CASS
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2024, n. 31118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31118 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del GIP TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG, dottoressa ANTONIETTO PICARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31118 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FF OL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Crotone del 12/12/2023, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento con cui il Questore di Crotone in data 4.12.2023, nel prescrivere al ricorrente il Daspo per anni tre, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Commissariato di Cerignola per la durata di anni due, trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra di calcio Audace Cerignola. 2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato alle ore 10,35 dell'11/12/2023, che il difensor'e ha depositato ritualmente alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva. Tuttavia, alle ore 12.15 dello stesso giorno, in data 12/12/2023, il GIP aveva già provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervénuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore 10.35 dell'11/12/2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 12.15 del giorno successivo, 12/12/2023. Il difensore ha peraltro depositato alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha quindi potuto valutare, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa. Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell'affermare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del' termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la 1 Il CorYsigliere estensofe r conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Crotone in data 04/1272023. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Crotone.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone in data 04/12/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Crotone. Così deciso all'udienza del 07/05/2024
lette le conclusioni del PG, dottoressa ANTONIETTO PICARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31118 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.FF OL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Crotone del 12/12/2023, con la quale è stata disposta la convalida del provvedimento con cui il Questore di Crotone in data 4.12.2023, nel prescrivere al ricorrente il Daspo per anni tre, imponeva al medesimo di comparire presso gli uffici del Commissariato di Cerignola per la durata di anni due, trenta minuti dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra di calcio Audace Cerignola. 2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato alle ore 10,35 dell'11/12/2023, che il difensor'e ha depositato ritualmente alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva. Tuttavia, alle ore 12.15 dello stesso giorno, in data 12/12/2023, il GIP aveva già provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Sussiste invero la denunciata violazione del termine di quarantotto ore prima del quale è intervénuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente alle ore 10.35 dell'11/12/2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato alle ore 12.15 del giorno successivo, 12/12/2023. Il difensore ha peraltro depositato alle 19.54 del 12/12/2023 a mezzo PEC presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha quindi potuto valutare, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa. Ricorre pertanto la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispetto all'intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità sul punto è invero ormai uniforme e consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769) nell'affermare che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del' termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all'interessato, l'emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la 1 Il CorYsigliere estensofe r conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Crotone in data 04/1272023. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Crotone.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone in data 04/12/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Crotone. Così deciso all'udienza del 07/05/2024