favore della persona offesa RE ST, nonchè per mancanza di querela in relazione alle lesioni patite dalla persona offesa PE EN e disponeva la revoca delle statuizioni civili. Confermava invece il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata per i reati di cui all'art. 189 sesto e settimo comma C.d.S. e rideterminava la pena in mesi nove di reclusione.
2.La corte territoriale ha in particolare confermato il giudizio di responsabilità del giudice di prima cure a seguito di una valutazione combinata del tipo di urto tra i due veicoli delle testimonianze acquisite, secondo cui doveva escludersi che l'imputata non si fosse resa conto delle conseguenze del tamponamento, il quale non era stato impercettibile come sostenuto dalla difesa della AV, mentre la dinamica delle fasi post urto, come evidenziate dai testimoni escussi, non lasciava dubbi sul fatto che la imputata si fosse allontanata dal punto del sinistro per fare perdere le sue tracce ben consapevole della portata offensiva del proprio operato. Ritenuto peraltro provato l'intervenuto risarcimento del danno in epoca precedente all'apertura del dibattimento, riteneva applicabile l'istituto dell'art.162 ter cod.pen. in relazione al reato di lesioni colpose e revocava le statuizioni civili.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AV AI AC nonché la difesa della parte civile RE ST.
3.1 La difesa dell'imputato con una prima articolazione, lamenta erronea 1 applicazione dell'art.189 commi 6 e 7 C.d.S., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e difetto di motivazione sul punto. Censura in particolare le valutazioni sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla riconosciuta intrinseca veridicità delle dichiarazioni delle persone offese, essendo state ignorate le incongruenze segnalate nei motivi di impugnazione, a fronte delle precisazioni rese dall'imputata, anche in considerazione del comportamento serbato dalle stesse dopo la collisione, atteso che il RE aveva ripreso la marcia immettendosi in autostrada.
3.2 Con una seconda articolazione lamenta totale carenza di motivazione con riferimento all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., in quanto il giudice di primo grado l'aveva esclusa in relazione J alla ipotesi di cui all'art.590 cod.pen. in ragione della durata della malattia, mentre il giudice di appello, una volta disposto il proscioglimento per tale titolo di reato, avrebbe dovuto riconsiderare i presupposti applicativi con riferimento alle ipotesi di cui all'art.189 C.d.S., alla luce delle giustificazioni fornite dall'imputata.
4. La difesa della parte civile, RE ST, lamenta violazione ed erronea applicazione degli art.189 commi 6 e 7 C.d.S. in relazione alla revoca delle statuizioni civili a seguito dell'intervenuto risarcimento del danno, omettendo del tutto di considerare che la costituzione di parte civile era intervenuta in relazione a tutti i fatti reato contestati, che il ristoro del danno aveva riguardato le lesioni e le sofferenze derivanti dal reato di cui all'art.590 cod.pen., mentre la condanna generica al risarcimento, pronunciata dal giudice di prima cure, atteneva altresì al pregiudizio morale derivante dai reati di omissione di soccorso e di omessa fermata in presenza di sinistro stradale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze avanzate dalla difesa di AV IA AC sono manifestamente infondate in quanto in fatto e reiterative di censure già sviluppate nei motivi di appello e disattese dal giudice di appello con argomenti privi di contraddizioni e di evidenti fratture logico-giuridiche. 'E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez.4, n.3783 del 10/010/2014, Balboni, Rv.261945). Inoltre le disposizioni a disposizione di cui all'art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona offesa, si conformino a doveri di solidarietà e di intervento, che hanno come fulcro l'assistenza del consociato in difficoltà; si "tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell'immediato di conformarsi alla 2 in condotta prescritta" (sez.4, 25/11/1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, 2/12/1994 n.4380, rv. 201501; 30/01/2014, Rossini, Rv.259216), dovendo l'investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. 'E stato ancora affermato che, nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, 1/12/2012, Meta, Rv.254667), laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro detto reato richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (sez.4, n.18748 del 4/05/2022, Manganelli Luigi, Rv.283212) di talchè il reato in questione è ravvisabile in caso di sinistro ricollegabile al comportamento dell'imputato possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (sez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia Capozzi, Rv.271046) 2. Il giudice distrettuale ha fatto coerente applicazione di detti principi e sul punto ha evidenziando, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, che la natura dell'urto (tamponamento) e la reazione degli occupanti del veicolo tamponato in corrispondenza di un crocevia, come accertata a seguito dell'assunzione delle loro testimonianze, erano tali da palesare la serietà del pericolo cagionato alla sicurezza stradale dell'urto, ma anche le verosimili conseguenze dello stesso. 3 2.1 In termini assolutamente corretti il giudice distrettuale ha infatti tratto ulteriori argomenti di prova sull'elemento soggettivo del reato dal comportamento tenuto dall'imputata la quale si era allontanata dal luogo del sinistro, facendo perdere le sue tracce.
3. A fronte di tale argomentata e lineare motivazione l'imputato nei primi due motivi di ricorso, ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si limita a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, con ragionamento logico giuridico privo di lacune evidenti.
4. Inammissibile è il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod.pen. stante la rilevante portata offensività della condotta e dell'offesa effettivamente determinata, in ragione della durata della malattia che, già valorizzata dal giudice di primo grado, ben può essere considerata per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. pure a fronte di condotta riparatoria che, sebbene idonea a determinare il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art.162 ter cod.pen., non vale a elidere il giudizio di disvalore della complessiva condotta realizzata dall'imputata in ragione della pluralità e offensività delle condotte illecite realizzate.
5. Fondato è invece il ricorso della parte civile, la quale si duole delle ragioni poste a fondamento della intervenuta revoca delle statuizioni civili emesse dal primo giudice, quale conseguenza della pronuncia di proscioglimento dell'imputata dal reato di cui al capo A), a seguito di condotta riparatoria. Invero la costituzione di parte civile, come correttamente rappresentato dal ricorrente nel rispetto principio di autosufficienza del ricorso, era intervenuta in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate all'imputato e pertanto anche con riferimento alle ipotesi delittuose di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. e la pronuncia risarcitoria, in assenza di specifica previsione, era intervenuta in termini generali e in relazione a tutti i profili di pregiudizio prospettati dalla parte civile.
5.1 Va ancora considerato che i reati per cui la pronuncia di condanna è stata confermata dal giudice di secondo grado (reati di fuga e di omessa prestazione di assistenza a seguito di sinistro stradale) hanno una autonoma struttura precettiva ed una differente oggettività giuridica (come è stato precedentemente evidenziato) che li distingue tra di loro e anche rispetto al reato di lesioni stradali, trattandosi di reati di pericolo in cui il legislatore G intende garantire una tutela anticipata in una prospettiva solidaristica e di individuazione dei responsabili di fatti lesivi della integrità fisica nella circolazione stradale, né le condotte con cui si perfezionano (una omissiva, l'altra attiva) si sovrappongono e si fondono in un unico iato temporale con la condotta che determina l'evento lesivo, ma al contrario si realizzano in un momento immediatamente successivo a quello in cui il reato di lesioni colpose risulta integrato.
5.2 Precisati tali principi, il giudice distrettuale ha totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali, una volta pronunciato il proscioglimento dell'imputata in relazione al reato di lesioni colpose e confermato il giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 189 cod. della strada, abbia disposto la revoca tout court delle statuizioni civili, le quali erano collegate a tutte le ipotesi di reato contestate, senza neppure precisare se, sottesa alla pronuncia di revoca, vi fosse il convincimento che il risarcimento del danno ricevuto dalla persona offesa si riferisse anche ai titoli di reato diversi da quello di cui all'art.590 cod.pen., ovvero che, una volta ristorato il danno derivante dal tamponamento, non risultassero ulteriori profili di pregiudizio di natura non patrimoniale da soddisfare.
6. Per tale ragione la sentenza deve trovare annullamento ai fini civili con rinvio, per nuovo esame sul punto, come sopra indicato, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va devoluta altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
6.1 Il ricorso dell'imputata va dichiarato inammissibile, da cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AV IA AC che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio,al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023. Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco IA Ciampi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ufo Belling 5 9 GEN 2024. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO oggi, RFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Iren Caliendo