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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1455 /2020
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, c. f. nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], n. q. di erede della signora , Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in Falcone il 12.02.2021, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello presso il cui studio, sito in Sant'Agata Militello, via Nizza n. 1, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE -
CONTRO
, c. f. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Oliveri, via Pier Santi Mattarella, n. 2/A, in proprio e n. q. di titolare della casa di riposo “Villa
Serena” con sede in Patti, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
RA presso il cui studio sito in Barcellona P. G., via Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità contrattuale, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la casa Persona_1 di riposo “Villa Serena”, nella persona del rappresentante legale pro tempore , Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento del danno dalla stessa subito in data 23 luglio 2018.
Premetteva di essere stata ospite della casa di riposo Villa Serena dal 17 luglio 2018 pagando una retta mensile pari a € 850,00.
Lamentava che la permanenza nella struttura era stata sgradevole a causa dello stato di abbandono in cui l'avevano lasciata, della mancanza di cure e di igiene personale.
Esponeva che un giorno una delle addette, mentre stava somministrando il pranzo, le aveva rovesciato del brodo bollente sulla coscia destra causandole un'ustione.
Rappresentava che in quella stessa occasione aveva chiesto aiuto al personale ma nessuno si era preoccupato di assisterla e che all'indomani dell'accaduto aveva chiesto di essere dimessa e riportata a casa.
Spiegava che, mentre il figlio la riportava a casa si accorgeva dell'ustione sulla coscia destra e qualche giorno dopo la accompagnava presso la guardia medica di Falcone dove veniva medicata per la prima volta.
Deduceva, quindi, l'insufficienza dell'assistenza e delle cure alla stessa riservate in considerazione delle condizioni fisiche della stessa.
Evidenziava che l'accettazione nella struttura di un ospite determina la conclusione di un contratto con la struttura stessa, dal quale derivano le connesse obbligazioni di sicurezza e protezione. Sosteneva l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità della casa di riposo convenuta, causata dall'operato negligente e imprudente, per i danni subiti dalla signora
Per_1
Concludeva chiedendo condannarsi la convenuta al risarcimento del danno quantificato in €
25.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , n. q. di rappresentante legale della casa di riposo Controparte_1
Villa Serena, contestando interamente quanto chiesto dedotto ed eccepito da parte avversaria.
Spiegava che, nonostante il figlio avesse assicurato che fosse autosufficiente, la signora si era rivelata un'ospite dalla gestione molto complicata poiché gridava, era spesso Per_1 agitata e disturbava gli altri ospiti.
Rappresentava che, stante le intemperanze della signora, provvedeva più volte a contattare il figlio per informarlo della situazione fino a quando, appurata l'impossibilità della permanenza della signora la direzione comunicava la necessità di dimetterla e consigliava l'eventuale Per_1 ricovero presso altra struttura più adatta alle sue necessità.
Esponeva che il figlio, a seguito di tali circostanze, prendeva tempo chiedendo qualche altro giorno per poter trovare un'altra struttura.
Deduceva che l'incidente per cui è causa era stato determinato proprio dalla condotta di parte attrice che, in preda a uno stato di agitazione, si versava addosso la pastina contenuta nel proprio piatto.
Sottolineava che immediatamente dopo l'accaduto le erano state prestate le cure necessarie e che non poteva ravvisarsi alcuna imprudenza ed imperizia nella condotta del personale della struttura.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attore, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio si verificava il decesso della parte attrice Persona_1
Si costituiva in giudizio il figlio , n. q. di erede della stessa, Parte_1 riportandosi interamente a tutte le difese spiegate da parte attrice.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza a seguito della lettura di istanze e conclusioni di cui alle odierne note ex art. 127 ter c.p.c..
2. Nella fattispecie in esame la parte attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'evento dannoso sopra descritto. Preliminarmente occorre, quindi, inquadrare la fattispecie nella corretta tipologia di responsabilità; a tal fine va richiamata la disciplina inerente gli obblighi ascrivibili alla struttura nel rapporto con gli ospiti degenti.
Al riguardo è necessario osservare che il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della struttura, accanto a quelli di tipo alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne deriva che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr Cass. civ. n. 18610/2015).
Pertanto, in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente, è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione, la conclusione del rapporto contrattuale, il nesso causale tra l'evento e il danno e a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. sez. un. n.
13533/2001) che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. sez. un.
11.1.2008, n. 577); spetta invece al debitore della prestazione, l'onere di provare che l'inadempimento sia stato provocato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, o di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa di controparte.
Venendo al caso concreto, in primo luogo, si rileva una parziale carenza probatoria relativa al rapporto contrattuale tra le parti e ai termini dello stesso: la circostanza che i figli della signora chiesero un soggiorno standard (e non per persona non autosufficiente) al prezzo “base” di euro
850,00, è indice del fatto che la signora era stata presentata alla Casa di riposo come autosufficiente, circostanza, questa, peraltro affermata dalla stessa Casa di riposo convenuta – che ha lasciato intendere che, per il soggiorno di persone non autosufficienti, era prevista una retta mensile di importo maggiore - e non contestata dagli attori.
Tuttavia, nei fatti, dalle risultanze istruttorie emerge un quadro differente: entrambi i testi di parti convenuta affermano infatti che la signora non era affatto autosufficiente come prospettato dai figli anzi spesso era molto irrequieta, gridava e i dipendenti avevano difficoltà a occuparsene
(cfr verbale udienza del 21.05.2024). Tali circostanze vengono confermate anche dal figlio della signora il quale afferma Per_1 di essere stato avvisato dal titolare della casa di riposo circa le problematiche della madre.
Pare quindi di poter ricostruire la vicenda nei suddetti termini, e cioè che il contratto di ospitalità fu concluso per persona autosufficiente, ma la signora non lo era.
Parte attrice, dal canto suo, nulla ha dedotto sul punto. Ne deriva che, per un verso, sotto questo aspetto l'onere probatorio non risulta dalla stessa completamente assolto;
per altro verso, non vi è certezza sul tipo di obblighi ricadenti sulla struttura al momento in cui si verificava l'evento dannoso.
Alla stessa stregua, parte attrice non ha fornito alcuna prova in merito al nesso causale tra l'evento e il danno oltreché non vi è alcuna prova relativa alla dinamica con la quale si è svolto l'evento dannoso: entrambi i testi di parte attrice, infatti, all'udienza del 21 maggio 2024 non riferiscono nulla sulla dinamica del sinistro, che è espressamente contestata e narrata in maniera opposta dalle parti in causa: infatti, se parte attrice afferma che fu una addetta della struttura a rovesciare il brodo bollente sulla gamba della ospite, parte convenuta nega recisamente tale circostanza, ed afferma che fu l'attrice stessa a rovesciarsi il brodo addosso, autonomamente.
Né corrisponde al vero la deduzione di parte attrice circa la mancata assistenza alla paziente successivamente all'accaduto.
All'udienza del 21 maggio 2024 i testi e , entrambi medici, classificano Tes_1 Tes_2
l'ustione come “ustione epidermica di secondo grado non estesa” e affermano di aver provveduto a medicare la lesione in modo conforme.
Ne deriva che la signora fu immediatamente sottoposta alle medicazioni necessarie e pertinenti rispetto alla lesione che aveva subito, mentre per quanto concerne la gestione della ferita nei giorni successivi (cui verosimilmente va ascritta l'evoluzione nefasta della scottatura, tramutatasi in vera e propria piaga), nulla può esser rimproverato alla struttura atteso che la signora fu prelevata dal figlio il giorno successivo all'evento.
In definitiva, in difetto di più precise connotazioni del rapporto contrattuale e quindi degli obblighi in essere in capo alla struttura, e in difetto della prova della esatta dinamica del sinistro, non è possibile invocare semplicisticamente la richiamata giurisprudenza al fine di ritenere sussistente la responsabilità della struttura convenuta e, pertanto, la domanda di parte attrice va rigettata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte attrice. Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1455/2020, vertente tra n. q. di erede di (attore) contro Parte_1 Persona_1 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1
(convenuta) così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna , n.q., al pagamento, in favore di parte convenuta, Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in € 2.540,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, il 18.11.2025.
Il Giudice Pietro Paolo Arena