CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23510 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ID UR NE (CUI 05ZUQF5) nato il [...] avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale, non richiesta, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del danaro, statuizione da eliminarsi, con la conseguente restituzione dello stesso all'avente diritto. e Penale Sent. Sez. 4 Num. 23510 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/06/2025 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di RI UR OU ricorre per l'annullamento, limita- tamente alla disposta confisca del danaro, della sentenza del Tribunale di Bergamo del 27 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del proprio assistito in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 perché estinti per esito positivo della messa alla prova e sono state disposte la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca del danaro in sequestro. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motiva- zione relativamente alla confisca del danaro in precedenza sequestrato. Evidenzia che il danaro in questione non è risultato in alcun modo essere provento di reato, in quanto all'imputato è stata contestata la mera detenzione al fine di spaccio e non la cessione dello stupefacente sequestratogli. E pone l'accento sul fatto, sotto altro profilo, che il sequestro preventivo della somma di denaro non può in alcun modo convertirsi in sequestro conservativo non essendo stata disposta alcuna pena pecuniaria nei riguardi dell'imputato su cui la somma in sequestro servirebbe da garanzia. Ricorda, infine, che, come stabilito da Sez. 6 n. 9850/2023, con l'esito positivo della messa alla prova i beni sequestrati vanno restituiti allì3dente diritto. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, statui- zione che va eliminata ordinandosi la restituzione della somma all'avente diritto, mandandosi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Ed invero, come ebbe già ad affermare questa Corte in un caso assolutamente speculare a quello che ci occupa (cfr. Sez. 4, n. 45951 del 24/11/2022, Basso, non massimata) è pacifico che, in assenza di condanna, in caso di sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per esito positivo della messa in prova, il danaro del quale l'imputato ha la disponibilità può essere soggetto a confisca solo ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e quindi solo se la somma sia qua- lificabile come prezzo del reato. È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca pro- vento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, all'RI è stata con- testata la sola detenzione continuata di sostanze stupefacenti e non si comprende 2 come il possesso di una somma di denaro possa costituire il «prezzo» di tale de- tenzione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro;
statuizione che elimina. Ordina la restituzione della somma all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 11/06/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale, non richiesta, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del danaro, statuizione da eliminarsi, con la conseguente restituzione dello stesso all'avente diritto. e Penale Sent. Sez. 4 Num. 23510 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/06/2025 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di RI UR OU ricorre per l'annullamento, limita- tamente alla disposta confisca del danaro, della sentenza del Tribunale di Bergamo del 27 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del proprio assistito in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 perché estinti per esito positivo della messa alla prova e sono state disposte la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca del danaro in sequestro. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motiva- zione relativamente alla confisca del danaro in precedenza sequestrato. Evidenzia che il danaro in questione non è risultato in alcun modo essere provento di reato, in quanto all'imputato è stata contestata la mera detenzione al fine di spaccio e non la cessione dello stupefacente sequestratogli. E pone l'accento sul fatto, sotto altro profilo, che il sequestro preventivo della somma di denaro non può in alcun modo convertirsi in sequestro conservativo non essendo stata disposta alcuna pena pecuniaria nei riguardi dell'imputato su cui la somma in sequestro servirebbe da garanzia. Ricorda, infine, che, come stabilito da Sez. 6 n. 9850/2023, con l'esito positivo della messa alla prova i beni sequestrati vanno restituiti allì3dente diritto. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, statui- zione che va eliminata ordinandosi la restituzione della somma all'avente diritto, mandandosi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Ed invero, come ebbe già ad affermare questa Corte in un caso assolutamente speculare a quello che ci occupa (cfr. Sez. 4, n. 45951 del 24/11/2022, Basso, non massimata) è pacifico che, in assenza di condanna, in caso di sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per esito positivo della messa in prova, il danaro del quale l'imputato ha la disponibilità può essere soggetto a confisca solo ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e quindi solo se la somma sia qua- lificabile come prezzo del reato. È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca pro- vento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, all'RI è stata con- testata la sola detenzione continuata di sostanze stupefacenti e non si comprende 2 come il possesso di una somma di denaro possa costituire il «prezzo» di tale de- tenzione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro;
statuizione che elimina. Ordina la restituzione della somma all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 11/06/2025