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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3383/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11372/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casola Di Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054967535 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20860/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.05.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120250054967535000, notificata l'11/04/2025, per un importo complessivo di euro 534,88, relativa a
IMU e TASI anno 2017.
La cartella traeva origine dal ruolo n. 2025/003223 – TASI anno 2017 e dal ruolo n. 2025/003222 – IMU anno 2017.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva: 1) omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
2) intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni attinenti al merito della pretesa e alla fase antecedente alla formazione del ruolo.
Si costituiva altresì il Comune di Casola di Napoli deducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento
IMU e TASI anno 2017 (avvisi nn. 236 e 448 del 01.12.2022, notificati il 20.12.2022) e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente le questioni dirimenti ai fini della decisione.
In ordine alla dedotta omessa notifica degli atti presupposti, dagli atti risulta che per la TASI anno 2017 è stato emesso avviso di accertamento n. 236 del 01.12.2022, notificato in data 20.12.2022, e per l'IMU anno
2017 avviso di accertamento n. 448 del 01.12.2022, notificato in data 20.12.2022.
In assenza di prova idonea a dimostrare l'inesistenza o nullità radicale della notificazione degli avvisi di accertamento, gli stessi devono ritenersi divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Quanto alla prescrizione, tra la notifica degli avvisi di accertamento (dicembre 2022) e la notifica della cartella
(11.04.2025) non risulta decorso il termine quinquennale previsto per i tributi locali.
Le censure attinenti alla debenza del tributo riguardano la fase antecedente alla formazione del ruolo e non possono essere imputate all'Agente della Riscossione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna delle resistenti, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11372/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casola Di Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054967535 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20860/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.05.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120250054967535000, notificata l'11/04/2025, per un importo complessivo di euro 534,88, relativa a
IMU e TASI anno 2017.
La cartella traeva origine dal ruolo n. 2025/003223 – TASI anno 2017 e dal ruolo n. 2025/003222 – IMU anno 2017.
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva: 1) omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici;
2) intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni attinenti al merito della pretesa e alla fase antecedente alla formazione del ruolo.
Si costituiva altresì il Comune di Casola di Napoli deducendo la regolare notifica degli avvisi di accertamento
IMU e TASI anno 2017 (avvisi nn. 236 e 448 del 01.12.2022, notificati il 20.12.2022) e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente le questioni dirimenti ai fini della decisione.
In ordine alla dedotta omessa notifica degli atti presupposti, dagli atti risulta che per la TASI anno 2017 è stato emesso avviso di accertamento n. 236 del 01.12.2022, notificato in data 20.12.2022, e per l'IMU anno
2017 avviso di accertamento n. 448 del 01.12.2022, notificato in data 20.12.2022.
In assenza di prova idonea a dimostrare l'inesistenza o nullità radicale della notificazione degli avvisi di accertamento, gli stessi devono ritenersi divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
Quanto alla prescrizione, tra la notifica degli avvisi di accertamento (dicembre 2022) e la notifica della cartella
(11.04.2025) non risulta decorso il termine quinquennale previsto per i tributi locali.
Le censure attinenti alla debenza del tributo riguardano la fase antecedente alla formazione del ruolo e non possono essere imputate all'Agente della Riscossione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna delle resistenti, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti.