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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL UE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di IA il 26/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LL, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanna Aprile, che si è riportata al ricorso, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di IA, adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero della stessa città avverso l'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 2243 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 13/11/2024 reiettiva della misura pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di IA il 7 febbraio 2024, ha applicato a UE OL la custodia cautelare in carcere per avere promosso, organizzato e diretto un'associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per aver commesso plurimi reati fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore di fiducia, in cui deduce tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Il provvedimento impugnato, nella descrizione degli elementi costitutivi della organizzazione dedita al narcotraffico, è in tutto sovrapponibile a quello adottato nei confronti dei coindagati e in esso è stata omessa ogni valutazione delle deduzioni difensive. Stante il breve periodo di ritenuta operatività del gruppo - agosto 2021/aprile 2022 - non è individuabile, nella fattispecie al vaglio, una associazione criminosa, connotata da stabilità e comunanza di scopo degli aderenti, riconducibile al paradigma dell'art. 74 d.P.R. cit. L'appartenenza dei sodali al medesimo nucleo familiare imponeva al Tribunale un più pregnante onere argomentativo, dovendosi distinguere la collaborazione prestata dai singoli in virtù dei legami di sangue, valutabile quale connivenza non punibile o, al più, in termini di contributo concorsuale alle singole cessioni, da una effettiva condivisione di scopi criminosi. Proprio in ragione dei vincoli familiari, di nessuna rilevanza, ai fini della prova della affectio societatis, sono i rapporti di frequentazione ed i colloqui in cui i coindagati commentavano gli arresti. Non è dato affermare che i coindagati percepissero uno stipendio e, in ogni caso, alcuna conversazione attesta che NO e GR, rispettivamente moglie e madre del ricorrente, venissero retribuite per l'opera prestata. Quanto al ruolo del detto, apoditticamente si è desunto che egli stabilisse il prezzo di vendita dello stupefacente, in ragione della sola richiesta, a lui rivolta, di praticare uno sconto ad un acquirente. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della aggravante relativa al ruolo di promotore, organizzatore e direttore dell'associazione dedita al narcotraffico. 2 Il ricorrente era, al più, un soggetto iracondo e prevaricatore nelle relazioni con i coindagati. Per converso, non sono stati acquisiti elementi indiziari per affermare che OL abbia dato impulso alla costituzione e alla operatività del sodalizio, di cui si ignora il momento genetico, sicché non è dato affermare che egli ne sia stato il promotore;
e parimenti, i ruoli di organizzatore - implicante la definizione del programma delinquenziale e l'impiego delle risorse per il conseguimento del fine perseguito - e di direttore - implicante la gestione, in funzione sovraordinata, della struttura associativa - non possono essere attribuiti al ricorrente, in quanto presuppongono requisiti di essenzialità ed infungibilità, laddove identica triplice veste è stata contestata al sodale SA AM. Peraltro, è incompatibile con la pretesa posizione verticistica lo svolgimento da parte di OL di mansioni gregarie di spaccio e consegna dello stupefacente, come emerso dalle intercettazioni 2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto a proporzionalità e adeguatezza della misura. Pur operando, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la doppia presunzione relativa in tema di esigenze cautelari, l'ordinanza avrebbe dovuto motivare in ordine alla loro attualità sulla base di elementi specifici, essendo le attività del sodalizio cessate nell'aprile 2022. In ogni caso, nell'adottare la misura di massimo rigore, il Tribunale non ha indicato le ragioni per cui risulterebbero inidonee misure meno afflittive. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. LE LL, ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è, per diversi profili, aspecifico, in quanto non si confronta criticamente con i contenuti del provvedimento censurato. Alla stregua di un ampio compendio indiziario - costituito dalle risultanze dell'attività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla polizia giudiziaria, nonché dai sequestri ed arresti in flagranza - l'ordinanza ha ricostruito gli elementi identificativi di un gruppo criminale programmaticamente dedito alla gestione, in IA, quartiere di San Cristoforo, dell'attività di spaccio di 3 stupefacenti, attraverso una rete di pusher e vedette;
una struttura le cui basi logistiche erano l'abitazione del ricorrente e quella di sua madre AR GR. Di tale gruppo criminale, costituito per la realizzazione di una serie indeterminata di reati, con apporto da parte dei singoli adepti di attività personali e di mezzi economici, alle pagg. 3 e ss. della ordinanza impugnata vengono compiutamente descritti l'organigramma, il contributo operativo dei coindagati, i loro rapporti. In linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli elementi costitutivi del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. cit. sono stati, dunque, puntualmente enucleati e sono state evidenziate le ragioni per cui non è ravvisabile, nella specie al vaglio, il mero concorso di persone nei reati fine. L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. d.P.R. 74 cit. e quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 73 dello stesso d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564 - 01). Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la base .familiare dell'associazione - nella quale operavano, tra gli altri, il ricorrente UE OL, la madre AR GR, il fratello ID OL, la moglie AL NO con i fratelli e i fratelli AM - non è incompatibile con l'affectio societatis. E' principio consolidato al riguardo che l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01, in fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990). Non illogicamente sono stati considerati significativi di affectio societis i commenti sugli arresti dei componenti della famiglia riportati dalle intercettazioni perché, nell'occasione, i colloquianti definivano sempre nuove strategie operative, e le contromisure da adottare per nascondere la merce e sottrarsi alla pressione dell'azione investigativa, così da proseguire nell'attuazione del programma criminoso. 4 Sotto altro profilo, non inficia la gravità indiziaria, la durata del periodo monitorato dagli inquirenti (novembre 2021/aprile 2022 ). Si tratta di un periodo non poco significativo e, in ogni caso, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato" (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01). Declinata in fatto, laddove intesa a sconfessare l'aderenza della ricostruzione proposta alle risultanze investigative e perciò ex se inammissibile, è la contestazione relativa alla mancanza di prova della percezione dello stipendio da parte dei sodali. Peraltro, in senso contrario è stata segnalata la conversazione n. 412 del 26 ottobre 2021, in cui TA IA comunicava al ricorrente di aver provveduto per suo conto a retribuire gli associati. E comunque, deve osservarsi che si tratta di un indicatore dell'esistenza di una struttura organizzata, non coessenziale alla sua configurabilità - come non lo è l'esistenza di una cassa comune - tanto più se, come detto, il sodalizio ha base familiare (sicché del tutto irrilevante è il dato che uno stipendio non fosse erogato alla madre e alla moglie del ricorrente). Il Tribunale ha analizzato una serie di colloqui e di messaggi telefonici, inviati, a tutte le ore, anche di notte, dimostrativi della posizione di OL (cui ha attribuito, in coerenza con ulteriori risultanze investigative, una posizione gerarchicamente sovraordinata). Emergono i rapporti da questo intrattenuti con i pusher e le vedette, che si alternavano nei turni della piazza di spaccio (10-14 presso le abitazioni degli associati: 14 - 4.00, anche in strada), ma anche con la madre e i congiunti che con lui cooperavano nell'approvvigionamento, nella custodia e nel rifornimento dello stupefacente. Egli impartiva direttive ai sodali, che redarguiva aspramente ove non si attenessero ad esse;
dai coindagati otteneva puntuale rendicontazione in ordine all'andamento dell'attività, ai clienti serviti e alle rimanenze di magazzino. Emblematiche le conversazioni da cui si evince che egli gestiva la cassa comune e stabiliva i prezzi di vendita (tant'è che a lui si rivolgeva uno spacciatore per essere autorizzato a praticare uno sconto). 3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse. 5 In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Sez. 2 n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01, con riguardo a fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). Peraltro, occorre considerare che, in tema di reato associativo, da un lato, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali. (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 - 01), dall'altro, che la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio o anche di una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02). .Alla stregua di tali coordinate interpretative, al ricorrente, coerentemente con le descritte risultanze investigative, il Tribunale ha attribuito una posizione gerarchicamente sovraordinata;
né rileva in senso ostativo lo svolgimento promiscuo di altre mansioni di vendita e consegna, giacché la infungibilità dei ruoli, nell'ambito della gerarchia associativa, non è requisito da intendere in senso assoluto, non essendo necessario che i poteri organizzativi e direttivi siano esercitati in esclusiva da un solo individuo. 4. Anche il terzo motivo è infondato. Venendo in rilievo un reato per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attuale il periculum libertatis correlato alla possibilità di ricaduta nel delitto. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, del resto, precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative 6 della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). E ' il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo - che qui viene solo enunciata dalla difesa - non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). Nella specie, non emergono, né sono stati allegati elementi utili al superamento della doppia presunzione relativa in tema di esigenze, che sono state valutate dal Tribunale di significativo spessore anche in ragione del ruolo ascritto al ricorrente ed al suo profilo personologico. OL è individuato come soggetto proclive al delitto, per avere riportato condanna in via definitiva per reati in materia di stupefacenti, ma anche per reati di rapina, furto, resistenza, resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme in materia di norme di prevenzione;
elementi che fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi. L'ordinanza ha dunque congruamente motivato l'infungibilità della custodia intramuraria e la inidoneità degli arresti domiciliari. Senza illogicità argomentative, anche le modalità esecutive invocate dalla difesa, in particolare l'applicazione del braccialetto elettronico, sono state ritenute inidonee a recidere i legami con gli ambienti criminali, perché il dispositivo di controllo remoto preserva dal rischio di fuga, ma non impedisce contatti con terzi all'interno del domicilio (che nella specie era anche una base logistica della associazione). E' stata da ultimo congruamente valorizzata la perdurante appartenenza di OL alla associazione, pur dopo il suo arresto. 7 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . pod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LL, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanna Aprile, che si è riportata al ricorso, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di IA, adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero della stessa città avverso l'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 2243 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 13/11/2024 reiettiva della misura pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di IA il 7 febbraio 2024, ha applicato a UE OL la custodia cautelare in carcere per avere promosso, organizzato e diretto un'associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per aver commesso plurimi reati fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore di fiducia, in cui deduce tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Il provvedimento impugnato, nella descrizione degli elementi costitutivi della organizzazione dedita al narcotraffico, è in tutto sovrapponibile a quello adottato nei confronti dei coindagati e in esso è stata omessa ogni valutazione delle deduzioni difensive. Stante il breve periodo di ritenuta operatività del gruppo - agosto 2021/aprile 2022 - non è individuabile, nella fattispecie al vaglio, una associazione criminosa, connotata da stabilità e comunanza di scopo degli aderenti, riconducibile al paradigma dell'art. 74 d.P.R. cit. L'appartenenza dei sodali al medesimo nucleo familiare imponeva al Tribunale un più pregnante onere argomentativo, dovendosi distinguere la collaborazione prestata dai singoli in virtù dei legami di sangue, valutabile quale connivenza non punibile o, al più, in termini di contributo concorsuale alle singole cessioni, da una effettiva condivisione di scopi criminosi. Proprio in ragione dei vincoli familiari, di nessuna rilevanza, ai fini della prova della affectio societatis, sono i rapporti di frequentazione ed i colloqui in cui i coindagati commentavano gli arresti. Non è dato affermare che i coindagati percepissero uno stipendio e, in ogni caso, alcuna conversazione attesta che NO e GR, rispettivamente moglie e madre del ricorrente, venissero retribuite per l'opera prestata. Quanto al ruolo del detto, apoditticamente si è desunto che egli stabilisse il prezzo di vendita dello stupefacente, in ragione della sola richiesta, a lui rivolta, di praticare uno sconto ad un acquirente. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente della aggravante relativa al ruolo di promotore, organizzatore e direttore dell'associazione dedita al narcotraffico. 2 Il ricorrente era, al più, un soggetto iracondo e prevaricatore nelle relazioni con i coindagati. Per converso, non sono stati acquisiti elementi indiziari per affermare che OL abbia dato impulso alla costituzione e alla operatività del sodalizio, di cui si ignora il momento genetico, sicché non è dato affermare che egli ne sia stato il promotore;
e parimenti, i ruoli di organizzatore - implicante la definizione del programma delinquenziale e l'impiego delle risorse per il conseguimento del fine perseguito - e di direttore - implicante la gestione, in funzione sovraordinata, della struttura associativa - non possono essere attribuiti al ricorrente, in quanto presuppongono requisiti di essenzialità ed infungibilità, laddove identica triplice veste è stata contestata al sodale SA AM. Peraltro, è incompatibile con la pretesa posizione verticistica lo svolgimento da parte di OL di mansioni gregarie di spaccio e consegna dello stupefacente, come emerso dalle intercettazioni 2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto a proporzionalità e adeguatezza della misura. Pur operando, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la doppia presunzione relativa in tema di esigenze cautelari, l'ordinanza avrebbe dovuto motivare in ordine alla loro attualità sulla base di elementi specifici, essendo le attività del sodalizio cessate nell'aprile 2022. In ogni caso, nell'adottare la misura di massimo rigore, il Tribunale non ha indicato le ragioni per cui risulterebbero inidonee misure meno afflittive. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. LE LL, ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è, per diversi profili, aspecifico, in quanto non si confronta criticamente con i contenuti del provvedimento censurato. Alla stregua di un ampio compendio indiziario - costituito dalle risultanze dell'attività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla polizia giudiziaria, nonché dai sequestri ed arresti in flagranza - l'ordinanza ha ricostruito gli elementi identificativi di un gruppo criminale programmaticamente dedito alla gestione, in IA, quartiere di San Cristoforo, dell'attività di spaccio di 3 stupefacenti, attraverso una rete di pusher e vedette;
una struttura le cui basi logistiche erano l'abitazione del ricorrente e quella di sua madre AR GR. Di tale gruppo criminale, costituito per la realizzazione di una serie indeterminata di reati, con apporto da parte dei singoli adepti di attività personali e di mezzi economici, alle pagg. 3 e ss. della ordinanza impugnata vengono compiutamente descritti l'organigramma, il contributo operativo dei coindagati, i loro rapporti. In linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli elementi costitutivi del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. cit. sono stati, dunque, puntualmente enucleati e sono state evidenziate le ragioni per cui non è ravvisabile, nella specie al vaglio, il mero concorso di persone nei reati fine. L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. d.P.R. 74 cit. e quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 73 dello stesso d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564 - 01). Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la base .familiare dell'associazione - nella quale operavano, tra gli altri, il ricorrente UE OL, la madre AR GR, il fratello ID OL, la moglie AL NO con i fratelli e i fratelli AM - non è incompatibile con l'affectio societatis. E' principio consolidato al riguardo che l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01, in fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990). Non illogicamente sono stati considerati significativi di affectio societis i commenti sugli arresti dei componenti della famiglia riportati dalle intercettazioni perché, nell'occasione, i colloquianti definivano sempre nuove strategie operative, e le contromisure da adottare per nascondere la merce e sottrarsi alla pressione dell'azione investigativa, così da proseguire nell'attuazione del programma criminoso. 4 Sotto altro profilo, non inficia la gravità indiziaria, la durata del periodo monitorato dagli inquirenti (novembre 2021/aprile 2022 ). Si tratta di un periodo non poco significativo e, in ogni caso, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato" (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01). Declinata in fatto, laddove intesa a sconfessare l'aderenza della ricostruzione proposta alle risultanze investigative e perciò ex se inammissibile, è la contestazione relativa alla mancanza di prova della percezione dello stipendio da parte dei sodali. Peraltro, in senso contrario è stata segnalata la conversazione n. 412 del 26 ottobre 2021, in cui TA IA comunicava al ricorrente di aver provveduto per suo conto a retribuire gli associati. E comunque, deve osservarsi che si tratta di un indicatore dell'esistenza di una struttura organizzata, non coessenziale alla sua configurabilità - come non lo è l'esistenza di una cassa comune - tanto più se, come detto, il sodalizio ha base familiare (sicché del tutto irrilevante è il dato che uno stipendio non fosse erogato alla madre e alla moglie del ricorrente). Il Tribunale ha analizzato una serie di colloqui e di messaggi telefonici, inviati, a tutte le ore, anche di notte, dimostrativi della posizione di OL (cui ha attribuito, in coerenza con ulteriori risultanze investigative, una posizione gerarchicamente sovraordinata). Emergono i rapporti da questo intrattenuti con i pusher e le vedette, che si alternavano nei turni della piazza di spaccio (10-14 presso le abitazioni degli associati: 14 - 4.00, anche in strada), ma anche con la madre e i congiunti che con lui cooperavano nell'approvvigionamento, nella custodia e nel rifornimento dello stupefacente. Egli impartiva direttive ai sodali, che redarguiva aspramente ove non si attenessero ad esse;
dai coindagati otteneva puntuale rendicontazione in ordine all'andamento dell'attività, ai clienti serviti e alle rimanenze di magazzino. Emblematiche le conversazioni da cui si evince che egli gestiva la cassa comune e stabiliva i prezzi di vendita (tant'è che a lui si rivolgeva uno spacciatore per essere autorizzato a praticare uno sconto). 3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse. 5 In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Sez. 2 n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01, con riguardo a fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). Peraltro, occorre considerare che, in tema di reato associativo, da un lato, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali. (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 - 01), dall'altro, che la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio o anche di una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02). .Alla stregua di tali coordinate interpretative, al ricorrente, coerentemente con le descritte risultanze investigative, il Tribunale ha attribuito una posizione gerarchicamente sovraordinata;
né rileva in senso ostativo lo svolgimento promiscuo di altre mansioni di vendita e consegna, giacché la infungibilità dei ruoli, nell'ambito della gerarchia associativa, non è requisito da intendere in senso assoluto, non essendo necessario che i poteri organizzativi e direttivi siano esercitati in esclusiva da un solo individuo. 4. Anche il terzo motivo è infondato. Venendo in rilievo un reato per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attuale il periculum libertatis correlato alla possibilità di ricaduta nel delitto. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, del resto, precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative 6 della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). E ' il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo - che qui viene solo enunciata dalla difesa - non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). Nella specie, non emergono, né sono stati allegati elementi utili al superamento della doppia presunzione relativa in tema di esigenze, che sono state valutate dal Tribunale di significativo spessore anche in ragione del ruolo ascritto al ricorrente ed al suo profilo personologico. OL è individuato come soggetto proclive al delitto, per avere riportato condanna in via definitiva per reati in materia di stupefacenti, ma anche per reati di rapina, furto, resistenza, resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme in materia di norme di prevenzione;
elementi che fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi. L'ordinanza ha dunque congruamente motivato l'infungibilità della custodia intramuraria e la inidoneità degli arresti domiciliari. Senza illogicità argomentative, anche le modalità esecutive invocate dalla difesa, in particolare l'applicazione del braccialetto elettronico, sono state ritenute inidonee a recidere i legami con gli ambienti criminali, perché il dispositivo di controllo remoto preserva dal rischio di fuga, ma non impedisce contatti con terzi all'interno del domicilio (che nella specie era anche una base logistica della associazione). E' stata da ultimo congruamente valorizzata la perdurante appartenenza di OL alla associazione, pur dopo il suo arresto. 7 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . pod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2024