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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7697/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. LA FALCE GIULIA ELENA e con gli avv. Parte_1
AT NZ ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del licenziamento del 21 novembre 2024 intimato a da parte di e condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo ai sensi dell'art. 3, comma II del D.Lgs. n. 23/2015 a reintegrare il medesimo nel posto di lavoro e al pagamento allo stesso di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone mensile di € 1.726,41 lordi, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite delle 12 mensilità, e con l'aggiunta dei contributi previdenziali di legge e dedotto quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative di cui alla nota attorea del 17 settembre 2025. Condanna la parte convenuta a rimborsare a € Parte_1
2.482,00 netti quali trattenute illegittime in busta paga.
Condanna a versare al ricorrente per le spese di lite € Controparte_1
3500, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA, oltre al contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Milano, 07/10/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7697/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. LA FALCE GIULIA ELENA e con gli avv. Parte_1
AT NZ ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del licenziamento del 21 novembre 2024 intimato a da parte di e condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo ai sensi dell'art. 3, comma II del D.Lgs. n. 23/2015 a reintegrare il medesimo nel posto di lavoro e al pagamento allo stesso di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto al tallone mensile di € 1.726,41 lordi, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite delle 12 mensilità, e con l'aggiunta dei contributi previdenziali di legge e dedotto quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative di cui alla nota attorea del 17 settembre 2025. Condanna la parte convenuta a rimborsare a € Parte_1
2.482,00 netti quali trattenute illegittime in busta paga.
Condanna a versare al ricorrente per le spese di lite € Controparte_1
3500, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA, oltre al contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Milano, 07/10/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo