TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa TI NO, nella causa iscritta al n. 3709/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(avv. LA FATA MARIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione del 17/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92) con decorrenza dal
30/10/2023 fino alla data del decesso (04/07/2024);
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che liquida in CP_2 complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. La Fata Maria dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato in data 11/03/2024, deduceva di Persona_1 avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L.
104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, nelle more del giudizio, la ricorrente decedeva e che si costituiva in giudizio Pt_1
n.q. di erede;
[...]
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa, discussa oralmente, è stata posta in decisione all'odierna udienza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92) con decorrenza dal 30/10/2023 e fino alla data del decesso (04/07/2024);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite vanno compensate per metà, attesa la data di riconoscimento dei requisiti sanitari, ponendo l'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico dell' CP_2
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 17/12/2025
La Giudice del Lavoro
TI NO