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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa TE ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7662 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Di Candia;
Parte_1
- appellante – contro
; Controparte_1
- appellato contumace –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 5199/2024 del 06.11.2024, emessa dal Giudice di Pace di
Lecce nel giudizio avente n. 15946/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 72071/2023 verbale V062413 del 02.11.2023 elevato dalla Polizia Locale di , nel quale veniva contestata CP_1
la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura Photored
F17Dr.
Il non si è costituito e il giudizio è proseguito in sua Controparte_1
contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto l'apparecchiatura utilizzata idonea agli accertamenti, sulla base della sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del 19.01.2016, CP_1 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5199/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
72071/23 – V062413 elevato dalla Polizia Municipale di;
CP_1
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2025
La giudice
TE ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
TE ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa TE ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7662 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Di Candia;
Parte_1
- appellante – contro
; Controparte_1
- appellato contumace –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 5199/2024 del 06.11.2024, emessa dal Giudice di Pace di
Lecce nel giudizio avente n. 15946/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 72071/2023 verbale V062413 del 02.11.2023 elevato dalla Polizia Locale di , nel quale veniva contestata CP_1
la violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura Photored
F17Dr.
Il non si è costituito e il giudizio è proseguito in sua Controparte_1
contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il primo motivo di appello, ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto l'apparecchiatura utilizzata idonea agli accertamenti, sulla base della sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 257 del 19.01.2016, CP_1 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5199/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
72071/23 – V062413 elevato dalla Polizia Municipale di;
CP_1
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2025
La giudice
TE ST
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
TE ST