CS
Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07135/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01129 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07135/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7135 del 2024, proposto da
US UZ, rappresentato e difeso dall'avvocato TO AR AR, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6158/2020, resa tra le parti; N. 07135/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Marco
LE e uditi per le parti l'avvocato Enrico Angelone, su delega dell'avvocato
TO AR AR, e l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;
FATTO e DIRITTO
La vicenda contenziosa trae origine dal diniego opposto all'odierno ricorrente, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, circa il richiesto riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento rilasciato in Romania, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado.
In fatto il ricorrente, dopo avere chiesto ed ottenuto il riconoscimento della laurea conseguita in Italia in Romania e avere lì frequentato il corso psicopedagogico
(suddiviso in due livelli, finalizzato al raggiungimento di 60 crediti formativi complessivi), non ha ottenuto dal Ministero rumeno l'attestato di competenza conforme alla Direttiva 2013/55/UE, sul presupposto che la laurea era stata solo riconosciuta in Romania, ma conseguita in Italia.
Su queste basi, l'Amministrazione italiana ha preso atto del fatto che il suddetto percorso formativo post universitario non era stato ritenuto abilitante dal Ministero rumeno, in quanto l'aspirante docente non aveva seguito tutto il percorso accademico in Romania (avendo intrattenuto in Romania solo i percorsi Nivel I e Nivel II).
Avverso il provvedimento di diniego, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso al TAR per il Lazio, che con sentenza n. 9375/2019 ha respinto la domanda di annullamento del suddetto diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento N. 07135/2024 REG.RIC.
rilasciato in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado.
Con la sentenza n. 6158/2020 in epigrafe, questo Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello, ritenendo che l'atto di diniego opposto dal Ministero risultasse inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l'annullamento, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva 2013/55/UE, la particolare posizione delle parti appellanti, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero– il diritto di insegnare in Romania nell'istruzione pre-universitaria, elemento non vagliato in sede provvedimentale.
Sotto altro profilo, la decisione amministrativa per cui è controversia risultava illegittima anche perché non recante alcuna valutazione del titolo estero conseguito da ciascun appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all'insegnamento.
L'appello è stato pertanto accolto, indicando coordinate ermeneutiche finalizzate all'esercizio di una necessaria procedura di valutazione comparativa, salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere.
Con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 9462/2024 veniva accolto, con contestuale nomina del Commissario ad acta per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza con il quale il ricorrente ha lamentato l'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine del giudice, non avendo emesso o meglio riemesso un provvedimento finale sulla domanda di riconoscimento del titolo estero che tenga conto delle chiare istruzioni indicate dal Consiglio di Stato. L'amministrazione, secondo il ricorrente, era rimasta inerte, non ponendo in essere alcuna attività.
Con successiva sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8263/2025, pubblicata in data
24 ottobre 2025, veniva reiterato l'ordine di provvedere all'esecuzione del giudicato, N. 07135/2024 REG.RIC.
stante il perdurare dell'inerzia dell'amministrazione, assegnando a tal fine l'ulteriore termine di 30 giorni e disponendo:
(…..) è necessario pertanto ulteriormente disporre che il commissario ad acta già nominato, nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dipendente di ruolo del Ministero di qualifica non inferiore a quella dirigenziale, provveda entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza all'esecuzione dell'ottemperanda sentenza.
Nondimeno, nella perdurante inerzia dell'amministrazione, che non ha eseguito la decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato sui titoli professionali conseguiti all'estero dal ricorrente, sussistono i presupposti per irrogare le cc.dd. astreintes, condannando per l'effetto il Ministero al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. In caso di ulteriore inottemperanza si valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, tenuto conto che i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell'abilitazione conseguita presso Università straniere stanno determinando, come nel caso di specie, l'insorgenza di una serie di ricorsi in ottemperanza con conseguenti condanne dell'Amministrazione alle spese processuali e al pagamento delle
c.d. astreintes, oltre a esporre la stessa Amministrazione a possibili giudizi risarcitori in caso di ulteriore ritardo nell'esame delle istanze di riconoscimento del titolo.
Il Collegio fissa la camera di consiglio del 27 gennaio 2026 per il prosieguo della trattazione della causa e per verificare lo stato di attuazione della sentenza oggetto di ottemperanza (…)”.
In data 30 ottobre 2025 il delegato del commissario ad acta nominato ha depositato il provvedimento adottato in data 28 ottobre 2025 in sede di riedizione del potere, N. 07135/2024 REG.RIC.
recante il rigetto dell'istanza di riconoscimento, specificando che lo stesso provvedimento non incide sulla possibilità per il Dott. UZ, odierno ricorrente, di accedere, in Italia, all'insegnamento per le classi di concorso in esame in qualità di insegnante non abilitato, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti richiesti dall'ordinamento italiano, nonché dalle norme e dalle procedure di reclutamento vigenti.
Il Collegio prende atto dell'avvenuto adempimento, evidenziando che il provvedimento adottato appare conforme, nella parte motivazionale, alle coordinate ermeneutiche e ai profili di valutazione comparativa prescritti dalla ottemperanda sentenza.
Dall'avvenuto adempimento, nei termini appena evidenziati, discende l'improcedibilità del ricorso.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), dichiara il ricorso per ottemperanza improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere N. 07135/2024 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco LE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01129 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07135/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7135 del 2024, proposto da
US UZ, rappresentato e difeso dall'avvocato TO AR AR, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6158/2020, resa tra le parti; N. 07135/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Marco
LE e uditi per le parti l'avvocato Enrico Angelone, su delega dell'avvocato
TO AR AR, e l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;
FATTO e DIRITTO
La vicenda contenziosa trae origine dal diniego opposto all'odierno ricorrente, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, circa il richiesto riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento rilasciato in Romania, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado.
In fatto il ricorrente, dopo avere chiesto ed ottenuto il riconoscimento della laurea conseguita in Italia in Romania e avere lì frequentato il corso psicopedagogico
(suddiviso in due livelli, finalizzato al raggiungimento di 60 crediti formativi complessivi), non ha ottenuto dal Ministero rumeno l'attestato di competenza conforme alla Direttiva 2013/55/UE, sul presupposto che la laurea era stata solo riconosciuta in Romania, ma conseguita in Italia.
Su queste basi, l'Amministrazione italiana ha preso atto del fatto che il suddetto percorso formativo post universitario non era stato ritenuto abilitante dal Ministero rumeno, in quanto l'aspirante docente non aveva seguito tutto il percorso accademico in Romania (avendo intrattenuto in Romania solo i percorsi Nivel I e Nivel II).
Avverso il provvedimento di diniego, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso al TAR per il Lazio, che con sentenza n. 9375/2019 ha respinto la domanda di annullamento del suddetto diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento N. 07135/2024 REG.RIC.
rilasciato in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado.
Con la sentenza n. 6158/2020 in epigrafe, questo Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello, ritenendo che l'atto di diniego opposto dal Ministero risultasse inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l'annullamento, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva 2013/55/UE, la particolare posizione delle parti appellanti, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero– il diritto di insegnare in Romania nell'istruzione pre-universitaria, elemento non vagliato in sede provvedimentale.
Sotto altro profilo, la decisione amministrativa per cui è controversia risultava illegittima anche perché non recante alcuna valutazione del titolo estero conseguito da ciascun appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all'insegnamento.
L'appello è stato pertanto accolto, indicando coordinate ermeneutiche finalizzate all'esercizio di una necessaria procedura di valutazione comparativa, salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere.
Con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 9462/2024 veniva accolto, con contestuale nomina del Commissario ad acta per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza con il quale il ricorrente ha lamentato l'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine del giudice, non avendo emesso o meglio riemesso un provvedimento finale sulla domanda di riconoscimento del titolo estero che tenga conto delle chiare istruzioni indicate dal Consiglio di Stato. L'amministrazione, secondo il ricorrente, era rimasta inerte, non ponendo in essere alcuna attività.
Con successiva sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8263/2025, pubblicata in data
24 ottobre 2025, veniva reiterato l'ordine di provvedere all'esecuzione del giudicato, N. 07135/2024 REG.RIC.
stante il perdurare dell'inerzia dell'amministrazione, assegnando a tal fine l'ulteriore termine di 30 giorni e disponendo:
(…..) è necessario pertanto ulteriormente disporre che il commissario ad acta già nominato, nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dipendente di ruolo del Ministero di qualifica non inferiore a quella dirigenziale, provveda entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza all'esecuzione dell'ottemperanda sentenza.
Nondimeno, nella perdurante inerzia dell'amministrazione, che non ha eseguito la decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato sui titoli professionali conseguiti all'estero dal ricorrente, sussistono i presupposti per irrogare le cc.dd. astreintes, condannando per l'effetto il Ministero al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. In caso di ulteriore inottemperanza si valuterà la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, tenuto conto che i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell'abilitazione conseguita presso Università straniere stanno determinando, come nel caso di specie, l'insorgenza di una serie di ricorsi in ottemperanza con conseguenti condanne dell'Amministrazione alle spese processuali e al pagamento delle
c.d. astreintes, oltre a esporre la stessa Amministrazione a possibili giudizi risarcitori in caso di ulteriore ritardo nell'esame delle istanze di riconoscimento del titolo.
Il Collegio fissa la camera di consiglio del 27 gennaio 2026 per il prosieguo della trattazione della causa e per verificare lo stato di attuazione della sentenza oggetto di ottemperanza (…)”.
In data 30 ottobre 2025 il delegato del commissario ad acta nominato ha depositato il provvedimento adottato in data 28 ottobre 2025 in sede di riedizione del potere, N. 07135/2024 REG.RIC.
recante il rigetto dell'istanza di riconoscimento, specificando che lo stesso provvedimento non incide sulla possibilità per il Dott. UZ, odierno ricorrente, di accedere, in Italia, all'insegnamento per le classi di concorso in esame in qualità di insegnante non abilitato, in relazione ai titoli posseduti e ai requisiti richiesti dall'ordinamento italiano, nonché dalle norme e dalle procedure di reclutamento vigenti.
Il Collegio prende atto dell'avvenuto adempimento, evidenziando che il provvedimento adottato appare conforme, nella parte motivazionale, alle coordinate ermeneutiche e ai profili di valutazione comparativa prescritti dalla ottemperanda sentenza.
Dall'avvenuto adempimento, nei termini appena evidenziati, discende l'improcedibilità del ricorso.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), dichiara il ricorso per ottemperanza improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere N. 07135/2024 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco LE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP