Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1902
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte rileva che l'onere di provare la notifica degli atti presupposti grava sull'ente impositore, il quale non si è costituito in giudizio. Pertanto, la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dello stesso e, di conseguenza, la nullità derivata della cartella impugnata. La mancata notifica dell'avviso presupposto comporta l'estinzione del debito per prescrizione.

  • Accolto
    Irregolarità della notifica della cartella

    La Corte ritiene assorbite le altre eccezioni dalle valutazioni relative all'omessa notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione del credito.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte rileva che l'onere di provare la notifica degli atti presupposti grava sull'ente impositore, il quale non si è costituito in giudizio. Pertanto, la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dello stesso e, di conseguenza, la nullità derivata della cartella impugnata. La mancata notifica dell'avviso presupposto comporta l'estinzione del debito per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1902
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1902
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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