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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
GIUNTA SS BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1304/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29276202400000792000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007840376000 TASI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120017775814000 TASI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130005105452000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220150001521779000 TASI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220150004050369000 TASI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160009634501000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170000394425000 IRPEF-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180008107542000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190000856353000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190003026889000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006753462000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190007955788000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220009476384000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010163170000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010736639000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220011325064000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010839023000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la Comunicazione preventiva ipoteca n. 9276202400000792000 Fascicolo n. 2024/10729 (DOC - 01), notificata in data 16.09.2024, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn.
29220120007840376000, 29220120017775814000, 29220130005105452000, 29220150001521779000,
29220150004050369000, 29220160009634501000, 29220170000394425000, 292201800081075420,
29220190000856353000, 292201900030268890, 292201900067534620, 292201900079557880, 2922022000947638400,
2922022001016317000, 29220220010736639000, 292202200113250640, 292202300108390230.
Deduceva:
-la nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio di proporzionalità, per mancata indicazione degli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria e violazione degli artt. 77 comma 2 bis dpr 602/73 e 24 della costituzione.
-la nullità per mancata notifica delle cartelle;
-la decadenza dal diritto di recupero dell'imposta;
-in caso di intervenuta notifica, la prescrizione successiva;
-la nullita' della comunicazione preventiva per intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle sottese cartelle.
Si costituiva l'DE che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione. La Corte di Cassazione ha affermato, in tal senso, che l'onere di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 comma 2-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (c.d. preavviso di ipoteca) è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere alla iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella successiva comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta ed ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare» (Cass. Sez. Trib. Ord. 17 settembre 2025 n. 25456)
Il secondo motivo è infondato in quanto le cartelle sono state tutte notificate a mezzo pec ovvero a mani dello stesso ricorrente che nulla ha, sul punto, eccepito.
Il terzo e quarto motivo sono infondati alla luce della notifica degli atti interruttivi (per la cartella n.
29220120007840376000, sono stati notificati gli avvisi nn. 29220169001548545000 e 29220229001791447000; per la cartella n. 29220120017775814000, sono stati notificati gli avvisi nn. 29220169001548545000 e
29220229001791447000; per la cartella n. 29220130005105452000, sono stati notificati gli avvisi nn.
29220179004134534000, 29220229003362945000 e 29220229001791447000; per la cartella n.
29220150001521779000, sono stati notificati gli avvisi nn. 29220189000904076000, 29220199000096373000
e 29220229003362945000; per la cartella n. 29220150004050369000, sono stati notificati gli avvisi nn.
29220189000904076000, 29220199000096373000 e 29220229003362945000. Per tutte le altre cartelle è stato notificato l'avviso n. 29220229003362945000) e, comunque, della proroga covid.
Invero, ddeve richiamarsi l'applicazione dell'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Deve poi richiamarsi l'ordinanza n. 960/2025 con cui la Corte di legittimità ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore di DE che si liquidano in euro 4.500, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di DE delle spese di lite che liquida in euro 4500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
CA, 27 gennaio 2026
Il Giudice Il Presidente
SS B. TA DA CO Crea
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
GIUNTA SS BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1304/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29276202400000792000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120007840376000 TASI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220120017775814000 TASI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220130005105452000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220150001521779000 TASI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220150004050369000 TASI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220160009634501000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170000394425000 IRPEF-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220180008107542000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190000856353000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190003026889000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006753462000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190007955788000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220009476384000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010163170000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010736639000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220011325064000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220230010839023000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la Comunicazione preventiva ipoteca n. 9276202400000792000 Fascicolo n. 2024/10729 (DOC - 01), notificata in data 16.09.2024, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn.
29220120007840376000, 29220120017775814000, 29220130005105452000, 29220150001521779000,
29220150004050369000, 29220160009634501000, 29220170000394425000, 292201800081075420,
29220190000856353000, 292201900030268890, 292201900067534620, 292201900079557880, 2922022000947638400,
2922022001016317000, 29220220010736639000, 292202200113250640, 292202300108390230.
Deduceva:
-la nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio di proporzionalità, per mancata indicazione degli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria e violazione degli artt. 77 comma 2 bis dpr 602/73 e 24 della costituzione.
-la nullità per mancata notifica delle cartelle;
-la decadenza dal diritto di recupero dell'imposta;
-in caso di intervenuta notifica, la prescrizione successiva;
-la nullita' della comunicazione preventiva per intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle sottese cartelle.
Si costituiva l'DE che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione. La Corte di Cassazione ha affermato, in tal senso, che l'onere di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 comma 2-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (c.d. preavviso di ipoteca) è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere alla iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella successiva comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta ed ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare» (Cass. Sez. Trib. Ord. 17 settembre 2025 n. 25456)
Il secondo motivo è infondato in quanto le cartelle sono state tutte notificate a mezzo pec ovvero a mani dello stesso ricorrente che nulla ha, sul punto, eccepito.
Il terzo e quarto motivo sono infondati alla luce della notifica degli atti interruttivi (per la cartella n.
29220120007840376000, sono stati notificati gli avvisi nn. 29220169001548545000 e 29220229001791447000; per la cartella n. 29220120017775814000, sono stati notificati gli avvisi nn. 29220169001548545000 e
29220229001791447000; per la cartella n. 29220130005105452000, sono stati notificati gli avvisi nn.
29220179004134534000, 29220229003362945000 e 29220229001791447000; per la cartella n.
29220150001521779000, sono stati notificati gli avvisi nn. 29220189000904076000, 29220199000096373000
e 29220229003362945000; per la cartella n. 29220150004050369000, sono stati notificati gli avvisi nn.
29220189000904076000, 29220199000096373000 e 29220229003362945000. Per tutte le altre cartelle è stato notificato l'avviso n. 29220229003362945000) e, comunque, della proroga covid.
Invero, ddeve richiamarsi l'applicazione dell'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Deve poi richiamarsi l'ordinanza n. 960/2025 con cui la Corte di legittimità ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore di DE che si liquidano in euro 4.500, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di DE delle spese di lite che liquida in euro 4500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
CA, 27 gennaio 2026
Il Giudice Il Presidente
SS B. TA DA CO Crea