CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15624 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Vincenzo Senatore che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15624 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento depositato il 15 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da MI AG, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso i provvedimenti con i quali la medesima Corte aveva negato l'inoltro di due telegrammi indirizzati a SA AG e a RA AM, essendo soggetti detenuti in regime differenziato, con il divieto di comunicazione con altri detenuti. Viene rilevato che priva di conferma probatoria era l'assunto in ordine alla sussistenza di una relazione di parentela con i destinatari dei telegrammi. 2. Il difensore di MI AG ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 35-bis e 69 ord. pen. e 666 cod. proc. pen., in quanto la Corte di assise di appello di Napoli aveva provveduto de plano, senza la fissazione di udienza nel contraddittorio delle parti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato ha deciso il reclamo presentato da MI AG, imputato in grado di appello sottoposto a custodia cautelare in carcere, avverso provvedimento del giudice procedente in materia di inoltro di corrispondenza. L'ordinamento penitenziario prevede, nel caso di detenuto che sia imputato, la competenza del giudice che procede e la possibilità di proporre reclamo al Tribunale "nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento" (art. 18-ter, comma 3, lettera b, e comma 6, ord. pen.). Ne consegue che la competenza a decidere sul reclamo doveva essere attribuita al Tribunale di Napoli, e non alla Corte di assise di appello di Napoli. Si deve aggiungere che la procedura da seguire per l'esame del reclamo del detenuto è, come stabilito dal menzionato comma 6, quella dettata dall'art. 14-ter ord. pen, che prevede la fissazione di udienza nel contraddittorio fra le parti. 2 Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso, il 10 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Vincenzo Senatore che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15624 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento depositato il 15 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da MI AG, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso i provvedimenti con i quali la medesima Corte aveva negato l'inoltro di due telegrammi indirizzati a SA AG e a RA AM, essendo soggetti detenuti in regime differenziato, con il divieto di comunicazione con altri detenuti. Viene rilevato che priva di conferma probatoria era l'assunto in ordine alla sussistenza di una relazione di parentela con i destinatari dei telegrammi. 2. Il difensore di MI AG ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione degli artt. 35-bis e 69 ord. pen. e 666 cod. proc. pen., in quanto la Corte di assise di appello di Napoli aveva provveduto de plano, senza la fissazione di udienza nel contraddittorio delle parti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato ha deciso il reclamo presentato da MI AG, imputato in grado di appello sottoposto a custodia cautelare in carcere, avverso provvedimento del giudice procedente in materia di inoltro di corrispondenza. L'ordinamento penitenziario prevede, nel caso di detenuto che sia imputato, la competenza del giudice che procede e la possibilità di proporre reclamo al Tribunale "nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento" (art. 18-ter, comma 3, lettera b, e comma 6, ord. pen.). Ne consegue che la competenza a decidere sul reclamo doveva essere attribuita al Tribunale di Napoli, e non alla Corte di assise di appello di Napoli. Si deve aggiungere che la procedura da seguire per l'esame del reclamo del detenuto è, come stabilito dal menzionato comma 6, quella dettata dall'art. 14-ter ord. pen, che prevede la fissazione di udienza nel contraddittorio fra le parti. 2 Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso, il 10 gennaio 2023.