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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1177/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4281/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Bovalino - 81000710806
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003675610000 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 20.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0003675610000 notificata il 03.06.2025 relativa a Imu anno 2018, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di censure involgenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva il Comune di Bovalino il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, essendo stata rimossa nelle more ogni ragione di contrasto ed essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato in data 22.07.2025.
Le spese del giudizio, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di Bovalino, e liquidate come da dispositivo, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di Bovalino al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1 Reggio Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4281/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Bovalino - 81000710806
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003675610000 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 20.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0003675610000 notificata il 03.06.2025 relativa a Imu anno 2018, eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di censure involgenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva il Comune di Bovalino il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, poiché aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, essendo stata rimossa nelle more ogni ragione di contrasto ed essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato in data 22.07.2025.
Le spese del giudizio, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di Bovalino, e liquidate come da dispositivo, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di Bovalino al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1 Reggio Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna