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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1902/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8678/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240026397066000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 761/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
alle ore 10.46 nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso
contro
Regione Campania, Agenzia delle Entrate Riscossione e Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di
Salerno, avverso cartella di pagamento n. 10020240026397066000, notificata in data 11.02.2025, e relativa a Tassa Automobilistica anno 2017, per l'importo di euro 104,40.
Eccepiva, in sintesi, con i motivi di ricorso: - la mancata notifica degli atti prodromici e la irregolarità della notifica della cartella, la decadenza e prescrizione del credito. Concludeva per l'annullamento della cartella e l' inesistenza del diritto dell'Ente impositore e del concessionario alla riscossione della somma prevista per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito vantato, con condanna delle resistenti, anche con il vincolo solidale, al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva dichiararsi, pertanto, la propria estraneità rigettando la domanda proposta nei suoi confronti e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della
Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Non risultava costituita la Regione Campania.
All' udienza del 20.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la cartella di pagamento eccependo anche l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nella specie avviso di accertamento, sarebbe stato onere dell'Ente impositore documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la
Regione Campania, non si è neanche costituita.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Si evidenzia che alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982. In accoglimento delle eccezioni del ricorrente di omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione del credito, le cui valutazioni assorbono le altre , l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio sono compensate sia nei confronti della Regione
Campania perché non costituita che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, esente da responsabilità rispetto all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8678/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240026397066000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 761/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
alle ore 10.46 nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso
contro
Regione Campania, Agenzia delle Entrate Riscossione e Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di
Salerno, avverso cartella di pagamento n. 10020240026397066000, notificata in data 11.02.2025, e relativa a Tassa Automobilistica anno 2017, per l'importo di euro 104,40.
Eccepiva, in sintesi, con i motivi di ricorso: - la mancata notifica degli atti prodromici e la irregolarità della notifica della cartella, la decadenza e prescrizione del credito. Concludeva per l'annullamento della cartella e l' inesistenza del diritto dell'Ente impositore e del concessionario alla riscossione della somma prevista per intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito vantato, con condanna delle resistenti, anche con il vincolo solidale, al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva dichiararsi, pertanto, la propria estraneità rigettando la domanda proposta nei suoi confronti e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della
Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Non risultava costituita la Regione Campania.
All' udienza del 20.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la cartella di pagamento eccependo anche l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nella specie avviso di accertamento, sarebbe stato onere dell'Ente impositore documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la
Regione Campania, non si è neanche costituita.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Si evidenzia che alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982. In accoglimento delle eccezioni del ricorrente di omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione del credito, le cui valutazioni assorbono le altre , l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio sono compensate sia nei confronti della Regione
Campania perché non costituita che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, esente da responsabilità rispetto all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.