Art. 6.
Il prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'art. 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie , autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'art. 1 o assegna una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella gia' conferita, nel caso indicato dall'art. 2.
Nella ipotesi prevista al numero 2 del precedente art. 4, il prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell' art. 369 del testo unico della leggi sanitarie .
Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Il prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'art. 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie , autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'art. 1 o assegna una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella gia' conferita, nel caso indicato dall'art. 2.
Nella ipotesi prevista al numero 2 del precedente art. 4, il prefetto concede l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell' art. 369 del testo unico della leggi sanitarie .
Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.